Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4247 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4247 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 15/01/2026
Composta da
– Presidente –
LUCIANO IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento penale contro:
NOME, nata a Catanzaro il giorno DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO – di ufficio avverso la sentenza in data 28/3/2025 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si Ł celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma
1-bis, cod. proc. pen.;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte trasmesse dalla difesa dell’imputata in data 26/11/2025.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28 marzo 2025 il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al contestato reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. per essere lo stesso estinto per prescrizione. Il reato risulta commesso in Catanzaro il 15 febbraio 2017.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro deducendo, con motivo unico, violazione di legge penale in relazione agli artt. 157, 160, comma 3, 161, comma 2, 633 e 639-bis cod. pen.).
Rileva il ricorrente che ha errato il Tribunale nel dichiarare l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato in contestazione all’imputata non avendo tenuto conto del fatto che all’imputata era stata contestata la circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.
Con atto trasmesso per via telematica alla Cancelleria di questa Corte in data 26 novembre 2025 il difensore dell’imputata ha chiesto a questa Corte di acquisire d’ufficio il decreto penale in data 14 novembre 2017 emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro al fine di accertare se l’azione penale di cui al presente giudizio sia o meno improcedibile per il divieto del bis in idem atteso che il reato indicato nel decreto penale risulta essere dello
stesso tipo e commesso nella stessa data del 15 febbraio 2017).
In subordine ha chiesto di respingere il ricorso del P.G. ritenendo che il Tribunale ha implicitamente disapplicato la recidiva originariamente contestata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve, in via preliminare, osservarsi che il ricorso avverso la sentenza del Tribunale Ł stato correttamente proposto innanzi a questa Corte di legittimità alla luce del vigente testo dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. che stabilisce che «il Pubblico Ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2», con la conseguenza che il provvedimento impugnato era ricorribile solo per cassazione.
Osserva il Collegio che il ricorso Ł fondato.
La contestata e non esclusa circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale importa che il termine massimo di prescrizione per il reato in contestazione Ł di anni 10 con la conseguenza che lo stesso non solo era estinto per prescrizione alla data della pronuncia della sentenza impugnata, ma non lo Ł neppure alla data odierna.
Da ultimo e per solo dovere di completezza, occorre rilevare l’inammissibilità dell’istanza difensiva con la quale si Ł chiesto a questa Corte di acquisire d’ufficio il decreto penale in data 14 novembre 2017 emesso dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro al fine di accertare se l’azione penale di cui al presente giudizio sia o meno improcedibile per il divieto del bis in idem , ciò in quanto non compete alla Corte di cassazione l’esercizio di poteri istruttori consistenti nell’acquisizione di documenti, elementi oltretutto non previamente sottoposti ai Giudici di merito.
Se la difesa della ricorrente riterrà nel prosieguo di far valere la questione non potrà che provvedere all’acquisizione del decreto penale menzionato e sottoporlo ai Giudici di merito.
Per le considerazioni esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Catanzaro in diversa persona fisica.
Così Ł deciso, 15/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME