Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13774 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 13774 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a BARI il 15/03/1996
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza dei 23/3/2023, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari con cui NOME COGNOME NOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, co. 2 lett. b) e 2-bis cod. strada, fat commesso il 25/2/2018, e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, GLYPH a mezzo di difensore, articolando i seguenti motivi.
Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, 161, commi 1 e 4 cod. proc. pen.; nullità dei decreto di citazione a giudizio dell’imputato; manifesta illogicità della motivazione con cui è stata rigettata la relativa eccezione.
II) Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 420-bis cod. proc. pen.; vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di assenza, stante !a mancata conoscenza del procedimento da parte dell’imputato, il quale non ha avuto contatti con il difensore d’ufficio.
III) Violazione di legge con riferimento all’art. 125 cod. proc. per.; motivazione apparente nella parte della sentenza in cui la Corte d’appello ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada.
IV) Violazione degli artt. 161 cod. pen. e 129 cod. proc. pen. per omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Osserva preliminarmente la Corte, come la contravvenzione ascritta ai ricorrente sia estinta per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione del reato, a cui deve aggiungersi ii periodo di sospensione previsto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pari ad anni 1 e mesi 6; di talché, la contravvenzione, in assenza di ulteriori cause di sospensione della prescrizione, risulta estinta alla data del 25/8/2024.
Sussistono le condizioni per rilevare d’ufficio l’intervenuta causa estintiva dei reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l’impugnazione un profilo di inammissibilità, capace d’incidere stilla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.
Occorre all’uopo evidenziare come il ricorso proposto dall’imputato non appaia manifestamente infondato.
E GLYPH il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa, proprio in considerazione della maturata prescrizione. Invero, a prescindere daila fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è noto che, secondo consolidato orientamento
della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in
quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principi dell’immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28 novembre
2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come
nel caso in esame, di una causa di estinzione dei reato, quale la prescrizione (così
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi
constatare, all’evidenza, l’insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell’imputato.
3. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per intervenuta
prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato estinto per prescrizione.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il P GLYPH idente