Prescrizione Reato: Come Sospensione Covid e Riforme Influenzano i Termini
Il calcolo della prescrizione reato è un elemento cruciale nel diritto penale, capace di determinare l’esito di un processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come periodi di sospensione, come quello introdotto per l’emergenza Covid-19, e riforme legislative incidano su questo calcolo, allungando i tempi necessari per l’estinzione del reato. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: La Condanna e il Ricorso in Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato per il reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, previsto dall’articolo 187 del Codice della Strada. La condanna, emessa in primo grado nel 2021 e confermata dalla Corte d’Appello nell’aprile del 2025, prevedeva una pena di otto mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda.
L’imputato, ritenendo ingiusta la conferma della condanna, ha presentato ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’avvenuta estinzione del reato per prescrizione.
L’Eccezione di Prescrizione Reato: L’Unico Motivo di Ricorso
La difesa dell’imputato sosteneva che, al momento della pronuncia della sentenza d’appello, il termine massimo di prescrizione fosse già decorso. Il reato, infatti, era stato commesso nel novembre del 2018. Secondo la tesi difensiva, il tempo trascorso era sufficiente per dichiarare estinto il reato, con la conseguente richiesta di annullamento della sentenza di condanna.
Le Motivazioni della Corte: Il Calcolo Corretto della Prescrizione Reato
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, definendo il ricorso ‘manifestamente infondato’. La Suprema Corte ha spiegato che il calcolo effettuato dall’imputato era errato, in quanto non teneva conto di due importanti periodi di sospensione dei termini previsti dalla legge.
L’impatto della Legge 103/2017
In primo luogo, il reato era stato commesso in un arco temporale (tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019) per il quale la legge n. 103 del 2017 (nota come Riforma Orlando) aveva introdotto una specifica causa di sospensione. Questa norma aggiunge al termine di prescrizione un periodo fisso di un anno e sei mesi. Questo primo ‘allungamento’ dei tempi era stato omesso nel calcolo della difesa.
L’incidenza della ‘Sospensione Covid’
In secondo luogo, la Corte ha ricordato l’esistenza di un ulteriore periodo di sospensione introdotto dalla legislazione emergenziale per la pandemia da Covid-19. Nello specifico, l’art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 ha sospeso i termini processuali per un periodo di 64 giorni. Anche questo periodo doveva essere sommato al calcolo complessivo della prescrizione.
Sommando al termine base di cinque anni sia l’anno e sei mesi della riforma del 2017, sia i 64 giorni della sospensione Covid, la Corte ha concluso che alla data della sentenza d’appello (10 aprile 2025) il reato non era affatto prescritto.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
Data la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiararlo inammissibile. Questa decisione ha reso definitiva la condanna inflitta nei gradi di merito.
Le implicazioni pratiche della decisione
L’inammissibilità del ricorso ha comportato per l’imputato non solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di un corretto calcolo dei termini di prescrizione, che deve sempre tenere conto di tutte le cause di sospensione e interruzione previste dall’ordinamento, comprese quelle introdotte da leggi speciali o riforme.
La sospensione dei termini processuali per l’emergenza Covid-19 si applica anche al calcolo della prescrizione del reato?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che il periodo di sospensione di 64 giorni, previsto dalla normativa emergenziale Covid, deve essere sommato al termine massimo di prescrizione, posticipandone la scadenza.
Come incide la legge n. 103/2017 (Riforma Orlando) sulla prescrizione per i reati commessi in un certo periodo?
Per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, la legge n. 103/2017 ha introdotto un periodo di sospensione della prescrizione di un anno e sei mesi, che si aggiunge al termine ordinario e che va considerato nel calcolo.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è basato su un calcolo errato della prescrizione del reato?
Se il calcolo proposto dal ricorrente è palesemente errato perché non tiene conto delle sospensioni applicabili, il ricorso viene dichiarato manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33318 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33318 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a REGGIO CALABRIA il 20/06/1979
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 24.5.2021 che aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi 8 di arresto ed euro 4000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 187, comma 1 e 1 quater, d.lgs n. 285 del 1992.
L’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con l’unico motivo la violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 157, 160 e 161 cod.pen. con riguardo alla richiesta di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ed invero tenuto conto che il reato per cui si procede è stato commesso in data 11.11.2018, al termine massimo di prescrizione di cinque anni va sommato il periodo di un anno e sei mesi ai sensi della legge n. 103 del 2017 (trattandosi di reato commesso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019), cui si aggiunge l’ulteriore periodo di giorni 64 quale ” sospensione covid” ai sensi dell’art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di talché alla data della pronuncia della Corte d’appello al 10 aprile 2025 il reato de quo non era prescritto.
Il ricorso manifestamente infondato deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così decis in Roma, il 17.9.2025