Prescrizione Reato: Quando un Errore di Calcolo Porta all’Annullamento
La corretta determinazione del termine di prescrizione reato è un elemento cruciale nel processo penale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 14258/2024) illustra perfettamente cosa accade quando un giudice commette un errore in questo calcolo e come eventi esterni, come la sospensione dei termini per la pandemia, possano incidere sull’esito finale del procedimento. Analizziamo questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
Il procedimento penale vedeva due persone imputate per il reato di minaccia in concorso (artt. 110 e 612 c.p.) e, una di esse, anche per lesioni personali (art. 582 c.p.). I fatti contestati risalivano al 15 gennaio 2016.
In primo grado, il Giudice di Pace, con una sentenza del 12 aprile 2023, aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti degli imputati. La motivazione di tale decisione era fondata sulla presunta intervenuta estinzione dei reati per il decorso del termine massimo di prescrizione.
Il Ricorso del Pubblico Ministero e l’Errato Calcolo della Prescrizione Reato
Contro la decisione del Giudice di Pace, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una palese violazione di legge. Secondo l’accusa, il giudice di primo grado aveva commesso un errore nel calcolare il tempo necessario a prescrivere i reati contestati.
Infatti, alla data della sentenza di primo grado (12 aprile 2023), il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi per i reati in questione, non era ancora trascorso. Il termine sarebbe scaduto solo alcuni mesi dopo. L’errore del giudice di pace aveva, di fatto, anticipato illegittimamente la chiusura del processo.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo del ricorso. Gli Ermellini hanno confermato che, al momento della decisione del Giudice di Pace, il termine di prescrizione reato non era ancora maturato. La sentenza di primo grado era quindi, a tutti gli effetti, viziata da un errore di diritto.
Tuttavia, la Corte ha dovuto compiere un’ulteriore e decisiva verifica. Il giudice di legittimità ha infatti il dovere di rilevare d’ufficio (cosiddetto ‘rilievo officioso’) l’eventuale maturazione della prescrizione avvenuta nelle more del giudizio di cassazione. Procedendo a questo calcolo, la Corte ha constatato che, tenendo conto anche di un periodo di sospensione di 64 giorni dovuto alla normativa emergenziale per il COVID-19, il termine massimo di prescrizione si era compiuto il 17 settembre 2023.
Questa data era successiva alla sentenza impugnata ma precedente alla data della decisione della Cassazione (31 gennaio 2024). Di conseguenza, pur riconoscendo l’errore del primo giudice, la Corte Suprema non ha potuto fare altro che prendere atto dell’ormai avvenuta estinzione dei reati.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando i reati estinti per prescrizione. Questa decisione, sebbene possa apparire contraddittoria, segue una logica procedurale rigorosa. Anche se il ricorso del Pubblico Ministero era corretto nel merito, il passare del tempo ha reso la questione superata. La prescrizione è una causa estintiva del reato che opera di diritto e deve essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento non appena se ne verifichino i presupposti. Il caso evidenzia l’importanza della precisione nel calcolo dei termini processuali e l’impatto che le sospensioni normative possono avere sull’esito dei giudizi.
Per quale motivo è stata impugnata la sentenza di primo grado?
La sentenza è stata impugnata dal Pubblico Ministero perché il Giudice di Pace aveva erroneamente dichiarato i reati estinti per prescrizione prima che il termine massimo fosse effettivamente decorso.
Se il ricorso era fondato, perché la Cassazione ha comunque dichiarato i reati estinti?
Perché, sebbene il giudice di primo grado avesse sbagliato, il tempo necessario per la prescrizione è maturato mentre il caso era pendente davanti alla Corte di Cassazione. La legge impone al giudice di dichiarare l’estinzione del reato in qualsiasi fase del processo, non appena questa si verifica.
In che modo la pandemia da COVID-19 ha influito sul caso?
La normativa emergenziale per il COVID-19 ha previsto dei periodi di sospensione dei termini processuali. In questo caso specifico, la Corte ha tenuto conto di 64 giorni di sospensione, che hanno spostato in avanti la data finale di scadenza della prescrizione, determinandola al 17 settembre 2023.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14258 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14258 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
nel procedimento a carico di:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI NORD
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord ricorre, articolando un solo motivo e deducendo violazione di legge, avverso la sentenza della Giudice di Pace di Napoli Nord del 12 aprile 2023, che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME e di NOME per il reato cui agli artt. 110 e 612 cod. pen. e, per il solo imputato COGNOME NOME, per il reato di cui all’art. 582 cod. pen. (fatti commessi Aversa il 15 gennaio 2016), per intervenuta estinzione dei reati dovuta al decorso del termine di prescrizione.
2. Il ricorso è fondato.
Coglie nel segno il proposto motivo, perché correttamente evidenzia come alla data di emissione della sentenza impugnata (ossia, il 12 aprile del 2023) il termine massimo di prescrizione dei reati contestati (commessi in data 15 gennaio 2016) e pari ad anni sette e mesi sei, non era ancora spirato; lo stesso si è compiuto, però, il 17 settembre 2023, tenuto conto di ulteriori 64 giorni di sospensione a causa del COVID-19.
Il rilievo officioso dell’intervenuta prescrizione dei reati impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione degli stessi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore