Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29671 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29671 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli, quale giudice del rinvio a seguito dell’annullamento dei suoi tre precedenti pronunziamenti, ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il reato di ricettazione continuata di alcuni moduli per carte d’identità e di diverse armi da sparo. In parziale riforma della pronunzia di primo grado, la Corte territoriale ha invece dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in merito al reato di ricettazione di due targhe e di due nulla osta per l’acquisto di armi. Per l’effetto il giudice del rinvio ha provveduto a rideterminare pena complessivamente applicata al COGNOME dal giudice di primo grado anche in riferimento ai reati di detenzione e porto di armi da guerra e tipo guerra, di parti d esse e di munizioni, nonché di detenzione di armi clandestine, per i quali la condanna dell’imputato già era divenuta definitiva.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo deduce violazione del vincolo di rinvio, atteso che nelle ultime due sentenze rescindenti era stato precisato come dovevano ritenersi assorbite nell’accoglimento di altri motivi di ricorso le doglianze relative al mancato accoglimento della richiesta difensiva di procedere alla catalogazione delle armi ricettate al fine d accertarne l’effettiva natura. Ne conseguirebbe l’illegittimità del rigetto della richies da parte della Corte territoriale, le cui motivazioni sarebbero in ogni caso censurabili. Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice del rinvio, infatti, la suddetta richiesta non sarebbe tardiva in quanto avanzata solo in fase di discussione, costituendo mera sollecitazione del giudice dell’appello a ricorrere ai propri poteri officiosi di integrazi dell’istruttoria. Quanto invece all’asserita irrilevanza dell’accertamento perital richiesto, la Corte sarebbe smentita dal fatto che in alcuno dei giudizi di merito è stato realmente stabilito quali e quante sarebbero le armi da guerra o :ipo guerra e quali e quante quelle comuni, circostanza tutt’altro che ininfluente ai fini cella commisurazione del trattamento sanzionatorio.
2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla commisurazione del trattamento sanzionatorio effettuata dal giudice del rinvio. Lamenta il ricorrente in proposito che la Corte non avrebbe giustificato il rilevante scostamento dai minimi edittali di pena praticato, soprattutto tenuto conto di quanto eccepito con il motivo precedente. Inoltre la sentenza avrebbe omesso di motivare sul denegato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.3 Con il terzo motivo vengono dedotti analoghi vizi con riguardo alla determinazione del momento di consumazione dei fatti di ricettazione per i quali è stata confermata la condanna del COGNOME ed alla conseguente determinazione del termine prescrizionale.
Violando ancora una volta il vincolo di rinvio, la Corte territoriale avrebbe in maniera apodittica fatto risalire le ricettazioni in questione alla data di incarcerazio dell’imputato, operazione invero già oggetto di censura nella seconda sentenza rescindente e comunque non in linea con il principio del favor rei, che la terza sentenza rescindente aveva fissato come criterio al quale il giudice del rinvio avrebbe dovuto ispirarsi nell’impossibilità di stabilire l’esatto momento di acquisizione delle armi e d moduli oggetto di ricettazione. Sotto altro profilo il ricorrente ccntesta che si debba tenere conto ai fini del calcolo del termine di prescrizione anche della contestata recidiva, atteso che la stessa era stata solo ritenuta dal giudice di primo grado, ma non applicata. Né la questione sarebbe preclusa, come sostenuto dalla sentenza impugnata, atteso che la decisione della Cassazione sul punto sarebbe conseguenza non già della valutazione della doglianza difensiva, bensì di una mera constatazione di quanto deliberato dal giudice dell’appello in forza dell’erronea ricognizione del reato ritenuto più grave.
2.4 Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, evidenziando come il dispositivo della seconda sentenza rescindente aveva ad oggetto l’annullamento integrale della sentenza impugnata, non comportando dunque il rigetto dei primi tre motivi di ricorso ed impedendo la formazione del giudicato sui capi 1) e 2) dell’imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
In particolare è fondato il terzo motivo.
2.1 Infatti, con l’annullamento delle due precedenti pronunzie d’appello questa Corte 9(,e. aveva vincolato il giudice4 -invio all’accertamento di una ragionevolmente certa datazione della ricezione da parte dell’imputato delle armi e dei nulla osta oggetto della contestata ricettazione, sottolineando in entrambe le occasioni come, ai fini del calcolo 7!K della eventuale prescrizione del reato, il giudice del rinvio avrebbe'< – comunque fare riferimento al principio del favor rei tenuto conto della sua natura istantanea.
2.2 Nemmeno questa volta il giudice del rinvio si è attenuto al vincolo imposto in sede rescindente. La Corte territoriale ha certamente modificato, anticipandola, la data della consumazione del reato rispetto a quella individuata nelle pronunzie annullate, ma non ha saputo fornire una razionale spiegazione del perché la stessa dovrebbe coincidere con l'ultimo giorno di libertà dell'imputato nel 2007. Non è dubbio che sia ragionevole ritenere come successivamente a tale data egli non abbia potuto ricevere le cose di cui si assume la ricettazione, ma non si comprende – né il giudice del merito ha fornito una
qualche motivazione in proposito – perché ciò non possa essere avvenuto anche molto prima del giorno ipotizzato dalla sentenza impugnata, tanto più che la stessa ha dato atto, ad esempio, di come i nulla osta per l'acquisto di armi rinvenuti siano risultat provento di un furto perpetrato addirittura nel 2001.
2.3 In definitiva deve ammettersi che la Corte territoriale ha in qualche modo certificato che dagli atti non emerga in realtà alcun riferimento temporale ragionevolmente certo diverso e più recente di quello testè menzionato, né ha saputo individuare eventuali accertamenti esperibili funzionali ad una certa datazione del fatto. Conseguentemente, come indicato dalla sentenza rescindente, avrebbe dovuto procedere alla corretta applicazione del principio del favor rei, riconoscendo che nell'impossibilità di stabilire l'esatto momento di consumazione del reato, lo stesso potrebbe essere stato realizzato in una data anteriore a quella affermata e tale da comportare la sua estinzione per il decorso del termine di prescrizione, pur calcolato tenendo conto della contestata e ritenuta recidiva reiterata.
E' questa conclusione a cui deve dunque ineludibilmente pervenire questa Corte, non emergendo da alcuna delle sentenze pronunziate nel corso del procedimento di merito un qualsiasi elemento in grado di sciogliere il dubbio sulla certa datazione del reato. Pertanto con riferimento al reato continuato di cui al capo 3) la pronunzia impugnata deve essere annullata senza rinvio per la sua intervenuta prescrizione. Ciò peraltro non comporta la necessità di rinviare nuovamente la sentenza al giudice del merito al fine di rideterminare il trattamento sanzionatorio, potendosi provvedere sul punto in questa sede atteso che è sufficiente eliminare la pena di mesi due e giorni venticinque di reclusione ed euro 170 di multa applicata quale aumento per la continuazione del suddetto reato con quello ritenuto più grave.
All'accoglimento del terzo motivo e alla conseguente eliminazione della porzione di pena irrogata per il reato estinto per prescrizione consegue l'assorbimento delle censure proposte con i primi due motivi.
In tal senso va peraltro evidenziato come sia priva di fondamento la pretesa del ricorrente di proiettare tali censure anche sui reati di cui ai capi 1) e 2) e dunqu rimettere in discussione l'intera determinazione del trattamento sanzionatorio. Infatti l'ultima sentenza rescindente (Sez. 1, n. 7766 del 7/12/2022, dep. 2023) ha chiaramente ritenuto essersi formato il giudicato progressivo già in forza di quella precedente (Sez. 5, n. 15642 del 13/12/201), dep. 2020), rigettando altresì le doglianze difensive relative all'asserita non applicazione della recidiva da parte dei giudici del merito. E nello stesso senso infondato è anche il quarto motivo di ricorso. La pronunzia della Prima Sezione ha infatti altrettanto chiaramente interpretato il
dispositivo della precedente sentenza rescindente alla luce dela motivazione della medesima, escludendo che l'annullamento con rinvio avesse avuto ad oggetto anche gli altri capi della seconda sentenza d'appello, delimitando espressamente al solo capo 3) la cognizione del giudice del rinvio a seguito del nuovo annullamento e, come detto, ribadendo come per i capi 1) e 2) la condanna dell'imputato dovesse ritenersi oramai definitiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo 3), perche il reato continuato di cui a tale capo è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due e giorni venticinque di reclusione ed euro 170,00. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 28/6/2024