Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24269 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24269 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Sant’Agata di Puglia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte di appello di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, d Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
lette la memoria e le conclusioni del difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che chiede l’inammissibilità del ricorso, con condanna dell’imputato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, in parziale riforma della decisioni emessa dal Tribunale di Bari e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Bari, ai fini qui interesse, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, 323 cod. pen. (capi A ed E), 481 cod. pen. (capi B e C), 110 cod. pen., 44, lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001 (capo H), 110 cod. pen., 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capi I e L) perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili.
Avverso l’indicata sentenza, NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2.1. Con un primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto, ad avviso del difensore, le proroghe della concessione erano da considerarsi tempestive, posto che il titolo abilitativo non era stato revocato.
2.2. Con un secondo motivo si eccepisce la violazione di legge in relazione al d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto ciò che è stato realizzato è del tutto conforme ai titoli autorizzativi, analiticamente descritti nel ricorso; di conseguenza, ad avviso del difensore, il giudice si è sostituito alla P.A., che ha rilasciato regolari autor zazioni, tra cui il permesso di costruire n. 4/2012.
2.3. Con un terzo motivo si lamenta la violazione di legge in relazione alla Deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. 1150 del 2 agosto 2019.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevato che, come affermato dalle Sezioni Unite, l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – che disciplina l’impugnazione per i soli interessi civili, come nel caso in esame – si applica alle impugnazioni proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036).
Nel caso in esame, essendo certamente la costituzione di parte civile precedente al 30 dicembre 2022, posto che la sentenza impugnata è stata emessa il 14 dicembre 2021, permane la competenza di questa Corte a decidere in ordine al ricorso in questione.
Ciò chiarito, i motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente essendo connessi, sono inammissibili perché generici e fattuali, risolvendosi in un ennesimo tentativo di contestare, nel merito, le macroscopiche illegittimità e illiceità che hanno segnato l’intera vicenda della edificazione per cui è giudizio.
3. Prima di analizzare il merito RAGIONE_SOCIALE censure, va rammentato che il perimetro RAGIONE_SOCIALE questioni poste dal ricorrente va individuato entro i limiti indicati dalla Cort costituzionale, che, con la sentenza n. 182 del 30 luglio 2021, ha dichiarato infondate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578 cod. proc. pen. per contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, nonché per contrasto con gli artt. 111 e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decid sull’impugnazione ai soli effetti RAGIONE_SOCIALE disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
Questo il cuore della decisione: “il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.). Co guardo al ‘fatto’ – come storicamente considerato nell’imputazione penale – il giudice dell’impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all’imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un ‘danno ingiusto’ secondo l’art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno”.
Se è vero che difetta un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione, ciò tuttavia “non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l’accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari
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di quella, per l’imputato, derivante dalla presunzione di innocenza”. La natura civilistica dell’accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell’impugnazione emerge riguardo sia al nesso causale, che deve essere accertato sulla base del criterio (civilistico) del “più probabile che non” o della “probabilit prevalente”, sia all’elemento soggettivo dell’illecito, essendo sufficiente la colpa.
Questa interpretazione assicura la conformità della norma censura alla richiamata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale, mentre, da un lato, ha ammonito che, «se la decisione nazionale sul risarcimento dovesse contenere una dichiarazione che imputa la responsabilità penale alla parte convenuta, ciò solleverebbe una questione che rientra nell’ambito dell’articolo 6 2 della Convenzione» (Corte EDU, sentenza COGNOME contro Repubblica di San Marino), dall’altro ha anche avvertito che l’applicazione del diritto alla presunzione di innocenza in favore dell’imputato non deve ridondare a danno del diritto della vittima al risarcimento del danno (in particolare, Corte EDU, sentenza Ringvold contro Norvegia).
In breve: “una volta dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, in applicazione dell’art. 578 cod. proc. pen., l’imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, ma la parte civile avrà diritto al pieno accertamento dell’obbligazione risarcitoria”. La norma censurata, quindi, assicura un “bilanciamento tra le esigenze sottese all’operatività del principio AVV_NOTAIO di accessorietà dell’azione civile rispetto all’azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell’ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell’interesse del danneggiato, costituito parte civile”.
“In conclusione”, – ha affermato la Corte, – il giudice dell’impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell’imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere in applicazione della disposizione censurata – sull’impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell’illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell’imputato per il reato estinto”.
Alla luce di tale doverosa premessa, deve ritenersi che la Corte di merito abbia adeguatamente accertato la sussistenza dell’illecito civile, da cui è scaturita la condanna dell’imputato al risarcimento del danno.
Invero, nel solco tracciato dalla sentenza emessa da questa Sezione a carico del coimputato COGNOME (la n. 6738 del 28 novembre 2017, la quale, in accoglimento del ricorso del procuratore AVV_NOTAIO e della parte civile, ha annullato
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l’impugnata sentenza assolutoria per essere i reati estinti per prescrizione, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello sull’azione di risarcimento danni), la Corte di merito, con una valutazione fattuale immune da profili di illogicità manifesta e in aderenza ai consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità, ha analiticamente e in maniera puntigliosa evidenziato i numerosi profili di illegittimità degli atti amministrativi alla base dei reati oggetto contestazione (p. 11 ss.).
4.1. Quanto al capo A), in via di estrema sintesi, la Corte ha ribadito la totale illegittimità dei seguenti atti:
la concessione edilizia n. 11/2003 rilasciata il 21 febbraio 2003 a NOME COGNOME era da consideransi illegittima in relazione a plurimi e concorrenti profili, quali: la violazione di varie previsioni urbanistiche (altezza, volumetria, etc.) ex art. 12, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001; la falsità dei calcoli volumetrici contenuti negli elaborati di progetto nonché la mancata acquisizione del parere di conformità dell’Autorità di bacino, trattandosi di fabbricato compreso in area a pericolosità geomorfologica, prima dell’inizio del lavori, avvenuto il 3 febbraio 2004 (circostanza compitamente analizzata al par. 8 della sentenza impugnata);
le d.i.a. del luglio 2008 e del febbraio 2009 erano state precedute e seguite da altri atti palesemente illegittimi, vale a dire: a) la richiesta di proroga del te mine di ultimazione dei lavori, presentata dalla COGNOME -subentrata al COGNOME – il 4/5 gennaio 2007, quando il termine triennale di ultimazione dei lavori era abbondantemente scaduto; b) la proroga di ventiquattro mesi concessa il 3 marzo 2008 dallo Zelano a decorrere dalla data della concessione edilizia principale n. 11 del 2003; c) l’ulteriore proroga di diciotto mesi concessa dallo Zelano in data 8 maggio 2009; come rilevato dalla Corte di merito, l’illegittimità della prima concessione non autorizzava in alcun modo la prosecuzione la prosecuzione del progetto a mezzo d.i.a.
Ancora, la Corte d’appello si è lungamente diffusa (p. 17 ss.) sulla violazione degli strumenti urbanistici, in particolare dell’art. 7.8. RAGIONE_SOCIALE n.t.a., disciplinant volume degli edifici, evidenziando, appunto, la palese inosservanza dei limiti volumetrici, in conseguenza del mancato calcolo dei volumi dei piani seminterrati destinati a parcheggi, nonché del numero dei piani, posto che, nell’area oggetto di intervento, il limite massimo è fissato in tre, laddove l’edificio in esame conta ben nove piani.
4.2. Quanto al capo D), la Corte di merito ha parimenti ribadito la illegittimità del permesso di costruire in variante del 30 luglio 2019, in quanto elevava ulteriormente sia l’altezza dell’edificio, sia i volumi, per effetto dell’innalzamento della linea di gronda e della realizzazione di tre abbaini di copertura e di terrazze a valle in totale spregio dei limiti urbanistici, oltre che in assenza del parere preventivo
dell’Autorità di bacino, anche considerando che il permesso in esame era stato rilasciato quanto l’opera era stata completamente realizzata.
A fronte di una motivazione esaustiva, analitica ed approfondita, che ha logicamente ribadito i plurimi profili di illegittimità degli atti amministrativi pos fondamento dell’attività edificatoria abusiva, alla cui realizzazione ha concorso il ricorrente nella veste di progettista e direttore di lavori, il ricorso confeziona motiv del tutto generici, che non si misurano criticamente con l’ampio apparato argomentativo della sentenza impugnata, e di contenuto fattuale, perché diretti a contestare profili ricostruttivi del fatto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
L’imputato, infine, deve essere condannato alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di costituzione e di rappresentanza sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano, come da richiesta, in complessivi euro 2.500 euro, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi 2.500 euro, oltre oneri di legge.
Così deciso il 09/05/2024.