Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21187 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21187 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/11/1979
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il delitto di furto pluriaggravato, all’esito della proposizio dell’appello in seguito all’istanza ex art. 670 cod. proc. pen. dell’imputata, accolta dal giud dell’esecuzione;
Avverso la sentenza citata ricorre l’imputata, tramite il difensore, deducendo quale unico motivo l’intervenuto decorso del termine prescrizionale, non rilevato dalla pronuncia impugnata.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266819-01).
3.2. Nella specie l’eccezione di prescrizione è fondata.
La sentenza di condanna in contumacia è stata emessa dal Tribunale di Roma il 24.10.2022, in relazione ad un reato di furto pluriaggravato commesso in data 24.12.1998.
La ricorrente non è stata restituita nel termine ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., bensì il Tribunale di Avellino, quale giudice dell’esecuzione adito ex art. 670 cod proc. pen., con ordinanza emessa in data 8 luglio 2022, ha dichiarato la nullità della notifica dell’estratto contumaciale e, di conseguenza, dell’ordine di esecuzione.
Non si applica, quindi, al caso di specie, la disciplina di cui all’art. 175 cod. proc. pe Infatti, come condivisibilmente affermato da Sez. 2, n. 40791 del 8/10/2024, COGNOME, Rv. 287216, il disposto dell’art. 175, comma 8, cod. proc. pen., per effetto del quale, nel caso di restituzione nel termine concessa ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dall’art. 11, comma 6, legge 28 aprile 2014, n. 67, non si tiene conto, nel computo della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione, non è suscettibile di estensioni analogiche “in malam partem”. La pronuncia era relativa proprio ad una fattispecie in cui la Corte ha affermato l’impossibilità di applicare analogicamente l’indicata sospensione dei termini di prescrizione al caso in cui il giudice dell’esecuzione abbi accertato, a norma dell’art. 670 cod. proc. pen., che la sentenza non è esecutiva per omessa notificazione dell’estratto contumaciale e abbia disposto la rinnovazione dello stesso.
3.3. Rilevato, quindi, che il termine di prescrizione per il reato contestato è pa massimo, ad anni 12 e mesi 6 ex art. 157 e 161 cod. pen., decorso il 24.6.2010, prima dell
pronuncia della sentenza impugnata, secondo quanto risulta dagli atti;
4. Considerato, altresì, che non sussistono elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e che va rilevato, dunque, l’intervenuto decorso d
termine prescrizionale, da cui discende l’estinzione del reato
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente