Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13940 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13940 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio per difetto di querela per il capo c) e annullamento senza rinvio per prescrizione per il capo a)
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022
Motivi della decisione
Con sentenza, in data 16/12/2022, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del tribunale che ha condannato NOME e NOME COGNOME, per concorso in invasione di un edificio in costruzione di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE, che utilizzavano stabilmente come luogo di dimora (capo a), e il solo NOME per furto con destrezza di un telefono cellulare in danno di Cantone Lorenzo (capo c).
Ricorrono per Cassazione gli imputati deducendo:
1.violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al reato di invasione di edificio. Lamentano in particolare che secondo l’interpretazione fornita dalla Corte di appello il concetto di invasione dovrebbe semplicemente corrispondere all’accesso nell’altrui immobile, senza considerare che affinché il fatto di invasione possa essere considerato penalmente rilevante deve, anche dal punto di vista del dolo, essere prodromo di un’occupazione volontaria e permanente
violazione di legge con riguardo al diniego delle attenuanti generiche;
violazione di legge con riguardo alla determinazione della pena con riferimento al reato di cui all’articolo 633 cod.pen. I giudici di merito hanno infli congiuntamente e cumulativamente la pena detentiva della reclusione e della pena pecuniaria, in assenza di indicazioni sul punto, quando per il reato contestato era prevista, al tempo della sua commissione, la reclusione fino a due anni e alternativamente la multa;
La difesa COGNOME rileva che il delitto di furto è divenuto procedibile a querela d parte e che quindi appare necessario verificare la sussistenza della condizione di procedibilità.
Il reato di furto è divenuto perseguibile a querela. L’assenza della condizione di procedibilità impone l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza quanto al capo c) per difetto di querela.
Fondato è il motivo di ricorso con riguardo al trattamento sanzionatorio per il reato di cui al capo a).
L’art. 633 c.p., prima della modifica intervenuta per effetto dell’art. 30 d.l. 4 ottob 2018, n. 113, conv., con modif., in I. 1° dicembre 2018, n. 132, prevedeva che chiunque “invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al f di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offes con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro”; queste sanzioni, a loro volta, erano applicabili congiuntamente “e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi”
v
Nel caso in esame è stata applicata la pena detentiva e la pena pecuniaria quando nel momento in cui è cessata la permanenza le pene erano ancora applicate in via alternativa.
Quando, come nel caso in esame, l’imputazione relativa ad un reato permanente indichi il “tempus commissi delicti” con “formula chiusa”, e cioè con la precisazione della data di cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre dalla data indicata nell’imputazione e non dalla data di emissione della sentenza di primo grado, potendo le eventuali condotte successive, incidenti sul mantenimento della situazione antigiuridica, essere contestate in altro procedimento. Il reato sub a) si è pertanto consumato il 15 novembre 2015.
Ne discende che alla data odierna il reato di occupazione abusiva di un immobile di cui al capo a) è estinto per essere decorso il termine di prescrizione (pari ad anni 7 e mesi 6).
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio quanto al capo a) per essere il reato estinto per prescrizione e, quanto al capo c) per difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto al capo a) per essere il reato estinto per prescrizione e, quanto al capo c), per difetto di querela.
Roma 5/12/2023