Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5840 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5840 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOMECOGNOME nato a Palermo il 17/2/1983 NOME nata a Palermo il 5/5/1985
avverso la sentenza del 21/3/2024 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente al capo A), con rideterminazione della pena
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21/3/2024, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa il 22/11/2021 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME in ordine al reato di cui al capo C), perché l’azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena quanto ai reati di cui ai capi A) e B).
Propongono distinto – ma identico – ricorso per cassazione i due imputati, deducendo, con unica censura, la violazione dell’art. 157 cod. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinta per prescrizione la contravvenzione di cui al capo A), essendo maturati i relativi termini. Per un verso, infatti, l’istrutto avrebbe provato che i ricorrenti avrebbero svolto attività commerciale all’interno del manufatto da circa 10 anni prima dell’accertamento, così da doversi anticipare a quell’epoca il tempo di commissione dello stesso reato di cui all’art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Per altro verso, ed anche volendo ancorare la consumazione del reato alla data dell’accertamento, ossia al 10/8/2017, il reato sarebbe comunque ormai prescritto, pur tenendo conto delle sospensioni intervenute.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi risultano fondati.
La contravvenzione di cui al capo A) – artt. 110 cod. pen., 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 – risulta accertata in Palermo il 10/8/2017; dalla sentenza di primo grado, emerge che le relative opere erano ultimate a questa data, con muri ormai intonacati all’interno e all’esterno, posa del pavimento e del solaio di copertura, delle finestre, e con impianto elettrico funzionante.
4.1. Dalle stesse sentenze di merito, peraltro, non risulta alcun elemento che consenta di portare la consumazione del reato ad un giorno successivo a quello dell’accertamento.
4.2. Ne consegue che la contravvenzione di cui al capo A) era estinta per prescrizione già alla data della pronuncia della sentenza di appello, e pur tenendo conto delle sospensioni intervenute ai sensi dell’art. 159 cod. pen.; con maturazione del termine, dunque, al 14/9/2023.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo A), per esser questo estinto per prescrizione. La pena per il residuo delitto di cui al capo B), peraltro, ben può essere calcolata da questa Corte, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., nella misura di due mesi e venti giorni di reclusione (p.b. 6 mesi di reclusione, ridotta per le circostanze attenuanti generiche a 4 mesi di reclusione, ulteriormente ridotta per la scelta del rito abbreviato).
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato contravvenzionale è estinto per prescrizione, e ridetermina la pena per il residuo delitto in mesi due, giorni venti di reclusione.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2024
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