Prescrizione Reato e Sciopero Avvocati: Quando il Tempo si Ferma
La prescrizione del reato è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, ma il suo calcolo può essere complesso, specialmente quando intervengono cause di sospensione come lo sciopero degli avvocati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito principi cruciali su come tali eventi influenzino la decorrenza dei termini e sulle conseguenze di un ricorso inammissibile. Analizziamo la decisione per comprendere meglio questi meccanismi.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di falso (artt. 110, 477 e 482 c.p.), presentava ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza era l’asserita estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La difesa sosteneva che, nonostante alcuni rinvii delle udienze, il tempo massimo previsto dalla legge per la punibilità del fatto fosse ormai trascorso.
La Questione Giuridica: Sospensione della Prescrizione Reato per Astensione
Il nodo centrale della questione riguardava il calcolo della sospensione della prescrizione a seguito di due rinvii del processo, entrambi causati dall’adesione del difensore a un’astensione collettiva dalle udienze (comunemente detto “sciopero degli avvocati”). La difesa implicitamente riteneva che la sospensione dovesse essere limitata, mentre la Procura Generale e la stessa Corte avevano una visione differente, basata su un orientamento consolidato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando completamente la tesi difensiva. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi interconnessi: il corretto calcolo del periodo di sospensione e gli effetti preclusivi derivanti dall’inammissibilità del ricorso stesso.
Il Calcolo dei Termini di Sospensione
La Corte ha specificato che, secondo la giurisprudenza pacifica delle Sezioni Unite, i rinvii disposti per l’adesione del difensore all’astensione collettiva comportano la sospensione della prescrizione per l’intera durata del rinvio. Non si applica, in questi casi, il limite massimo di sessanta giorni previsto per altre ipotesi.
Nel caso specifico, i periodi di sospensione sono stati calcolati come segue:
* 84 giorni per il rinvio dal 27 giugno 2022 al 19 settembre 2022.
* 92 giorni per il rinvio dal 5 novembre 2024 al 5 febbraio 2025.
Sommando un totale di 176 giorni di sospensione al termine ordinario di prescrizione, la Corte ha concluso che il reato non si era ancora prescritto al momento della pronuncia della sentenza d’appello (5 febbraio 2025).
L’Effetto dell’Inammissibilità sulla Prescrizione Reato
Qui emerge il secondo principio chiave. La Corte ha chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione. Di conseguenza, preclude alla Corte stessa la possibilità di rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla data della sentenza impugnata. In pratica, l’inammissibilità “congela” la situazione giuridica al momento della decisione di secondo grado, impedendo all’imputato di beneficiare del tempo trascorso durante il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si radicano in principi giuridici consolidati. In primo luogo, il richiamo alle Sezioni Unite (sent. n. 1021/2001) sul calcolo della sospensione per sciopero degli avvocati non lascia spazio a interpretazioni alternative: la sospensione copre tutto l’arco temporale del rinvio. Questa regola mira a bilanciare il diritto di protesta della categoria forense con l’esigenza di non vanificare l’azione penale. In secondo luogo, la Corte ha applicato un altro fondamentale principio enunciato dalle Sezioni Unite (sent. n. 32/2000), secondo cui l’inammissibilità del ricorso, essendo un vizio originario dell’atto, non consente al giudice dell’impugnazione di pronunciarsi su questioni che presuppongono un valido rapporto processuale, come la prescrizione maturata in un momento successivo.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma con chiarezza due lezioni importanti. La prima è che la partecipazione di un difensore a un’astensione collettiva ha l’effetto di “fermare” il tempo ai fini della prescrizione per tutta la durata del rinvio concesso. La seconda, e forse più significativa, è che la proposizione di un ricorso per cassazione manifestamente infondato o privo dei requisiti di legge si rivela una strategia controproducente. Non solo non permette di ottenere una revisione del merito, ma impedisce anche di beneficiare dell’eventuale maturare della prescrizione durante i tempi, spesso lunghi, del giudizio di legittimità. La decisione sottolinea quindi l’importanza di presentare ricorsi solidi e ben argomentati, poiché un’impugnazione inammissibile rende definitiva la condanna e blocca ogni possibile via d’uscita legata al decorso del tempo.
Lo sciopero degli avvocati come incide sulla prescrizione del reato?
Secondo la Corte di Cassazione, l’adesione del difensore a un’astensione collettiva (sciopero) che causa il rinvio di un’udienza comporta la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo del rinvio, non solo per un massimo di 60 giorni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché sollevava un motivo infondato riguardo al calcolo della prescrizione. La Corte ha stabilito che la questione di diritto era stata erroneamente interpretata dall’appellante, rendendo il motivo di ricorso non valido ai fini di una disamina nel merito.
Se la prescrizione matura dopo la sentenza d’appello, la Cassazione può dichiararla?
No. Se il ricorso per cassazione è inammissibile, non si instaura un valido rapporto processuale. Di conseguenza, la Corte non può rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata dopo la data della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36151 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36151 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di furto aggravato ex artt. 110, 624 e 625 comma primo n.2 cod. pen. (capo B) e ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui agli artt. 110, 477 e 482 cod. pen. (capo C);
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione all’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo C), è inammissibile, poiché si tratta di una questione di diritto rispetto alla quale il vizio di motivazione è irrilevante, dato che rileva soltanto se la causa di estinzione si è prodotta o meno;
Ricordato che, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che i rinvii del dibattimento disposti a seguito dell’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze proclamata dall’associazione di categoria comportano la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti e non per il periodo massimo di sessanta giorni (cfr. per tutte Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2022 Cremonese, Rv. 220509-01);
Considerato che anche a voler fissare al 4 giugno 2017 la data di commissione del reato, si ottiene che il termine prescrizionale sarebbe maturato il 29 maggio 2025, quindi in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, tenuto conto di 176 giorni di sospensione (84 giorni per rinvio dal 27 giugno 2022 al 19 settembre 2022 per adesione del difensore all’astensione collettiva; 92 giorni per rinvio dal 5 novembre 2024 al 5 febbraio 2025 per adesione del difensore all’astensione collettiva);
Chiarito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266);
Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025