Prescrizione Reato Giudicato: Quando la Condanna è Definitiva
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: non è possibile invocare la prescrizione reato giudicato quando la condanna sulla responsabilità dell’imputato è già divenuta definitiva. Questo principio si applica anche se il processo torna davanti a un giudice per la sola rideterminazione della pena. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: un Rinvio per la Sola Pena
La vicenda processuale ha origine da una condanna per un reato previsto dal D.Lgs. 159/2011. Dopo una prima sentenza, la Corte di Cassazione era intervenuta annullando parzialmente la decisione, ma unicamente per quanto concerneva la determinazione della pena, a seguito dell’annullamento di un’altra accusa. Il caso era stato quindi rinviato alla Corte d’Appello competente con il compito specifico di ricalcolare la sanzione da infliggere all’imputato.
La Corte d’Appello, nel marzo 2023, ha provveduto a rideterminare la pena, confermando nel resto la sentenza di condanna. Contro questa nuova decisione, l’imputato ha proposto nuovamente ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale per l’intervenuta prescrizione del reato.
La Decisione della Cassazione e la questione della prescrizione reato giudicato
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo “manifestamente infondato”. La decisione si basa su un pilastro del nostro ordinamento: il principio del giudicato. Una volta che una sentenza di condanna sulla colpevolezza di un imputato diventa definitiva, non può più essere messa in discussione, nemmeno sotto il profilo della prescrizione.
Le Motivazioni della Corte
I giudici hanno spiegato che sull’accertamento del reato e sulla responsabilità dell’imputato si era già formato il “giudicato”. La precedente decisione della Cassazione, infatti, aveva annullato la sentenza precedente solo per un aspetto specifico (la pena), lasciando intatta e definitiva la parte relativa all’affermazione di colpevolezza. Di conseguenza, il successivo giudizio di rinvio era strettamente limitato a quel punto, senza possibilità di riaprire questioni ormai decise in via irrevocabile.
Invocare la prescrizione in questa fase tardiva del processo è, pertanto, un’azione non consentita. La prescrizione è un istituto che estingue il reato se non si giunge a una condanna definitiva entro un certo tempo; ma se la condanna definitiva è già intervenuta, la prescrizione non può più operare retroattivamente su ciò che è già stato giudicato.
Le Conclusioni: l’Effetto del Giudicato Parziale
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: l’effetto del giudicato può essere anche “parziale”. Quando la Cassazione annulla una sentenza solo su alcuni punti, le altre parti della decisione, non toccate dall’annullamento, diventano definitive e intangibili. Nel caso di specie, la definitività della condanna sulla responsabilità ha precluso ogni possibilità di sollevare la questione della prescrizione reato giudicato. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della palese infondatezza del motivo di ricorso.
Se un processo viene rinviato alla Corte d’Appello solo per rideterminare la pena, si può chiedere la prescrizione del reato?
No. Secondo l’ordinanza, se la sentenza sulla responsabilità penale dell’imputato è già diventata definitiva (giudicato), non è possibile invocare la prescrizione nel successivo giudizio di rinvio limitato alla sola determinazione della pena.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e quindi inammissibile perché la questione della responsabilità per il reato era già stata decisa in modo definitivo e non poteva essere rimessa in discussione. La prescrizione non poteva operare su un accertamento di colpevolezza già passato in giudicato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12887 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12887 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Catania del 9 marzo 2023 ha, decidendo su rinvio della sentenza della Prima sezione di questa Corte limitatamente alla determinazione della pena, riformato la sentenza del Tribunale di Catania in ordine al reato di cui all’art.73 D.Igs. n. 159/ 2011, rideterminando la pena inflitta all’imputato e confermando nel resto.
Ritenuto che il primo ed unico motivo- con cui il ricorrente denunzia l’erronea applicazione della legge penale per estinzione per intervenuta prescrizione del reato – è manifestamente infondato alla luce del giudicato formatosi sull’accertamento del reato e sulla responsabilità dell’imputato a seguito della sentenza di annullamento con rinvio disposta dalla Corte (Cass. sez. I del 10/10/17) unicamente con riferimento alla determinazione della pena a seguito dell’intervenuto annullamento senza rinvio in relazione all’altro reato contestato.
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024