Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21605 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21605 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a CESENA il 20/05/1969
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME propone ricorso, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Forlì, in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216, comma 1 n.1, 223, 219 I. fa condannato la ricorrente alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione;
Letta la memoria con la quale il difensore chiede l’assegnazione alla Sezione competente della trattazione del giudizio;
Considerato che il ricorso consta di un solo motivo, che denuncia violazione di legge in relazione all’art. 216 I. fall. e vizio di motivazione;
Considerato, altresì, che il ricorso non presenta profili di inammissibilità, cosicché dev rilevarsi il decorso del termine di prescrizione perché il reato ascritto all’imputata si è estint prescrizione in data 26 luglio 2024 (anni dieci, aumentati ex art. 161 cod. pen. ad anni dodici e mesi sei, a partire dal 26 gennaio 2012, data del commesso reato);
Rilevato che non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell’imputata. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e
la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di
“constatazione”, ossia di percezione ictu ()culi,
che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490
del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze dei ricorrenti, lungi dall’evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del rea
addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non so
rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giud del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa
estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275).
Considerato che, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio;
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente