Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27092 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27092 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME 2i -en NOME, nata il DATA_NASCITA in Colombia avverso la sentenza in data 21/02/2023 della Corte di appello di Firenze
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 02/02/2023 la Corte di appello di Firenze ha confermato quella in data 29/06/2017 con cui il Tribunale di Firenze ha riconosciuto NOME colpevole del delitto di cui all’art. 385 cod. pen.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore, deducendo l’inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen.
Premessi i presupposti applicativi dell’ipotesi della particolare tenuità del fatto, la ricorrente segnala che la Corte aveva omesso di valutare il fatto nel suo complesso, limitandosi ad affermare che non erano veridiche le dichiarazioni rese ai Carabinieri. Ma dal momento dell’arrivo dei militari la ricorrente aveva fatto rientro nella struttura in cui si trovava ristretta dopo circa dieci minuti, essendo altamente probabile che comunque la stessa si trovasse nei pressi.
Avrebbe dovuto inoltre considerarsi che,nel procedimento nel quale era stata applicata la misura cautelare t la ricorrente era stata poi assolta.
Inoltre, la Corte aveva indebitamente dato rilievo ad un precedente del quale non avrebbe potuto tener conto ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., in quanto non conferente ai fini della sussistenza dell’abitualità, peraltro implicante almeno due fatti ulteriori della stessa indole.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha inviato la requisitoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è stato trattato senza l’intervento delle parti, ai sensi dell’art. 2 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga disposta dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come via via modificato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, nella parte in cui prospetta l’indebita correlazione tra l’analisi del condotta e un precedente a carico della ricorrente, di per sé inidoneo a suffragare la ragione ostativa dell’abitualità, non può dirsi inammissibile, dovendosi inoltre rilevare come il fatto dell’allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare, a prescindere dall’assoluzione dell’imputata dal reato per cui era stata disposta la misura cautelare, abbia avuto una durata limitata, seppur non esattamente quantificabile, comunque suscettibile di valutazioni difformi.
Sta di fatto che, non essendo il ricorso inammissibile, deve tenersi conto del tempo trascorso ai fini del computo del termine di prescrizione.
Tenendo conto che il fatto risale al 19 novembre 2015 e che della recidiva, originariamente contestata, non si è tenuto conto ai fini della determinazione della pena, deve ritenersi che il termine, pari ad anni sette e mesi sei, sia ormai ampiamente decorso: di qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per tale causa.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 04/06/2024