Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 15995 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 15995 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da procedimento a carico di NOME COGNOME nato in Cina il 26/9/1974
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona nel avverso la sentenza del 10/9/2024 del Tribunale di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza, con trasmissione degli atti
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/9/2024, il Tribunale di Ancona dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME in ordine al delitto di cui all’art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, perché estinto per prescrizione.
Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona, deducendo – con unico motivo – la violazione
•
di legge. Il Tribunale non avrebbe considerato che l’art. 17, comma
1-bis, d. Igs.
n. 74 del 2000, stabilisce l’aumento di un terzo del tempo necessario a prescrivere per molti dei reati di cui allo stesso decreto, compreso l’art. 5 in esame; alla data
della sentenza, dunque, la fattispecie in rubrica non sarebbe stata ancora estinta per prescrizione, anche considerando i periodi di sospensione per 2 anni, 1 mese
e 2 giorni indicati in sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato.
4. L’art. 17, comma
1-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, statuisce che i termini di
prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 dello stesso decreto son elevati di un terzo.
5. Tanto premesso, si osserva che questa disposizione – introdotta dal d.l. 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla I. 14 settembre 2011, n.
148, in vigore dal 17/9/2011 – trova applicazione nel giudizio in esame, nel quale
è contestato – al 29/12/2014 – il delitto di cui all’art. 5, d. Igs. n. 74 del 2 sanzionato ratione temporis con la reclusione da 1 a 3 anni; il termine di prescrizione, dunque, è pari a 10 anni (6anni+2, aumentati di 1 /4 ai sensi dell’art. 161 cod. pen.), con maturazione al 29/12/2024, data alla quale peraltro aggiungere ulteriori 2 anni, 1 mese e 2 giorni di sospensione, richiamati nella stessa sentenza.
Alla data della pronuncia impugnata – 10/9/2024 – la prescrizione non era quindi maturata, come invece dichiarato; la stessa sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2025
Sonsigliere estensore
Il Presidente