Prescrizione Reato Fallimentare: Quando il Tempo Annulla la Condanna
La prescrizione del reato fallimentare è un istituto giuridico di fondamentale importanza nel diritto penale dell’economia. Esso stabilisce che, decorso un certo periodo di tempo dalla commissione del fatto illecito, lo Stato perde il diritto di punire il colpevole. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato questo principio, annullando una condanna per bancarotta proprio per il sopraggiungere della prescrizione. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprenderne la portata e le implicazioni.
I Fatti del Caso Giudiziario
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Alessandria nei confronti di un imprenditore per diversi reati fallimentari, tra cui la bancarotta fraudolenta. La sentenza di primo grado aveva riconosciuto la colpevolezza dell’imputato, applicando le circostanze aggravanti e la recidiva, pur concedendo le attenuanti generiche in regime di equivalenza.
Successivamente, la Corte d’Appello di Torino aveva parzialmente riformato la decisione. In particolare, i giudici di secondo grado avevano escluso la recidiva e una specifica aggravante prevista dalla legge fallimentare. Avevano inoltre dichiarato la prescrizione per uno dei capi d’imputazione, confermando però la responsabilità penale per gli altri reati. Contro questa sentenza, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso in Cassazione.
La Decisione della Cassazione e la Prescrizione del Reato Fallimentare
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha accolto le ragioni procedurali che portavano all’estinzione del reato. Senza entrare nel merito dell’inammissibilità o infondatezza del ricorso, i giudici supremi hanno rilevato d’ufficio una questione dirimente: l’intervenuta prescrizione anche per i reati residui.
La Corte ha stabilito che la sentenza impugnata dovesse essere annullata senza rinvio, poiché il reato si era estinto per prescrizione. Questa decisione pone fine al procedimento giudiziario in modo definitivo.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nel calcolo del tempo necessario a prescrivere. La Corte ha evidenziato che il reato era stato commesso il 27 ottobre 2010, data della dichiarazione di fallimento della società coinvolta. Il punto cruciale è stata la precedente decisione della Corte d’Appello di escludere l’aggravante prevista dall’articolo 219, comma 1, della legge fallimentare. L’esclusione di tale circostanza ha avuto un impatto diretto sul calcolo del termine massimo di prescrizione, riducendolo.
Considerato il tempo trascorso dalla data del fallimento fino alla decisione della Cassazione, questo termine massimo era ormai spirato. Di conseguenza, lo Stato non aveva più la facoltà di perseguire penalmente l’imputato. La Corte ha inoltre precisato che non emergevano elementi evidenti per un proscioglimento nel merito (ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.), che avrebbe avuto la precedenza sulla declaratoria di prescrizione. Pertanto, l’unica conclusione possibile era l’annullamento della condanna per estinzione del reato.
Conclusioni: L’Importanza del Fattore Tempo nel Processo Penale
Questa sentenza sottolinea l’importanza cruciale del fattore tempo all’interno del processo penale. La prescrizione non è un’assoluzione nel merito, ma un principio di civiltà giuridica che garantisce la certezza del diritto e il diritto dell’imputato a essere giudicato in tempi ragionevoli. Il caso dimostra come le valutazioni giuridiche compiute nei gradi di merito, come l’esclusione di una circostanza aggravante, possano avere conseguenze determinanti sull’esito finale del procedimento, portando all’estinzione del reato per il semplice decorso del tempo.
Quando si estingue un reato fallimentare per prescrizione?
Un reato fallimentare si estingue per prescrizione quando è trascorso il termine massimo di tempo stabilito dalla legge dalla data di commissione del fatto (in questo caso, la data della dichiarazione di fallimento), senza che sia intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile.
Cosa significa che la Cassazione annulla una sentenza ‘senza rinvio’?
Significa che la Corte di Cassazione cassa la decisione del giudice precedente e chiude definitivamente il caso, senza che sia necessario un nuovo processo presso la Corte d’Appello. Questo avviene quando la Cassazione può decidere direttamente nel merito, come nel caso di declaratoria di prescrizione.
L’esclusione di una circostanza aggravante può accelerare la prescrizione?
Sì. Come dimostra questa sentenza, l’esclusione di una circostanza aggravante può ridurre il tempo necessario affinché il reato si prescriva. Questo perché il calcolo del termine di prescrizione è spesso collegato alla pena massima prevista per il reato, che a sua volta è influenzata dalla presenza di aggravanti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43217 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 43217 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME, letta la memoria del difensore del ricorrente;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato, escludendo la contestata recidiva e le aggravanti previste dall’art. 219, comma 1, I. fall. e dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui al capo /) per intervenuta prescrizione, la sentenza del 18 settembre 2019 del Tribunale di Alessandria che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 216, comma 1, n. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, I. fall. e, ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il ricorso dell’imputato non è inammissibile o manifestamente infondato;
che va rilevata d’ufficio l’intervenuta prescrizione del reato, atteso che il reato è stato commesso in data 27 ottobre 2010 (data della dichiarazione di fallimento della società RAGIONE_SOCIALE) ed il termine massimo di prescrizione, stante l’esclusione dell’aggravante prevista dall’art. 219, comma 1, I. fall., è ormai scaduto;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il resto estinto per prescrizione, non emergendo l’evidenza di alcuna delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 04/10/2023.