Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16576 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 16576 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a COGNOME VALLE PIANA il 16/09/1952
avverso la sentenza del 21/10/2024 del TRIBUNALE di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 21 ottobre 2024, ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale COGNOMENOME era stata condannata, per il
reato di cui all’art. 612 cod. pen., alla pena di euro 200,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
2. Avverso la sentenza di appello, l’imputata, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza
impugnata, sostenendo che il reato contestato si sarebbe prescritto prima della pronuncia di secondo grado.
L’avv. NOME COGNOME per l’imputata, ha depositato memoria difensiva, insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è fondato, atteso che il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi), iniziato a decorrere con la consumazione del reato il 13
luglio 2015 e sospeso per complessivi 447 giorni, risulta decorso il 4 aprile 2024
e, dunque, prima del 21 ottobre 2024, data in cui è stata pronunciata la sentenza di appello.
Il Tribunale aveva ritenuto infondata la richiesta di declaratoria di estinzione del reato, avanzata dalla difesa nel corso dell’appello, in quanto aveva erroneamente calcolato un ulteriore periodo di sospensione, per il rinvio del processo disposto dal Giudice di pace all’udienza del 2 febbraio 2018. Sospensione che non andava calcolata, atteso che la causa di quel rinvio del processo era stata l’adesione del Giudice di pace all’astensione proclamata dall’organismo rappresentativo della categoria professionale.
Ne segue che, in difetto dell’evidenza di cause di non punibilità riconducibili all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata, agli effetti penali, deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. Vanno, però, mantenute ferme, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, mantenendo ferme le statuizioni civili. Così deciso, il 9 aprile 2025.