Prescrizione Reato: L’Astensione del Giudice non Sospende i Termini
La corretta gestione del tempo nel processo penale è un pilastro fondamentale dello stato di diritto. La prescrizione reato rappresenta il limite temporale entro cui lo Stato può esercitare la propria pretesa punitiva. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto un chiarimento cruciale su come calcolare questo termine, specificando quali cause di rinvio del processo ne sospendono il decorso e quali no. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso e la Questione della Sospensione
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza di condanna emessa dal Tribunale. La difesa sosteneva che il reato fosse ormai estinto per prescrizione, ma il giudice d’appello aveva rigettato questa tesi. Il cuore del disaccordo risiedeva nel calcolo di un periodo di sospensione del processo.
In particolare, durante un’udienza di primo grado, il processo era stato rinviato a causa dell’adesione del Giudice di pace a un’astensione collettiva proclamata dall’organismo rappresentativo della categoria professionale. Il Tribunale aveva considerato questo periodo di rinvio come una sospensione valida ai fini del calcolo della prescrizione, allungandone di fatto la durata.
L’Errore di Calcolo e la Prescrizione Reato
La Corte di Cassazione ha ribaltato completamente la valutazione del Tribunale, giudicandola errata. I giudici supremi hanno sottolineato che le cause di sospensione del termine di prescrizione sono tassativamente previste dalla legge. Un rinvio disposto per l’adesione del giudice a un’astensione dalle udienze non rientra tra queste.
Questo tipo di rinvio, sebbene legittimo dal punto di vista organizzativo, non può produrre l’effetto di sospendere il decorso del tempo necessario a prescrivere il reato. Di conseguenza, il calcolo corretto, che non teneva conto di quella sospensione, dimostrava che la prescrizione era maturata prima ancora che venisse pronunciata la sentenza d’appello.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su un principio di stretta legalità. Le norme che regolano la prescrizione e le sue eventuali sospensioni sono di stretta interpretazione e non ammettono estensioni analogiche. Il legislatore ha elencato in modo preciso i casi in cui il ‘cronometro’ della prescrizione si ferma (ad esempio, per un legittimo impedimento dell’imputato o del suo difensore). L’astensione volontaria del giudice da un’udienza, anche se per una protesta di categoria, non è equiparabile a tali cause.
L’errore del Tribunale ha quindi portato a ritenere ancora ‘vivo’ un reato che, per la legge, era già estinto. La Cassazione, rilevata l’evidenza della causa di non punibilità, non ha potuto fare altro che prenderne atto e annullare la sentenza di condanna per gli effetti penali.
Le Conclusioni: Annullamento Penale ma Conferma Civile
L’esito del ricorso è stato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Questo significa che la condanna penale viene cancellata definitivamente. Tuttavia, la Corte ha specificato un punto di fondamentale importanza pratica, richiamando l’articolo 578 del codice di procedura penale. In base a questa norma, anche quando il reato è estinto per prescrizione, le statuizioni civili della sentenza rimangono valide. Pertanto, l’imputato, pur non essendo più considerato colpevole penalmente, resta obbligato a risarcire i danni alla parte civile, qualora ciò fosse stato stabilito nei gradi di merito.
L’adesione di un giudice a un’astensione dalle udienze (sciopero) sospende il termine di prescrizione del reato?
No, secondo la sentenza, l’adesione del giudice a un’astensione proclamata dall’organismo di categoria non è una causa legale di sospensione del processo che possa allungare i termini di prescrizione.
Cosa accade se la Cassazione accerta che un reato si è prescritto prima della sentenza di condanna?
Se la Corte di Cassazione rileva che il reato si è estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata, provvede ad annullare la condanna agli effetti penali, senza rinviare il caso a un altro giudice.
Se la condanna penale viene annullata per prescrizione, vengono cancellate anche le decisioni sul risarcimento del danno?
No, la sentenza chiarisce che, ai sensi dell’art. 578 del codice di procedura penale, le statuizioni civili (come l’obbligo di risarcire la vittima) rimangono valide anche se il reato è dichiarato estinto per prescrizione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16576 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 16576 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GIFFONI VALLE PIANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2024 del TRIBUNALE di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 21 ottobre 2024, ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale COGNOME NOME era stata condannata, per il
reato di cui all’art. 612 cod. pen., alla pena di euro 200,00 di multa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
- Avverso la sentenza di appello, l’imputata, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza
impugnata, sostenendo che il reato contestato si sarebbe prescritto prima della pronuncia di secondo grado.
AVV_NOTAIO, per l’imputata, ha depositato memoria difensiva, insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
- Il ricorso è fondato, atteso che il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi), iniziato a decorrere con la consumazione del reato il 13
luglio 2015 e sospeso per complessivi 447 giorni, risulta decorso il 4 aprile 2024
e, dunque, prima del 21 ottobre 2024, data in cui è stata pronunciata la sentenza di appello.
Il Tribunale aveva ritenuto infondata la richiesta di declaratoria di estinzione del reato, avanzata dalla difesa nel corso dell’appello, in quanto aveva erroneamente calcolato un ulteriore periodo di sospensione, per il rinvio del processo disposto dal Giudice di pace all’udienza del 2 febbraio 2018. Sospensione che non andava calcolata, atteso che la causa di quel rinvio del processo era stata l’adesione del Giudice di pace all’astensione proclamata dall’organismo rappresentativo della categoria professionale.
Ne segue che, in difetto dell’evidenza di cause di non punibilità riconducibili all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata, agli effetti penali, deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. Vanno, però, mantenute ferme, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, mantenendo ferme le statuizioni civili. Così deciso, il 9 aprile 2025.