Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40806 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40806 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
LAUDATO NOME
NOMENOME9> NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
2) COGNOME NOME NOME NOME MONTORO INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti AVV_NOTAIO (per COGNOME) e AVV_NOTAIO (per COGNOME), che hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa il 7 marzo 2022 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME e di altri sei imputati in ordine al delitto di riciclaggio in concorso, in quanto estinto per prescrizione, e confermava le statuizioni civili.
Secondo la tesi accusatoria, gli imputati avevano compiuto simulate operazioni commerciali di compravendita di materiale per apparecchiature medicali del valore superiore a 700.000 euro, provento di furto in danno della ditta produttrice RAGIONE_SOCIALE, al fine di ostacolarne la provenienza delittuosa.
Hanno proposto ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l’annullamento della sentenza.
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME denuncia il vizio motivazionale della decisione con la quale la Corte non ha assolto nel merito l’imputato, confermando così le statuizioni civili.
La Corte territoriale ha escluso la buona fede del ricorrente senza svolgere un’analisi critica sul dedotto carattere neutro dell’operazione di acquisto dei rotoli di carta termica effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE a valle della filiera piramidal caratterizzante la vicenda di cui si tratta.
La sentenza ha anche ignorato il provvedimento di archiviazione emesso dal G.i.p. del Tribunale di Perugia nei confronti di un soggetto, inizialmente coindagato, in relazione a una condotta nella sostanza sovrapponibile a quella contestata a COGNOME: l’asportazione dell’etichetta identificativa del fornitore dalle scatole contenenti la merce e il prezzo di acquisto particolarmente basso sono stati ritenuti dal G.i.p. elementi non significativi, mentre hanno costituito i postulati sui quali si è fondata la sentenza di condanna del Tribunale.
Detta asportazione delle etichette rappresentava una prassi commerciale usuale, circostanza che per un verso non consentì a COGNOME di avere alcun sospetto circa la provenienza illecita della merce e che, per altro verso, mette in dubbio la stessa provenienza delittuosa, non dimostrata dalla sola testimonianza resa dall’amministratore della società che subì il furto del materiale.
Quanto al prezzo di acquisto della merce, ritenuto basso in modo anomalo, la Corte di appello ha richiamato il contenuto della consulenza tecnica del pubblico ministero, senza considerare le censure proposte dalla difesa a detta prova, con riferimento alla opinabilità della individuazione del prezzo medio di acquisto di RAGIONE_SOCIALE come parametro per identificare come acquisti sospetti
quelli occorsi a un valore più basso nonché alla circostanza che prodotti omologhi a quelli in contestazione fossero commercializzati al di sotto di tale valore-soglia.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è articolato in quattro motivi.
4.1. Erronea applicazione della legge penale e motivazione “assente o inadeguata” in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato di riciclaggio.
La Corte di appello ha definito “inverosimile” la versione alternativa fornita da NOME (secondo la quale egli effettuò un prestito a NOME con una operazione per volere di quest’ultimo dissimulata da false fatture), ritenendo inattendibili le deposizioni di due testi della difesa, senza valutare le ulterior prove (verbale di perquisizione, risultanze della consulenza, dichiarazioni rese dagli imputati) e le numerose circostanze sintomatiche dell’assenza di dolo, ritenuto invece sussistente dal Tribunale sulla base di considerazioni riguardanti non COGNOME ma COGNOME e i suoi soci.
4.2. Motivazione “assente o inadeguata” sulle prove acquisite con la rinnovazione dell’istruzione in appello (interrogatori di garanzia di COGNOME e COGNOME che confermarono il prestito di COGNOME).
4.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine al concorso di persone nel reato.
Erroneamente i giudici di merito hanno ricostruito la vicenda come un unico reato di riciclaggio cui tutti gli imputati avrebbero concorso con le singole condotte contestate in imputazione, che descrive invece, richiamando anche l’art. 81 cod. pen., plurimi fatti di reato. COGNOME avrebbe dovuto essere assolto per le condotte che non riguardavano la società RAGIONE_SOCIALE, di cui era legale rappresentante, rispetto alle quali è pacifica la sua totale estraneità, pronuncia che avrebbe conseguentemente limitato anche la sua responsabilità civile.
4.4. Motivazione “inesistente o inadeguata” sulle doglianze proposte nel motivo di appello con le quali si era criticato l’impianto della motivazione della prima sentenza là dove aveva inteso smentire la tesi dell’imputato.
La Corte di appello si è limitata a richiamare per relationem la sentenza di primo grado, oggetto di specifiche censure difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti o manifestamente infondati.
2. Va premesso che con sentenza n. 182 del 30 luglio 2021 la Corte costituzionale ha affermato che il giudice dell’impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria in presenza di un reato estinto per prescrizione (art. 578 cod. proc. pen.), «non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)».
È vero, infatti, che la lesione dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice, e dunque la commissione del reato, costituisce danno ingiusto ai sensi degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.; tuttavia, una volta definito il profi penale della vicenda, «il giudice dell’impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all’imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un “danno ingiusto” secondo l’art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno».
Nondimeno, il giudice delle leggi ha precisato che l’accertamento diretto a stabilire se ricorrano gli estremi del danno patrimoniale o morale, ai fini risarcitori e/o restitutori va effettuato «riguardo al “fatto” – come storicamente considerato nell’imputazione penale», tant’è che, nei casi previsti dall’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., «’esigenza di rispetto della presunzione di innocenza dell’imputato non preclude al giudice penale dell’impugnazione di effettuare tale accertamento onde liquidare anche il danno non patrimoniale di cui all’art. 185 cod. pen.», anche se, in questa ipotesi, «l’illecito civile, p fondandosi sull’elemento materiale e psicologico del reato, tuttavia risponde a diverse finalità e richiama un distinto regime probatorio».
Ciò premesso, ritiene il Collegio che i ricorrenti, pur censurando formalmente la motivazione della sentenza impugnata, abbiano di fatto sollecitato una rivalutazione del materiale probatorio, che tuttavia non è consentita in questa sede in quanto estranea al perimetro cognitivo della Corte di cassazione, alla quale è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del
11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
La sentenza impugnata ha esamiNOME e disatteso specificamente i motivi di gravame, aderendo alle argomentazioni del primo giudice, dovendosi ribadire che il giudice di secondo grado, in presenza di una “doppia conforme”, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841).
In ordine alla posizione di NOME COGNOME la Corte territoriale ha condiviso le valutazioni del primo giudice sulla sicura provenienza delittuosa della merce provento di furto e sulla consapevolezza in capo all’imputato di detta circostanza.
Il ricorrente, denunciando cumulativamente il vizio della motivazione, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto), ha nella sostanza focalizzato la propria difesa sul contenuto del provvedimento di archiviazione emesso dal G.i.p. del Tribunale di Perugia nei confronti di un originario coindagato, svalutato, però, già dal primo giudice in ragione delle risultanze emerse nel corso dell’ampia istruzione dibattimentale svoltasi nel processo di cui si tratta, che evidentemente erano rimaste estranee al perimetro di valutazione del giudice per le indagini preliminari.
La pur sintetica motivazione della sentenza impugnata è immune dai vizi (genericamente denunciati) anche perché non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, COGNOME, Rv. 282097; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275500; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, COGNOME, Rv. 256340).
5. La motivazione della sentenza impugnata non è certamente assente neppure avuto riguardo alla responsabilità di NOME COGNOME (v. pagg. 1011), mentre la inadeguatezza della stessa, genericamente dedotta, non è uno dei vizi denunciabili ex art. 606, comma 1, lett. e), del codice di rito.
La Corte di appello ha ritenuto inverosimile la versione alternativa del ricorrente, dalla quale conseguirebbe l’assenza di dolo, con valutazioni adesive anche a quelle del primo giudice, che si era lungamente soffermato (pagg. 3643) sulle “insuperabili anomalie e discrasie ravvisabili negli esami dibattimentali resi dagli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ed in particolare nella inverosimile versione di un’operazione di prestito occultata a mezzo di fatture di acquisto e vendita tra dette società” (la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE).
I giudici di merito hanno anche richiamato le deposizioni di vari testimoni, ritenendone inattendibili altre, con argomentazioni prive di illogicità che sfuggono al sindacato di questa Corte di legittimità, poiché la valutazione dei dati processuali e la scelta, tra i vari risultati di prova, di quelli ritenuti più idon sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362; da ultimo v. Sez. 3, n. 37118 del 15/06/2023, COGNOME, non mass.).
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, agli effetti della responsabilità civile, della condotta contestatagli nel capo d’imputazione e la quantificazione del danno in sede civile non potrà che essere rapportata a detta circostanza: la condanna al risarcimento del danno è stata generica e dunque è infondata e priva di interesse la doglianza proposta dalla difesa sul punto.
6. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge.
Così deciso il 14 settembre 2023.