Prescrizione Reato e Guida in Stato di Ebbrezza: La Cassazione Fa Chiarezza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta due temi cruciali in materia di circolazione stradale e diritto processuale penale: la responsabilità per incidenti in stato di alterazione e il calcolo della prescrizione reato. La Suprema Corte, confermando la condanna di un automobilista per guida in stato di ebbrezza, ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione delle norme che sospendono il decorso della prescrizione, ribadendo principi fondamentali sulla condotta di guida.
I fatti del caso: un incidente in rotatoria
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Ancona, che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Macerata a un conducente. L’uomo era stato ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente stradale. La condanna includeva, oltre alla pena, la revoca della patente di guida.
L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione tramite il suo difensore, articolando la sua difesa su due argomentazioni principali.
I motivi del ricorso: tra insidie stradali e prescrizione del reato
Il ricorrente ha tentato di scardinare la condanna su due fronti.
In primo luogo, ha sostenuto una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla sua responsabilità. A suo dire, l’incidente non era stato causato dal suo stato di ebbrezza, bensì dalla presunta pericolosità e insidiosità della rotatoria stradale in cui si era verificato il sinistro. In sostanza, la colpa sarebbe stata della conformazione della strada e non della sua condotta.
In secondo luogo, e questo è il punto giuridicamente più complesso, ha eccepito l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Secondo la difesa, il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire il reato era ormai decorso al momento della sentenza d’appello.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
Sul primo punto, i giudici hanno smontato la tesi della ‘rotatoria insidiosa’. Dalla documentazione emergeva chiaramente che la condotta di guida dell’imputato era direttamente riconducibile al suo stato di alterazione, provato dal tasso alcolemico. La rotatoria, al contrario di quanto sostenuto, offriva un’ampia e chiara visuale dell’incrocio. L’imputato, semplicemente, non aveva rispettato le più elementari norme di prudenza, come quella di rallentare per verificare l’eventuale arrivo di altri veicoli. La sua colpa era quindi evidente e non attribuibile a fattori esterni.
Sul secondo motivo, relativo alla prescrizione reato, la Corte ha offerto una lezione di diritto intertemporale. I giudici hanno spiegato che al caso in esame, essendo il reato stato commesso il 16 ottobre 2019, si applica la disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta dall’art. 1 della legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’). Tale normativa si applica a tutti i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Di conseguenza, al termine massimo di prescrizione di cinque anni doveva essere aggiunto il periodo di sospensione previsto. Effettuando correttamente questo calcolo, alla data della sentenza d’appello il termine non era affatto decorso. La Corte ha rafforzato la sua posizione citando una recente e autorevole pronuncia delle Sezioni Unite.
Le conclusioni: l’importanza del calcolo della prescrizione
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la responsabilità penale per guida in stato di ebbrezza non può essere elusa adducendo presunte insidie stradali, quando la causa dell’incidente risiede chiaramente nella condotta imprudente e alterata del conducente. Ancora più importante, la decisione cristallizza un punto fermo sull’applicazione delle complesse norme sulla prescrizione. Essa chiarisce che per una specifica finestra temporale di reati (agosto 2017 – dicembre 2019), il calcolo dei termini deve tenere conto delle cause di sospensione introdotte dalla Riforma Orlando, un aspetto tecnico ma decisivo per l’esito di molti processi penali.
Quando si applicano le regole sulla sospensione della prescrizione introdotte dalla legge n. 103/2017 (Riforma Orlando)?
Secondo la sentenza, questa disciplina si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.
La presunta pericolosità di una strada può escludere la colpa per un incidente causato dalla guida in stato di ebbrezza?
No. La Corte ha stabilito che se la condotta di guida è palesemente riconducibile allo stato di alterazione alcolica e alla violazione delle normali regole di prudenza (come rallentare a un incrocio), la presunta pericolosità della strada non è sufficiente a escludere la responsabilità dell’imputato.
Cosa significa quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato ‘manifestamente infondato’?
Significa che i motivi presentati dal ricorrente sono così evidentemente privi di pregio giuridico da non meritare un esame approfondito. Questa valutazione porta a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38052 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38052 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 20.5.2025 la Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Macerata aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), 2 bis e 2 sexies d.lgs. 30 apri 1992 n. 285 (fatto commesso in Tolentino il 16.10.2019), condannandolo, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all’aggravante contestata, alla pena ritenuta di giustizia, disponendo altresì la revoca della patente di guida.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio motivatorio in ordine all’art 186 d.lgs n. 285 del 1992, in particolare con riguardo alla valutazione della asserita pericolosità ed insidiosità della rotatoria teatro del sinistro.
Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Il primo motivo é manifestamente ‘ infondato.
Ed invero la sentenza impugnata ha chiarito che la condotta di guida tenuta dall’imputato é da ricondursi allo stato di alterazione del medesimo per il rilevato tasso alcolemico. Ed invero dalla documentazione prodotta non si evince la dedotta insidiosità della rotatoria che invece offriva una visuale aperta sull’intero incrocio stradale, risultando invece dimostrato che l’odierno imputato non ha osservato alcuna delle regole cautelari previste, in particolare quella di rallentare per verificare il sopraggiungere di altri veicoli.
Il secondo motivo é del pari manifestamente infondato.
Ed invero nella specie trova applicazione il principio secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024 dep. 2025, Rv. 288175).
Pertanto alla data della pronuncia della sentenza di appello non era ancora decorso il termine di prescrizione del reato, dovendosi aggiungere al tempo massimo di anni cinque il periodo di sospensione anzidetto.
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deci o in Roma, il 28.10.2025