Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1073 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1073 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME SalvatoreCOGNOME nato a Catania il 06/06/1983
avverso la sentenza del 06/11/2023 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur3tore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichi.. , :rare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Catania in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari.
Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, nella parte in cui gli è stata negata la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’art. 131-bis, cod. pen..
Premesso che la sua condotta è consistita nell’allontanarsi per pochi minuti dal luogo ov’era autorizzato a prestare attività lavorativa e nel recarsi in un bar da lì distante circa venti metri, egli lamenta la sostanziale assenza della motivdzione sul punto, e comunque una valutazione erroneamente calibrata sul parametro
dell’inoffensività della condotta e non, come invece necessario, sulla rilevanza dell’offesa, essendo la Corte d’appello giunta a negare il beneficio, in definiliva, in ragione della sola tipologia di reato. Rileva, invece, il ricorso, con citazione di precedenti di legittimità, che la causa di esclusione della punibilità di cui all’art 131-bis, cit., può essere riconosciuta anche per il delitto di evasione e che, nello specifico, l’offesa è stata modestissima ed il comportamento illecito dell’imputato non può ritenersi abituale.
Ha depositato requisitoria scritta la Procura generale, concludend3 per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La motivazione della esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto si presenta ~focalizzata su un elemento obiettivamenl:e non qualificante sul piano del grado di offensività, qual è quello della giustificazione dell’allontanamento dal luogo di lavoro addotta dall’imputato agli agenti di – ;olizia giudiziaria all’atto del controllo, non caratterizzata da modalità artificiose od altrimenti insidiose, nonché estranea e successiva alla condotta tipica strettamente intesa.
Si renderebbe necessario, dunque, un supplemento di motivazione.
Tuttavia, il reato per cui si procede, nelle more della presente impugna zione, si è estinto per prescrizione.
Essendo la prescrizione un istituto di diritto sostanziale (Corte cost., serWenza n. 393 del 23 novembre 2006), deve aversi riguardo alla relativa discip ,ina in vigore al momento del fatto.
Pertanto, in relazione alla misura della pena edittale, pari nel massimc: a tre anni di reclusione, il termine di prescrizione è di sei anni, prorogato, per effetto di successive interruzioni, a sette anni e sei mesi, a decorrere dalla diE .ita di commissione del reato: ovvero dal 21 settembre 2016.
Considerando, inoltre, che il relativo decorso non risulta aver !.Aibìto sospensioni ai sensi dell’art. 159, cod. pen., detto termine è spirato il 21 marzo 2024.
Tanto premesso, pur quando non dedotta con i motivi di ricorso c – se maturata successivamente – in sede di conclusioni, la causa di estinzione del reato, al pari di ogni altra ragione di proscioglimento immediato di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., qualora sopravvenga al provvedimento impugnato’ è rilevabile
d’ufficio dalla Corte di cassazione, non implicando la necessità di accertamenti fatto o di valutazioni di merito, incompatibili con i limiti del giudizio di legi (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, Cassa, Rv. 238467, proprio in tema di prescrizione).
Ciò vale, a meno che tutti i motivi del ricorso proposto siano inammissibil anche soltanto per manifesta infondatezza, poiché tale situazione non consente i formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la pos!.;ibi di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell’art. 129, ci proc. pen. (così, sempre con precipuo riferimento alla prescrizione, Sez. U, n. del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).
Per altro verso, la presenza di tale causa di estinzione del reato fa sì c sede di legittimità, non siano rilevabili eventuali nullità di ordine generale di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebb comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275).
Da quanto sin qui esposto consegue che la sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estin10 per prescrizione.
Così deciso, il 15 ottobre 2024.