Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26914 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26914 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a San Severo il 06/11/1962 avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari in data 03/11/2023 udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME difensore della parte civile ASL Foggia; letta la memoria difensiva dell’avv. NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME che ha chiest l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte d’appello di Bari con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la condanna di NOME COGNOME in relazione ai delitti di truffa consumata e tentata di cui ai capi A), D), E) ed F) pronunciata dal Tribunale di Foggia con sentenza in data 12/02/2018 e, in accoglimento dell’appello della parte civile, ha condannato (anche) NOME COGNOME a risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile in relazione a detti reati.
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2.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva ( art. 606 lett. b) e c) proc. pen.).
Ad avviso della difesa i giudici di appello hanno erroneamente valorizzato le dichiarazioni re dal Maresciallo COGNOME il quale avrebbe riferito su fatti estranei alla contestazio riguardanti altro imputato e, con le ordinanze adottate in data 03/04/2017 di rigetto d richiesta difensiva di termine a difesa, hanno precluso l’esercizio delle prerogative difensive riguardo alla acquisizione di materiale processuale rilevante. In particolare, il ricorre duole della mancata ammissione del teste COGNOME vero dominus di tutta la vicenda truffa NOME
2.2.Con il secondo motivo deduce violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.), relazione all’art. 99 cod. pen. e in relazione al diniego della prevalenza delle atten generiche.
Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello ha considerato sussistente la recidiva facendo le su precedenti penali assai risalenti nel tempo incorrendo in un “conflitto di giudicati” riguardo ad altre pronunce irrevocabili, in cui la recidiva era stata esclusa e le atten generiche erano state riconosciute.
Si duole, ancora, dell’applicazione della recidiva, oggetto di contestazione supplet all’udienza del 12/02/2020 al termine del processo di primo grado, nonostante i reati ogget del giudizio fossero ormai estinti per prescrizione (cita in proposito le Sez. U., sent. n. del 28/09/2023, Rv. 285517).
2.3.Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. pen. per travisamento del fatto e delle prove avuto riguardo alle reali mansioni ricoperte dal Stefano il quale essendo un semplice impiegato non poteva avere avuto un ruolo decisionale in merito al contenuto delle proposte di delibera di acquisto di beni da parte dell’ASL e perta non avrebbe dovuto essere dichiarato responsabile delle truffe.
2.4.Con il quarto motivo ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., denuncia il ma rispetto della regola dell’ “oltre ragionevole dubbio” per avere i giudici di merito rite Stefano colpevole dei reati ascritti senza avere la certezza processuale della sua responsabilit
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è parzialmente fondato avuto riguardo al secondo motivo proposto ed infondato nel resto.
2.Va anzitutto precisato che la sentenza impugnata a pag. 14 dà conto del fatto che l’imputato nel corso del suo esame in data 03/07/2018, relativamente ai contestati sei episodi di truffa ammesso i fatti pur tentando di far ricadere la responsabilità sui Direttori di area ( COGNOME COGNOME) assumendo di essere un semplice “coadiutore amministrativo” e di non avere
14),
poteri decisionali”. Al riguardo la Corte di appello ha puntualmente osservato che i poteri del NOME si ponevano al di fuori della sfera di controllo dei superiori e comunque eventua superficialità nella verifica delle responsabilità altrui, non esimevano da responsabilità NOME. Sul punto la Corte d’appello ha indicato i documenti di valenza decisiva rinvenut presso l’abitazione dell’imputato (cfr. pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata) e che dimostravano il ruolo di primo piano svolto dall’imputato nella vicenda in esame; testimonianze, tra le quali quella del maresciallo COGNOME che attengono ai fatti di caus senza che siano rinvenibili nella sentenza impugnata violazioni in ordine all’acquisizione o al valutazione della prova genericamente denunciate nel ricorso.
Quanto alle dedotte violazioni degli artt. 495, co. 2 e 498, co.2, cod. proc. pen., le stes rivelano infondate non indicando il ricorrente le prove a discarico richieste o le domande c avrebbe inteso rivolgere al maresciallo COGNOME così non esplicitando alcuna concreta violazione del diritto di difesa. Né il ricorrente ha dimostrato la decisività della deposizio teste COGNOME posto che in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esist nell’apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisi rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Rv. 273577), lacune che il ricorrente non ha indicato e di cui non ha dimostrato l’esistenza.
3.11 secondo motivo relativo al “conflitto di giudicati” in ragione della esclusione, in sentenze passate in giudicato, della recidiva è manifestamente infondato basti considerare che ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un’accentuata pericolosità soc dell’imputato e non come mera descrizione dell’esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice poggia sul rapporto esistente tra il fatto per cui si pro le precedenti condanne, al fine di verificare se e in qual misura la pregressa condotta criminos sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, sicchè appare ben possibile che essa s stata ritenuta sussistente in relazione ai reati oggetto del presente giudizio ed esclusa risp ad altri oggetto di separato giudizio.
4.Quanto alla applicazione della recidiva ed al diniego delle attenuanti generiche in regime prevalenza, il motivo è all’evidenza generico non confrontandosi il ricorrente con la diff argomentazioni svolte dal giudice di merito a pagg. 20 e 21 della sentenza impugnata.
Parzialmente fondata è invece la doglianza riportata nel secondo motivo, concernente la contestazione della recidiva avuto riguardo alla prescrizione maturata, per alcuni reati, momento della contestazione suppletiva.
Premesso che le Sezioni Unite “COGNOME” hanno affermato che “E’ ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito” (Sez. U. n. 12602 del 17/12/2015,Rv. 266819) e che il ricorrente con
ricorso (e prima ancora con l’atto di appello) ha espressamente eccepito l’intervenut prescrizione di tutti i reati, occorre ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, c sentenza n.49935 del 28/09/2023, Rv. 285517 hanno affermato che “Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l’aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata ogget di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il rea come originariamente contestato”.
Nel caso in esame il P.M. ha proceduto alla contestazione della citata aggravante ad effetto speciale all’udienza del 12/02/2020, al termine del processo di primo grado, quando per i reat contestati ai capi A), C), D), E) ed F) il termine di prescrizione, nonostante il perio sospensione pari gg. 84 (dal 22/09/2017 al 15/12/2017), era ormai decorso.
In particolare, per il reato di cui al capo A), consumato fino al 15/12/2010, la prescrizione ad anni 7 e mesi 6, oltre a gg. 84 di sospensione) era maturata il 08/09/2018; per il reato cui al capo C), consumato fino al 03/09/2010, la prescrizione era maturata il 27/05/2018; pe il reato di cui al capo D), consumato fino al 26/01/2011, la prescrizione era maturata 20/10/2018; per il reato di cui al capo E), consumato fino al 20/07/2010, la prescrizione e maturata il 13/04/2018; per il reato di cui al capo F), consumato in data 30/04/2010, prescrizione era maturata il 23/01/2018.
Pertanto, in relazione a detti reati, in applicazione del principio statuito dalle Sezioni Unit potendo darsi luogo alla contestazione della recidiva qualificata, essendo i reati già estinti prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ferma restando la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice di appello in accogliment dell’appello della parte civile, dovendosi ritenere accertata la responsabilità del ricorrente civilistici, a fronte di motivi di impugnazione, come detto, infondati e che vanno rigettati.
Non così per quanto riguarda il reato di truffa di cui al capo B) consumato in data 31/12/201 per il quale al momento della contestazione suppletiva (in data 12/02/2020), la prescrizion non era ancora maturata (prescrizione ex art. 157 cod. pen.: anni 8 e mesi 4 tenuto conto dell’incremento di due terzi sulla pena edittale di anni 5 di reclusione; aumentata di ulte due terzi ex art. 161 cod. pen., così per complessivi anni 14 e gg. 20 fino al 20/01/202 pertanto, in relazione a tale residuo reato satellite, rigettati gli ulteriori motivi, la se annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio che va rideterminato.
Manifestamente infondato è, poi, il terzo motivo di ricorso sulla valutazione delle prove c sotto la veste del vizio di motivazione, sollecita una rilettura degli elementi di fatto fondamento della decisione in assenza di reali travisamenti del fatto o della prova, dovendos ricordare che in caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento della prova, utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 60 comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con spec deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdot
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come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n.
7986 del 18/11/2016, Rv. 269217; Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777).
6.Generico, infine, è il quarto motivo di ricorso. La regola dell’ “al di là di ogni ragi dubbio” secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere
ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all’imputato che, deducend vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimi
attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l’esistenza di un ragionevole dubbio su colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisi
processo, e non meramente ipotetici o congetturali, elementi totalmente mancanti nel caso di specie.
7.Alla luce di quanto complessivamente esposto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con riferimento ai capi A), C), D), E), ed F) per essere i reati estinti per prescriz
con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio quanto al capo B), ferma restando, in ogni caso, la condanna dell’imputato al risarcimento dei danni pronunciata dal giudice di
appello in accoglimento dell’appello della parte civile, a fronte di motivi di impugnazi complessivamente infondati e che vanno rigettati.
8.Va altresì rigettata la richiesta di liquidazione delle spese di rappresentanza e dif sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ASL di Foggia in persona del legale rapp.t non la stessa effettivamente esplicato alcuna attività diretta a contrastare l’avversa pretes tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla de (Sez. n. 24619 del 02/07/2020, Rv. 279551; Sez.4, n. 10022 del 06/02/2025, Rv. 287766).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai capi A), C), D), E) ed F) , pe essere i reati estinti per prescrizione. Annulla la medesima sentenza limitatamente a trattamento sanzionatorio del capo B) con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta nel resto il ricorso. Rigetta la richiesta della parte rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio.
Roma, 11 luglio 2025
Il consigliere estensore
NOME COGNOME
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Il presidente
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