Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12789 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12789 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
-che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a COGNOME per il reato di cui all’art. 495 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in Reggio Emilia il 22 ottobre 2012);
che l’atto di impugnativa nell’interesse dell’imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che eccepisce l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, maturando la predetta causa estintiva soltanto in data 22 aprile 2026; questo perché: il reato contestato, punito con pena edittale pari nel massimo ad anni 6, è stato commesso in data 22 ottobre 2012; donde, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., considerata la recidiva contestata e ritenuta di cui all’art. 99, comma 2, cod. pen., il tempo necessario prescrivere il reato è pari, ad anni 9 (cfr. Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 28332 secondo cui «In tema di recidiva, il limite all’aumento di pena previsto dall’art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quart comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti»); tale termine deve essere ulteriormente aumentato di 1 /2 ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen., per effetto dell’intervenuta interruzione del corso della prescrizione, avendosi cos un termine massimo di prescrizione pari a 13 anni e 6 mesi;
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente