Prescrizione Reato Edilizio: Quando Inizia a Decorrere il Termine?
La questione della prescrizione del reato edilizio è un tema centrale nel diritto penale dell’urbanistica. Stabilire con esattezza il momento dal quale inizia a decorrere il tempo necessario per estinguere il reato è fondamentale per l’esito di molti procedimenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre spunti cruciali, ribadendo un principio consolidato: la prescrizione decorre dall’effettiva ultimazione dei lavori. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata pratica.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un soggetto condannato in primo grado e in appello per una serie di illeciti, tra cui la realizzazione di opere edilizie in assenza dei permessi necessari e in violazione dei vincoli paesaggistici. Nello specifico, l’imputato aveva realizzato un campo da beach volley su una pedana preesistente.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, basando la sua difesa principalmente su due motivi strettamente connessi tra loro, entrambi incentrati sulla presunta violazione dell’articolo 157 del codice penale, che disciplina, appunto, la prescrizione.
I Motivi del Ricorso e la Tesi sulla Prescrizione Reato Edilizio
La difesa sosteneva che il reato fosse ormai estinto per prescrizione. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano errato nel calcolare la data di inizio del termine prescrizionale, non valutando correttamente la documentazione e le dichiarazioni testimoniali che, a suo dire, avrebbero dimostrato un’ultimazione dei lavori in epoca molto antecedente a quella ritenuta in sentenza.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare i fatti e le prove per giungere a una diversa conclusione sulla data di completamento dell’opera abusiva, anticipandola e facendo così scattare la prescrizione del reato edilizio.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Le motivazioni della decisione sono nette e si fondano su principi cardine del processo penale.
In primo luogo, i giudici hanno sottolineato che i motivi del ricorso erano una mera riproposizione di argomentazioni già vagliate e respinte dalla Corte d’Appello con motivazioni logiche e giuridicamente corrette. Il ricorso non presentava una critica specifica alla sentenza impugnata, ma si limitava a sollecitare una nuova valutazione delle prove, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma valuta solo la corretta applicazione della legge.
Nel merito della questione sulla prescrizione del reato edilizio, la Corte ha confermato la correttezza della decisione d’appello. I giudici hanno chiarito che, affinché il termine di prescrizione inizi a decorrere, deve esserci la prova dell’avvenuta ultimazione dei lavori. Nel caso specifico, non solo non vi era prova di una fine dei lavori nel 2019, ma le stesse fonti probatorie, inclusa la testimonianza citata dal ricorrente, collocavano il completamento dell’opera nell’estate del 2020. Poiché il reato edilizio ha natura permanente, la sua consumazione cessa solo con l’ultimazione dei lavori. Di conseguenza, il termine di prescrizione doveva essere calcolato a partire dall’estate del 2020, data che escludeva l’estinzione del reato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: nei reati edilizi, la prescrizione inizia a decorrere non dal momento di inizio dei lavori, ma da quello della loro effettiva e completa ultimazione. In assenza di prove certe su tale data, il reato si considera permanente e il termine non inizia a decorrere. Inoltre, la decisione ribadisce l’inammissibilità dei ricorsi in Cassazione che mirano a ottenere una nuova e diversa lettura delle prove già valutate dai giudici di merito. Per chi affronta un procedimento per abusi edilizi, è cruciale poter dimostrare con certezza la data di fine lavori per poter validamente eccepire l’eventuale prescrizione.
Quando inizia a decorrere la prescrizione per un reato edilizio?
La prescrizione inizia a decorrere dal momento dell’effettiva ultimazione delle opere abusive. Finché i lavori non sono terminati, il reato si considera permanente e il termine di prescrizione non inizia a correre.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove, come la testimonianza di una persona?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Non può rivalutare le prove o i fatti del caso, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici dei gradi precedenti.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello?
Un ricorso di questo tipo viene dichiarato inammissibile. Per essere valido, il ricorso deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata e non limitarsi a riproporre censure già adeguatamente esaminate e disattese.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1519 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1519 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, condannato per il reato di cui all’art. 110 co 44, comma 1, d.P.R. 380 del 2001 (capo 1), 110 cod. pen., 181, comma 1, d.lgs. 42 de (capo 2) nonché per il reato di cui all’art. 110 cod. pen., 55 e 1161 R.D. n. 327 del pena di mesi uno di arresto ed euro 5.190 di ammenda, articolando due motivi di ricorso, violazione di legge in relazione all’art. 157 cod. pen. e vizio di motivazione in relazi di realizzazione dell’intervento contestato per omessa valutazione dei documenti degli at dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dal sig. NOME COGNOME COGNOMEprimo m nonché violazione di legge per mancato riconoscimento del termine prescrizionale (se motivo);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle ca inammissibilità;
considerato che il primo ed il secondo motivo, tra loro strettamente connessi, es censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di ded adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di me scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la appello non ha correttamente ritenuto decorso il termine prescrizionale per il reato de quo atteso che, nel caso in esame, non risultano finiture al campo di beach volley nell’anno 2019 e non vi è prova dell’avvenuta ultimazione di quei lavori; peraltro, dalle fonti dichiarati in atti, risulta secondo la corte e secondo lo stesso ricorrente che l’ultimazione dei l al periodo estivo del 2020, come riferito dal teste COGNOME, laddove precisava che il beach volley è stato realizzato nel periodo estivo del 2020 su di una pedana già esi 2018, corrispondente a quanto è rilevabile dalla foto aerea; va aggiunto che come si dalla sentenza e dalla stessa pena calcolata unitariamente per tutti i fatti di cui stessi sono stati considerati, legittimamente, in maniera unitaria – senza del resto co sul punto – per cui la prescrizione, come in sostanza ritenuto dalla corte, deve dall’ultimo atto di realizzazione delle opere appunto risalente all’estate del 2020. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.