Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34424 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 34424 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 18 dicembre 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 217, comma R.D. 267/1942.
Avverso la pronuncia è stato presentato ricorso per cassazione nell’interesse degli imputati, articolando quattro motivi (di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comm disp. att. cod. proc. pen.), con il quale sono stati prospettati:
il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla sussumibilità del f nell’ipotesi di bancarotta documentale semplice (primo motivo);
la violazione dell’art. 219, comma 3, R.R. 267/1942 e il vizio di motivazione in ragione dell’omessa applicazione dell’attenuante da esso prevista (secondo motivo);
il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. (terzo motivo);
il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena (quarto motivo).
È dirimente osservare che il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, segnatamente nella parte in cui ha dedotto che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto non oggetto (segnatamente con il gravame) di censura l’irregolare o incompleta tenuta delta contabilità.
Deve, pertanto, rilevarsi che il 10 maggio 2025 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 20 dicembre 2016), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell’interruzione e constando sospensioni per un totale di 315 giorni: cfr. artt. 157 e 161 co pen.: dal 24 novembre 2021 al 9 marzo 2022 nonché dal 9 marzo 2022 al 18 maggio 2022, per rinvio su richiesta della difesa; dal 7 febbraio 2024 al 26 giugno 2024 per astensione); e deve disporsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 10/09/2025.