Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20351 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20351 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 17/11/1992
avverso la sentenza del 23/5/2024 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio – quant capi b) e c) – per intervenuta prescrizione
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23/5/2024, la Corte di appello di Catania, in riforma dell pronuncia emessa il 19/11/2019 dal locale Tribunale, rideterminava nella misur del dispositivo la pena irrogata a NOME COGNOME con riguardo ai delit detenzione illecita di stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale aggrav lesioni personali aggravate.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
inosservanza o erronea applicazione dell’art. 157 cod. pen. La Corte appello avrebbe dovuto dichiarare estinti per prescrizione i reati di cui ai cap C), essendo maturati i relativi termini;
insufficienza e manifesta illogicità GLYPH della motivazione. La sentenza risulterebbe viziata con riguardo al bilanciamento delle circostanze, che si lam nei termini della sola equivalenza e non in quelli della prevalenza delle atten generiche, seppur giustificata dalla lievità del fatto, non indicativo personalità negativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente infondato.
I capi B) e C) – contestati e riconosciuti in entrambe le sentenze – ha ad oggetto, rispettivamente, i delitti di cui agli artt. 61, n. 2, 337 cod. p n. 2, 582, 585 cod. pen., entrambi commessi il 6 aprile 2014.
4.1. Ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., pertanto, il relativo ter prescrizione – pari a 7 anni e 6 mesi – è maturato il 6 ottobre 2021. Q termine, tuttavia, deve tener conto, ai sensi dell’art. 159 cod. pen., dei nu rinvii che il giudizio di primo grado ha subito in ragione di richieste sollecitat difesa (dal 15/4/2014 all’8/7/2014; dal 21/10/2014 al 9/6/2015; dal 9/6/2015 1°/3/2016; dal 1°/3/2016 al 17/5/2016; dal 23/1/2018 al 10/4/2018; da 10/4/2018 al 2/10/2018; dal 2/10/2018 al 12/3/2019; dal 12/3/2019 a 5/11/2019, per 60 giorni): ebbene, in ragione di tali sospensioni, nep menzionate nel ricorso, il termine complessivo di prescrizione non era anco decorso alla data della pronuncia di appello.
Il secondo motivo di ricorso, del pari, risulta manifestamente infondato.
5.1. La Corte di appello ha riconosciuto all’imputato le circostanze attenu generiche “per adeguare la pena alla concreta gravità del fatto”: in particol è ritenuto che la condotta – quanto al capo A), detenzione di 32 dosi di coca di 20 euro – esprimesse una limitata gravità, tale da imporre, attrave circostanze innominate, una pena meno afflittiva di quella applicata in pr grado. Questa, infatti, è stata determinata muovendo dal reato più grave (art comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990), applicando nella misura massima le circostanze attenuanti generiche, aumentando la sanzione in modo contenuto per la continuazione interna (due mesi di reclusione e mille euro di multa) ed este (due mesi di reclusione e mille euro di multa per ciascuno dei capi B e C), ed in riducendola per la scelta del rito.
5.2. Alla luce di ciò, risulta dunque evidente che le circostanze attenu generiche sono state applicate nella massima portata, con riguarda al capo
senza alcun bilanciamento in equivalenza: lo stesso reato, peraltro, è contes in forma non aggravata, cosicché non vi era alcun bilanciamento da effettuare
lo stesso non poteva riguardare i reati satellite, con riguardo ai quali la stata individuata in aumento rispetto alla fattispecie più grave. Questa C
infatti, ha affermato – con indirizzo qui da ribadire – che in tema di continuato, il giudizio di bilanciamento tra circostanze dev’essere effettuat
esclusivo riguardo a quelle relative al reato ritenuto più grave, dovendo te conto di quelle afferenti ai reati “satellite” al solo fine della determi
dell’aumento di pena ex art. 81, comma secondo, cod. pen., salvo che nel cas qui non ricorrente – in cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze di
opposto relative a un reato satellite incida sul genere di pena applicabi ossequio ai principi del “favor rei” e di legalità (per tutte, Sez. 2, n. 1
29/2/2024, L., Rv. 286295. Successivamente, tra le non massimate,
Sez. 1, n.
46620 del 20/9/2024, COGNOME; Sez. 1, n. 36906 del 27/6/2024, D’Avino).
6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, n
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propos ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2025
Il C GLYPH liere estensore
COGNOME Il Presidente