Prescrizione Reato Fatture: La Cassazione sul Momento Consumativo
Comprendere la prescrizione del reato di fatture per operazioni inesistenti è cruciale per professionisti e imprese. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale sul momento in cui il reato si considera consumato, specialmente in caso di emissioni multiple. Questa decisione chiarisce che il termine per la prescrizione non parte dalla prima, ma dall’ultima condotta illecita all’interno dello stesso periodo d’imposta, con importanti conseguenze sulla durata della perseguibilità penale.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che aveva parzialmente riformato una precedente condanna. Inizialmente, l’imputato era stato condannato per due distinti capi di imputazione. In appello, il reato relativo al primo capo d’accusa (capo A) era stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. Tuttavia, la condanna per il secondo capo (capo B), relativo all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, era stata confermata.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo che anche il reato residuo dovesse essere dichiarato prescritto. La sua tesi si basava sul fatto che l’ultima fattura contestata risaliva all’anno d’imposta 2014, lasciando intendere che il tempo necessario per la prescrizione fosse ormai trascorso.
La Decisione della Corte e la Prescrizione Reato Fatture
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo di impugnazione manifestamente infondato. La decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia di reati tributari.
Il Principio della Consumazione Unitaria
Il punto centrale della decisione riguarda la natura del reato di emissione di fatture false. Secondo la Corte, quando un soggetto emette più fatture per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, non si configurano tanti reati quante sono le fatture, bensì un unico reato. Questo reato unico si considera “consumato” nel momento in cui viene emessa l’ultima fattura della serie.
Questo principio di “consumazione unitaria” è fondamentale per il calcolo della prescrizione. Il termine non inizia a decorrere dalla data di ogni singola fattura, ma unicamente dalla data dell’ultima.
Il Calcolo del Termine Prescrizionale nel Caso Specifico
Nel caso esaminato, l’ultima fattura contestata era datata 31 dicembre 2014. Il termine di prescrizione per questo tipo di reato è di 10 anni. Di conseguenza, il reato si sarebbe prescritto solo il 31 dicembre 2024. Al momento della decisione della Corte (settembre 2024), il termine non era ancora spirato, rendendo l’argomento del ricorrente palesemente infondato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato l’inammissibilità del ricorso evidenziando come la tesi difensiva fosse in aperto contrasto con la normativa e con la giurisprudenza costante. I giudici hanno sottolineato che, per unificare diverse emissioni di fatture in un unico reato, si deve guardare non tanto all’identità della persona fisica che agisce, quanto all’identità del soggetto-contribuente a cui le fatture sono imputabili.
Poiché il ricorso era privo di fondamento giuridico e proposto senza che vi fossero elementi per ritenere l’assenza di colpa nel determinarne la causa di inammissibilità, la Corte ha applicato l’art. 616 del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale in materia di prescrizione del reato di fatture false. Per le imprese e gli amministratori, la lezione è chiara: la commissione di più illeciti fiscali dello stesso tipo in un anno non viene trattata come una serie di eventi separati. Al contrario, viene considerata un’unica condotta che si conclude solo con l’ultimo atto. Ciò significa che il “conto alla rovescia” per la prescrizione parte molto più tardi di quanto si potrebbe pensare, estendendo significativamente il periodo in cui le autorità possono perseguire legalmente tali illeciti.
In caso di emissione di più fatture false nello stesso anno, quando inizia a decorrere la prescrizione?
La prescrizione inizia a decorrere dalla data dell’ultima fattura emessa in quel periodo d’imposta. La Corte di Cassazione considera l’emissione di più fatture per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta come un unico reato, che si consuma con l’ultimo atto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era manifestamente infondato e in aperto contrasto con la normativa e la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione. L’appellante ha sollevato una questione di prescrizione basata su un presupposto giuridico errato.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, poiché non sono stati ravvisati elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2254 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2254 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 11/01/1979
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 13 febbraio 2024 la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la sentenza del 12 dicembre 2022 con cui il Tribunale di Milano, all’esito di dibattimento ed operata la continuazione con i fatti accertati con sentenza del Tribunale di Milano n. 2104/2020 e confermata dalla Corte di appello di Milano con la sentenza n. 3217/2020 del giorno 11 marzo 2021, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi 4 di reclusione, rideterminando la pena inflitta per effetto dell’intervenuta estinzione per prescrizione del reato di cui al capo A) dell’imputazione, in complessivi mesi 2 e giorni 20 di reclusione e confermando nel resto avendolo, ritenuto responsabile del reato residuo;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui censurava il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito non avevano ritenuto di dichiarare l’estinzione per prescrizione del reato di cui al capo b) dell’imputazione anche se l’ultima fattura di cui era contestata la falsa emissione risaliva all’anno d’imposta 2014;
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto apertamente in contrasto con la normativa e la giurisprudenza atteso che, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo di imposta, si configura un unico reato, che si consuma alla data dell’ultima fattura, pure se l’emissione sia avvenuta nella veste di legale rappresentante di società diverse, dovendosi fare riferimento, ai fini dell’unificazione in un medesimo reato dell’emissione di più fatture, non tanto all’identità del responsabile-persona fisica, quanto a quella del soggettocontribuente cui l’emissione è imputabile. (Cfr. Corte di cessazione, Sez. F., n. 34824 del giorno 8 agosto 2023);
nel caso che interessa l’ultima fattura di cui è stata contestata la falsa emissione risulta essere risalente al giorno 31 dicembre 2014 di tal ché, attesa la durata di anni 10 del termine prescrizionale stabilito per il reato in contestazione, ancora alla data odierna, questo non è prescritto;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il Consigliere estensore
COGNOMEil Presidente