Prescrizione Reato Evasione: la Cassazione Annulla la Condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato un tema cruciale nel diritto penale: il calcolo della prescrizione del reato di evasione quando è presente l’aggravante della recidiva reiterata. La decisione, accogliendo il ricorso della difesa, ha annullato la condanna emessa dalla Corte di Appello, dichiarando l’estinzione del reato per il decorso dei termini. Questo caso offre importanti chiarimenti su come interpretare le norme che regolano i tempi del processo penale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un episodio avvenuto il 29 giugno 2012, quando un soggetto, all’epoca agli arresti domiciliari, si allontanava arbitrariamente dalla propria abitazione. Per questo fatto, veniva accusato del delitto di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale, con l’aggravante della recidiva reiterata ed infraquinquiennale.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 19 gennaio 2023, lo condannava alla pena di un anno di reclusione. La decisione veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello di Palermo il 4 aprile 2024. Contro quest’ultima sentenza, il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, sollevando un unico, ma decisivo, motivo: la violazione dell’art. 157 del codice penale in materia di prescrizione.
La Questione sulla Prescrizione del Reato di Evasione
Il cuore del ricorso si concentrava sul calcolo del termine massimo di prescrizione. La difesa sosteneva che, tenendo conto della recidiva qualificata e delle sospensioni del procedimento, il reato si fosse già estinto in una data precedente alla pronuncia della Corte di Appello. In particolare, si evidenziava come la Corte territoriale avesse omesso di motivare su questo punto, nonostante la prescrizione dovesse essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
La questione giuridica era quindi determinare il metodo corretto per calcolare l’aumento del termine di prescrizione dovuto alla recidiva reiterata. La difesa e, come vedremo, la Cassazione, si sono basate su un principio fondamentale per risolvere il quesito.
Il Calcolo della Prescrizione secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Richiamando un proprio precedente orientamento (sentenza n. 16581 del 2019), ha chiarito un principio fondamentale per i reati con pene più basse. Per i delitti puniti con una pena inferiore a sei anni, l’aumento per la recidiva reiterata non va calcolato sul termine minimo di prescrizione (sei anni, come previsto in via generale dall’art. 157 cod. pen.), ma sulla pena massima edittale prevista per il reato specifico.
Nel caso del delitto di evasione (art. 385 cod. pen.), la pena massima edittale è di tre anni di reclusione. È su questa base che si deve calcolare l’aumento per la recidiva e le eventuali interruzioni. Seguendo questo ragionamento, il termine massimo di prescrizione, comprensivo dell’aumento previsto dall’art. 161 cod. pen., era maturato il 29 giugno 2022. Tenendo conto anche delle sospensioni intervenute nel processo, la data ultima per la prescrizione è stata individuata nel 10 febbraio 2024.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono puramente tecniche e giuridiche. La sentenza impugnata, emessa dalla Corte di Appello il 4 aprile 2024, è stata pronunciata quando il reato era già estinto. La Corte di Appello avrebbe dovuto, anche d’ufficio, rilevare il decorso del termine di prescrizione e dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale. L’errore nel calcolo, basato presumibilmente sul termine minimo di sei anni anziché sulla pena edittale di tre anni, ha portato a una condanna illegittima. La Cassazione, correggendo questo errore, ha applicato correttamente la legge, riaffermando che il calcolo della prescrizione deve essere ancorato alla specifica gravità del reato-base, come riflessa nella sua pena massima edittale, e non a un termine minimo astratto.
Le Conclusioni
In conclusione, la sentenza ha annullato senza rinvio la decisione della Corte di Appello. La conseguenza pratica è la declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di un calcolo rigoroso e corretto dei termini processuali, a garanzia dei diritti dell’imputato. Stabilisce un punto fermo per i casi di evasione aggravati da recidiva, indicando che l’aumento di prescrizione deve essere proporzionato alla pena massima prevista per il reato e non a soglie minime generali, garantendo così una maggiore aderenza al principio di proporzionalità.
Come si calcola la prescrizione per il reato di evasione in caso di recidiva reiterata?
L’aumento del termine di prescrizione per la recidiva reiterata deve essere calcolato sulla pena massima edittale prevista per il reato di evasione (tre anni di reclusione), e non sul termine minimo generale di prescrizione di sei anni.
Perché la sentenza della Corte di Appello è stata annullata?
È stata annullata perché, al momento della sua pronuncia (4 aprile 2024), il reato era già estinto per prescrizione, essendo il termine ultimo maturato il 10 febbraio 2024. La Corte di Appello avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale.
Qual è la conseguenza finale della decisione della Cassazione?
La conseguenza è l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna e la declaratoria di improcedibilità dell’azione penale. Ciò significa che il procedimento penale si chiude definitivamente e il reato si considera estinto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17856 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17856 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Palermo il 27/09/1982
avverso la sentenza del 04/04/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 19 gennaio 2023, che aveva condannato NOME COGNOME per il delitto di evasione (art. 385 cod. pen.) alla pena di anni uno di reclusione.
All’imputato era stato contestato di essersi allontanato arbitrariamente il giorno 29 giugno 2012 dall’abitazione dove era ristretto agli arresti domiciliari, con l’aggravante della recidiva reiterata ed infraquinquiennale.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di COGNOME denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 157 cod. pen.
La difesa aveva chiesto alla Corte di appello di dichiarare la prescrizione del reato, essendosi maturato in tale grado il termine massimo, considerate la recidiva qualificata e le due sospensioni. Nella specie la prescrizione era compiuta alla data del 4 luglio 2018.
a Vi è omessa motivazione sul punto e i comunque I prescrizione doveva essere rilevata d’ufficio.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto in quanto fondato per le ragioni che seguono.
Va rammentato, in tema di prescrizione e con riferimento ai reati puniti con pena edittale inferiore alla soglia di anni sei per i delitti e di anni cinque per contravvenzioni, che l’aumento per la recidiva reiterata deve essere calcolato sul massimo edittale previsto per il reato-base e non sul termine minimo di prescrizione fissato nelle predette soglie dall’art. 157, primo comma, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16581 del 28/03/2019, Rv. 275724).
Pertanto, l’aumento per la prescrizione va calcolato sulla pena massima edittale (anni tre di reclusione) e non sul termine minimo di prescrizione (anni sei di reclusione). Il che porta a ritenere maturato il termine massimo (con l’aumento ex art. 161 cod. pen.) il 29 giugno 2022.
) 7 GLYPH Le sospensioni ae a -o e- sion portano la prescrizione in ogni caso alla data del 10 febbraio 2024, precedente alla sentenza impugnata.
Consegue quindi la declaratoria d’improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto p prescrizione.
Così deciso il 17/037
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2Ò25.