Prescrizione Reato e Recidiva: Come si Calcola il Termine Massimo?
L’istituto della prescrizione reato rappresenta un caposaldo del nostro ordinamento penale, bilanciando l’esigenza di punire i colpevoli con il diritto all’oblio e la necessità di concludere i processi in tempi ragionevoli. Tuttavia, il suo calcolo può diventare complesso in presenza di circostanze come la recidiva e gli atti interruttivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su come questi elementi interagiscano, definendo con precisione i confini temporali della punibilità.
Il Fatto in Analisi
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di false attestazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del Codice Penale. La condanna era aggravata dalla recidiva, ai sensi dell’art. 99, comma 2, del Codice Penale. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su un unico motivo: l’avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici hanno rigettato l’eccezione di prescrizione, procedendo a un’analisi dettagliata del calcolo dei termini, che ha dimostrato come il reato non fosse ancora estinto al momento della decisione.
La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione tipica in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: Il Calcolo della Prescrizione Reato con Recidiva
Il cuore della decisione risiede nella metodologia di calcolo del termine massimo di prescrizione. La Corte ha chiarito i seguenti passaggi:
1. Termine Base: Il reato contestato (art. 495 c.p.) è punito con una pena massima di 6 anni. Ai sensi dell’art. 157 c.p., il termine di prescrizione base è pari al massimo della pena edittale, quindi 6 anni.
2. Effetto della Recidiva: La recidiva contestata (art. 99, comma 2, c.p.) è una circostanza ad effetto speciale. Citando una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 30046/2022), la Corte ha ribadito che tale tipo di recidiva incide direttamente sui termini di prescrizione, aumentandoli. Di conseguenza, il tempo necessario a prescrivere il reato è stato elevato a 9 anni.
3. Effetto dell’Interruzione: Nel corso del procedimento sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione. Secondo l’art. 161, comma 2, c.p., l’interruzione può estendere il termine complessivo fino a un massimo della metà del tempo base (aumentato per la recidiva). Pertanto, ai 9 anni si è aggiunto un ulteriore periodo di 4 anni e 6 mesi (la metà di 9).
4. Termine Massimo Finale: Sommando i vari periodi, il termine massimo di prescrizione è risultato essere di 13 anni e 6 mesi.
Essendo il reato stato commesso il 22 ottobre 2012, la data di estinzione definitiva è stata fissata al 22 aprile 2026. Al momento dell’udienza in Cassazione (12 marzo 2025), il reato non era dunque ancora prescritto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante promemoria su come calcolare correttamente la prescrizione reato. Dimostra che non ci si può limitare a considerare la pena massima prevista per il reato base. È fondamentale valutare l’impatto di circostanze aggravanti, come la recidiva qualificata, che non solo possono inasprire la pena ma anche allungare significativamente i tempi della giustizia. Inoltre, la presenza di atti interruttivi, come un decreto di citazione a giudizio, ha l’effetto di posticipare ulteriormente la data di estinzione. La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato che mira a garantire la certezza del diritto, stabilendo parametri oggettivi e astratti per un calcolo che non lascia spazio a interpretazioni errate.
Come influisce la recidiva sul calcolo della prescrizione del reato?
Secondo la Corte, la recidiva qualificata (nello specifico, quella prevista dall’art. 99, comma 2, c.p.) è una circostanza ad effetto speciale che aumenta il termine base di prescrizione. Nel caso di specie, ha portato il termine da 6 a 9 anni.
Cosa succede ai termini di prescrizione se interviene un atto interruttivo?
Un atto interruttivo, come previsto dall’art. 161, comma 2, c.p., causa un ulteriore aumento del tempo necessario a prescrivere. Questo aumento non può superare la metà del termine base (già comprensivo dell’aumento per la recidiva), portando nel caso esaminato il termine massimo a 13 anni e 6 mesi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, ovvero l’estinzione del reato per prescrizione, era manifestamente infondato. Il calcolo corretto, come effettuato dalla Corte, dimostrava che il termine massimo di prescrizione non era ancora maturato al momento della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12789 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12789 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 16/04/1974
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
-che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a NOME VLADIM1R per il reato di cui all’art. 495 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in Reggio Emilia il 22 ottobre 2012);
che l’atto di impugnativa nell’interesse dell’imputato consta di un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che eccepisce l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, maturando la predetta causa estintiva soltanto in data 22 aprile 2026; questo perché: il reato contestato, punito con pena edittale pari nel massimo ad anni 6, è stato commesso in data 22 ottobre 2012; donde, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., considerata la recidiva contestata e ritenuta di cui all’art. 99, comma 2, cod. pen., il tempo necessario prescrivere il reato è pari, ad anni 9 (cfr. Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 28332 secondo cui «In tema di recidiva, il limite all’aumento di pena previsto dall’art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quart comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti»); tale termine deve essere ulteriormente aumentato di 1 /2 ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. pen., per effetto dell’intervenuta interruzione del corso della prescrizione, avendosi cos un termine massimo di prescrizione pari a 13 anni e 6 mesi;
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente