Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10948 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10948 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Roma il 03/07/1968
avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. C
COGNOME, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dichiarat sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di estradizione ava dal Governo del Perù nei confronti di NOME COGNOME destinatario di mandato arresto internazionale emesso il 13 gennaio 2022 dalla Corte superiore di giust di Callao (Perù) per il reato di traffico illecito aggravato di sostanze stupe commesso in Callao il 01/12/2000, in quanto ricercato per fini processuali per violazione di cui agli artt. 296 e 297 del codice penale peruviano corrisponde nella legge italiana al reato p. e p. dall’art. 73, comma 6, d.P.R. 9 ottobr n.309 per aver, in concorso con altre due persone, allo stato non identifi trasportato Kg. 8,580 netti di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori dell’estradando che con apposito atto deducono con unico motivo violazione di legge penale e de Trattato Bilaterale di estradizione sottoscritto a Roma il 24/11/1994 e rel protocollo modificativo dell’art. 6 fatto a Lima, essendosi dichiarate le condi per l’accoglimento della richiesta di estradizione nei confronti del COGNOME nonostante l’avvenuta prescrizione del reato per il quale si procede.
Ripercorse le vicende che hanno riguardato i rapporti con l’A.G. peruviana fi alla trasmissione da parte del Ministro della Giustizia, in data 28.05.2024, domanda di estradizione, il ricorso richiama l’eccezione difensiva con la quale stata dedotta la prescrizione del reato ascritto all’estradando, in applic dell’art. 157 cod. pen. vigente all’epoca del fatto, più favorevole, essendo de il periodo di prescrizione massimo, pari a 22 anni e sei mesi, in data 3 ma 2023, trovando applicazione l’art. 4 del Trattato bilaterale secondo il qu obbligatorio il «rifiuto dell’estradizione se alla data del ricevimento della r sia prescritta, secondo al legge di una delle Parti, la pena o l’azione penale r al reato per il quale si chiede l’estradizione».
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha escluso il decorso prescrizione sia con riferimento alla formulazione dell’art. 157 cod. pen. vi all’epoca dei fatti, sia a quella successivamente frutto della riforma nel considerando l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 73 DPR n. 309/90 e g aumenti del tempo necessario a prescrivere in forza degli atti interrut individuando il termine di prescrizione massimo in 30 anni non ancora decorso.
In tal modo non ha considerato che – sia secondo la disciplina vigen all’epoca del fatto che quella successiva – alla data del 3.12.2020 era deco periodo di prescrizione ordinario, pari a venti anni, senza che fossero interv atti interruttivi.
Cosicché, essendosi verificata al momento della proposizione della domanda estradizionale la condizione ostativa prevista dall’art. 4 del Trattato, la estr doveva essere negata, dovendosi considerare anche che il mandato di arrest internazionale è stato emesso il 13.1.2022, dopo ben oltre 21 anni d commissione del fatto, e la domanda estradizionale è stata trasmessa dal Minis ben dopo quattro anni dallo spirare del termine ordinario di prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
La Corte di appello ha rigettato la deduzione difensiva in ordine a verificatasi prescrizione del reato alla data del 3 maggio 2023 – consideran periodo di prescrizione massimo di anni ventidue e mesi sei in applicazione de previsione dell’art. 157 cod. pen. vigente all’epoca del fatto – considerando reato contestato all’estradando ha una pena finale pari a 26 anni e mesi ricadendo nella ipotesi sub 1) dell’art. 157 cod. pen. vigente all’epoca dei fat termine di prescrizione ordinario pari a venti anni e pertanto con prescri massima pari a 30 anni.
Ha escluso l’applicazione della disciplina risultante dalla riforma del 20 che individuava il periodo massimo di prescrizione in anni 25 e, pertanto, prescrizione massima decorrente alla data del 3.12.2025 – richiamand orientamenti di legittimità e non ritenendo possibile calcolare il termi prescrizione rifacendosi, quanto alla pena edittale, al vecchio art. 157 e, q all’aggravante ordinaria, alla legge Cirielli che non consente di calcolarla.
Considera, infine, la disciplina peruviana in tema di prescrizione rilevando il delitto contestato all’estradando è punito con pena “non minore di 25 an che l’art. 80 del codice penale peruviano dispone che l’azione penale si pres in un tempo uguale al massimo della pena prevista dalla legge per il re rilevando che le disposizioni sono state specificamente commentate nell’ambit della documentazione inviata a sostegno della richiesta di estradizione, dalla q si ravvisa l’esperibilità dell’azione giudiziaria nei confronti del COGNOME.
Ritiene questa Corte che correttamente la sentenza impugnata abbia fatto riferimento alle disposizioni interne ai fini della verifica della necessaria con della non prescrizione del reato per il quale l’Autorità giudiziaria peruviana pr nei confronti dell’estradando.
L’articolo 4 del trattato di estradizione Italia – Peru’, ratificato con maggio 2004, n.135, avente ad oggetto il rifiuto dell’estradizione, stabi che l’estradizione viene negata (lett. b) «se alla data del ricevimento richiesta sia prescritta, secondo la legge di una delle Parti, la pena o l’azione relativa al reato per il quale si richiede l’estradizione».
La prima questione che viene in rilievo è quella relativa alla disciplina d prescrizione applicabile al caso di specie.
La regola stabilita dal Trattato bilaterale è quella secondo la quale, per rif l’estradizione, è sufficiente che la prescrizione si sia verificata in base alla una delle Parti.
In relazione alr analogo principio stabilito nella Convenzione Europea estradizione è stato già affermato che nei rapporti di estradizione regolati Convenzione europea di estradizione, è causa ostativa all’accoglimento del richiesta l’avvenuta prescrizione del reato per cui si procede accertata secon legge dello Stato richiedente o dello Stato richiesto, autonomamente individu e valutata in base al criterio dell’applicazione esclusiva della disciplina del dell’altro ordinamento (Sez. 6, n. 29359 del 10/06/2014 Rv. 261644).
Ebbene, dalle indicazioni fornite dalla sentenza, secondo la legge peruviana reato non è prescritto, essendo la prescrizione prevista dall’art. 80 del penale peruviano in un tempo uguale al massimo della pena prevista dalla legg per il reato, nella specie “non minore di anni 25”.
Cosicché correttamente la sentenza esamina il requisito negativo dell prescrizione del reato in base alla disciplina italiana e del pari corrett esclude fondamento alla deduzione difensiva che aveva indicato il period ordinario e massimo di prescrizione calcolati, rispettivamente, in anni quind anni 22 e mesi sei, operando una commistione non consentita delle due disciplin in quanto in tema di prescrizione, non è consentita l’applicazione simultane disposizioni introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 e di quelle precede secondo il criterio della maggiore convenienza per l’imputato, occorrendo applica integralmente l’una o l’altra disciplina (Sez. 5, n. 43343 del 05/10/2010 248783).
Pertanto correttamente, ai fini della determinazione del termi prescrizionale, la Corte di appello si è riferita alla disciplina vigente all’ fatto, che fissava la prescrizione ordinaria in venti anni (art. 157, comma 1 cod. pen.), trattandosi di reato punito con la pena edittale massima di venti aumentata a 26 anni e sei mesi per l’aggravante di cui all’art. 73, comma 6, D. n. 309, che la disciplina previgente considerava ai fini del calcolo della prescr (art. 157, comma 2, cod. pen.) e quella massima in trenta anni (art. 160, co 3, cod. pen.).
Invero, è stato più volte affermato che nei rapporti di estradizione reg dalla convenzione europea di estradizione ovvero da convenzioni bilaterali che mutuino gli stessi principi generali, l’avvenuta prescrizione del reato secon legge dello Stato richiesto, quale causa ostativa all’accoglimento della ric di estradizione, deve essere valutata applicando la legge vigente alla da commissione del fatto, per effetto del principio “tempus regit actum”, riferibile alla procedura estradizionale anche perché la stessa si inscrive in un contesto decis di esclusiva rilevanza processuale, avulsa da analisi del merito sostanziale dei ascritti all’estradando (Sez. 6, n. 11495 del 21/10/2013, dep. 2014, Op Rv. 260878). La decisione ha spiegato che «questa S.C. ha affermato come nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione europea o da convenzion bilaterali che ne mutuino gli stessi principi generali » – come la conve italo-peruviana applicabile al caso di specie – «l’avvenuta prescrizione del secondo la legge dello Stato richiesto, quale causa ostativa all’accoglimento d richiesta estradizionale, deve essere valutata applicando la legge vigente alla di commissione del fatto (cfr.: Sez. 6^, 15.11.2007 n. 8729, COGNOME, r 238718; Sez. 6^, 9.10.2008 n. 48414, COGNOME, rv. 242426; Sez. 5.11.2008 n. 43871, Cieloch, rv. 241527; Sez. 6^, 20.12.2010 n. 45051 Mandachi, rv. 249218; Sez. 6^, 5.4.2011 n. 22507, COGNOME, rv. 250271). Deve, in vero, rilevarsi che il regime della prescrizione applicabile secondo la italiana ai reati oggetto di consegna non deroga al criterio selettivo di processuale del tempo del commesso reato . L’operatività del canone tempus regit actum e dell’autonoma determinazione della prescrizione (secondo gli ordinamenti degli Stati richiedente e richiesto) discende, dal princ fondamentale in materia estradizionale, di doppia incriminabilità (art. 13 comma 2) e – per ciò stesso- di doppia procedibilità, con la conseguenza che legge applicabile a fini prescrizionali è necessariamente quella del momento commissione del reato oggetto della domanda di estradizione. La procedura estradizionale, del resto, si inscrive in un contesto decisorio di esclusiva ri processuale formale, avulsa da analisi del merito sostanziale dei fatti reato a all’estradando. Con l’ulteriore effetto, quindi, che – in ragione della processuale dell’istituto dell’estradizione, che non può che soggiacere alla r del tempus regit actum (irretroattività della legge ex art. 11 disp. prel. cod. civ., comma 1) – non si rende evocabile la disciplina intertemporale dettata dall’a cod. pen., comma 4, (applicazione delle norme più favorevol all’imputato), valevole per le sole norme penali sostanziali (quelle, direttamente incidenti sul precetto o sulla sanzione), la cui concreta applica nei casi di estradizione è demandata alla sola autorità giudiziaria dello richiedente la consegna, allo Stato richiesto imponendosi di definire e qualif Corte di Cassazione – copia non ufficiale
(secondo il criterio della doppia punibilità) unicamente la legge penale nazio applicabile al consegnando».
6. In base alla individuazione del termine ventennale di prescrizione ordinar il suo decorso si sarebbe realizzato alla data del 1 dicembre 2020, dovend quindi, individuare una sospensione o un atto interruttivo – interv anteriormente a tale termine – che consentano di ritenere non interamen decorso il predetto termine ordinario o di dare rilievo al termine di prescri massimo di trenta anni.
7. A tal riguardo, nel ribadire il principio espresso dalla sentenza Opo Sez. 6, n. 29359 del 10/06/2014, COGNOME, Rv. 261644, ha chiarito che «facen stretta applicazione della sola disciplina nazionale, occorra verificare procedimento condotto all’estero, siano stati adottati provvedimenti capac produrre gli effetti previsti dalla legge italiana, ad esempio in tema di sospe od interruzione della corsa del termine prescrizionale. Nel senso indicato mili ragioni logiche e letterali. Quanto a queste ultime» – con osservazione valida a per la convenzione italo-peruviana – «si è visto che la norma convenzionale all alla “legislazione” dei due Stati coinvolti nel rapporto estradizionale, ma non una distinzione di effetti tra gli atti giurisdizionali degli Stati medesimi distinzione fosse stata introdotta, ne sortirebbe la conseguenza che il te prescrizionale nel Paese richiesto correrebbe sempre e liberamente, fino appun alla domanda di estradizione o, anzi, fino all’arresto per fini estradizionali, costituire il primo atto “nazionale” del Paese richiesto. Un ostacolo portata alla collaborazione internazionale per la repressione del crimine avr dovuto essere configurato con ben altra chiarezza. Si tratterebbe, d’altra par una soluzione priva di logica. La norma in esame costituisce espressione criterio di “doppia punibilità”, e tende ad evitare che gli Stati par Convenzione siano costretti a consegnare un estradando quando, secondo la loro legislazione nazionale, vi sia stata la lesione degli interessi presidiati dal della prescrizione, e pregiudicati dall’inerzia o dalla lentezza del potere pu la ragionevole durata, l’efficienza del procedimento probatorio, l’attuali bisogno punitivo, ecc… Sarebbe paradossale se, per quanto in ipo efficacemente progredito presso lo Stato interessato alla consegna, il proc fosse “sanzionato” dall’effetto estintivo in forza di una congenita ininfluenza progressione rispetto alla corsa del termine prescrizionale in ogni altro aderente alla Convenzione. Ogni Stato, in sostanza, vedrebbe “soverchiata” propria disciplina dei termini, e delle relative cause di sospensione o interru da quella dello Stato di rifugio dell’estradando, senza alcuna possibilità di a efficacemente per attivare le correzioni pure previste dalla legislazione d Corte di Cassazione – copia non ufficiale
ultimo Stato. La Corte dunque ritiene che, nel computo dei termini “nazionali” prescrizione, assumano rilievo anche gli atti processuali dell’Autorità richied sempreché tale rilievo sia previsto dalla normativa italiana in mater sospensione o interruzione del termine prescrizionale».
Rileva questo Collegio che, dopo aver correttamente individuato i termini di prescrizione, solo apoditticamente la sentenza assume che il reato ascr all’estradando non sia ancora prescritto per l’ordinamento italiano.
Invero, non ha verificato se, durante il decorso del termine ordinario, s verificato – secondo i criteri prima ricordati – un atto sospensivo o interrutt termine, cosicché – rispettivamente – il termine non possa essere interamen decorso o venire in rilievo il termine prescrizionale massimo.
Dalla stessa sentenza, senza che siano riferiti a tale necessario esame, ri solo l’iniziale rilievo della “tardiva” domanda di estradizione proposta dal Perù base del mandato di cattura emesso il 10.1.2022, il richiamo al precedente arres provvisorio del COGNOME in data 7.8.2022, al quale ha fatto seguito la revoca misura con ordinanza della Corte di appello di Roma in data 5.11.2022 per inutil decorso del termine di 90 giorni per la presentazione della domanda di estradizio da parte dell’Autorità peruviana e la successiva ordinanza del 22.12.2023 con quale la stessa Corte di appello ha dichiarato non luogo a procedere in ordine estradizione verso la Repubblica del Perù di NOME COGNOME in quanto non pervenuta formale domanda di estradizione entro il termine di cui all’art. 10, par. Trattato bilaterale di estradizione; infine, risulta la trasmissione della doma estradizione da parte del Ministro della giustizia in data 28.05.2024 ai s dell’art. 703 cod. proc. pen.
Ritiene questa Corte che la mancata verifica di tali aspetti decisivi ai della sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di estradi avanzata dalla Autorità peruviana, segnatamente con riguardo alla prevision dell’art. 4 del Trattato bilaterale di estradizione del 29 novembre 1994, design decisivo vizio della sentenza impugnata, al cui rilievo consegue il suo annullamen con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
Devono essere disposti gli adempimenti di Cancelleria ai sensi dell’art 203, disp. att. cod. proc. pen.
3
q
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cu all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 04/02/2025.