Prescrizione Reato e Recidiva: La Cassazione Fa Chiarezza sul Calcolo
La corretta determinazione del tempo necessario per la prescrizione reato è un tema cruciale nel diritto penale, spesso oggetto di complesse interpretazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento su come la recidiva, anche se considerata meno grave delle attenuanti, influenzi questo calcolo. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato un individuo per il reato di ricettazione. La difesa del ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse commesso un errore di diritto, omettendo di dichiarare l’avvenuta prescrizione del reato.
Il punto centrale del ricorso era l’errata interpretazione del calcolo del tempo necessario a prescrivere. Secondo la difesa, non si sarebbe dovuto tenere conto della recidiva reiterata contestata, poiché nel giudizio di merito era stata ritenuta ‘subvalente’ rispetto alla circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto (prevista dall’art. 648, comma quarto, c.p.). In sostanza, si affermava che, essendo la recidiva stata ‘superata’ dalle attenuanti, non dovesse più incidere sull’aumento del termine di prescrizione.
L’impatto della Recidiva sulla Prescrizione Reato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rigettando completamente la tesi difensiva. I giudici hanno chiarito che l’interpretazione proposta era in palese contrasto sia con la normativa di riferimento, in particolare l’art. 157 del codice penale, sia con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
La decisione della Corte si fonda su due principi cardine, ribaditi con fermezza nell’ordinanza.
Le Motivazioni della Decisione
In primo luogo, la Corte ha ricordato che l’ipotesi di ricettazione di particolare tenuità non è un reato autonomo, ma una circostanza attenuante. Come tale, rientra a pieno titolo nel giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti, inclusa la recidiva, secondo quanto previsto dall’art. 69 del codice penale.
In secondo luogo, e questo è il punto decisivo, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: ai fini del calcolo della prescrizione reato, si deve sempre tenere conto della recidiva ad effetto speciale, anche quando questa sia stata ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti.
La ragione di questa regola risiede nel testo dell’art. 157, comma terzo, del codice penale. Questa norma esclude espressamente che il giudizio di comparazione tra circostanze (ex art. 69 c.p.) possa avere incidenza sulla determinazione della pena massima del reato, che è il parametro utilizzato per calcolare il termine di prescrizione. In altre parole, il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti serve a determinare la pena concreta da infliggere, ma non modifica il tetto massimo edittale del reato ai fini della prescrizione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro e rigoroso. La valutazione di subvalenza della recidiva rispetto alle attenuanti non ‘cancella’ la recidiva stessa dal calcolo del tempo necessario a prescrivere. La recidiva, una volta contestata, continua a produrre i suoi effetti sull’aumento dei termini di prescrizione, indipendentemente dal suo peso nel bilanciamento finale per la commisurazione della pena.
Questa decisione sottolinea l’importanza di una corretta applicazione delle norme sulla prescrizione, evitando interpretazioni che possano portare a un’errata estinzione del reato. Per gli operatori del diritto, è un monito a distinguere nettamente tra il piano della commisurazione della pena e quello, autonomo, del calcolo della prescrizione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La recidiva considerata ‘subvalente’ nel giudizio di bilanciamento incide sul calcolo della prescrizione del reato?
Sì, secondo la Corte di Cassazione la recidiva, anche se ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti nel giudizio di bilanciamento, deve essere sempre considerata ai fini del calcolo del tempo necessario alla prescrizione del reato, in quanto l’art. 157, comma 3, c.p. esclude che tale bilanciamento influisca sulla pena massima del reato.
L’ipotesi di ricettazione per ‘particolare tenuità del fatto’ è un reato autonomo?
No, l’ordinanza chiarisce che l’ipotesi prevista dall’art. 648, comma 4, c.p. (fatto di particolare tenuità) non è una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante speciale del reato di ricettazione.
Qual è l’effetto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 240 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 240 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 21/06/1957
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare la prescrizione del reato di ricettazione ascritto all’odierno ricorrente, avendo errato nel considerare, nel calcolo dei tempo necessario a prescrivere, anche la contestata recidiva reiterata che tuttavia era stata giudicata subvalente rispetto alla circostanza attenuante di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen., è manifestamente infondato poiché fondato su una interpretazione in palese contrasto con il dato normativo di cui all’art. 157, commi secondo e terzo, cod. pen., oltre che con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
rilevato che l’ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista dall’art. 648, comma 4, cod. pen., non integra una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione e, come tale, deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. anche con la recidiva (cfr., Sez. 2, n. 1845 del 17/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258479 – 01) e che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 – 01);
ribadito che “ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvaiente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l’art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all’art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato” (cfr., Sez. 2, n. 4178 del 05/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899 – 01M Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 280059 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.