Prescrizione Reato e Documenti Falsi: Non Valgono le Presunzioni
Quando si parla di prescrizione reato, il calcolo del tempo è un elemento cruciale che può determinare l’esito di un processo. Ma cosa accade se la data di commissione del reato è incerta, specialmente in casi di falsificazione di documenti? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiarimento fondamentale: non si può fondare una richiesta di estinzione del reato su mere ipotesi o ragionamenti presuntivi.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato in primo grado e in appello per una serie di reati gravi, tra cui tentata truffa in concorso, sostituzione di persona e falsificazione di documenti, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di appello era la presunta violazione di legge per non aver dichiarato l’estinzione per prescrizione del reato di contraffazione di una tessera sanitaria e di una carta d’identità.
L’imputato sosteneva che i giudici dei precedenti gradi di giudizio avessero errato nel calcolare la data di commissione del reato. Secondo la sua tesi, la data di creazione dei documenti falsi avrebbe dovuto essere calcolata a ritroso partendo dalla loro data di scadenza, anticipando così il momento da cui far decorrere il termine di prescrizione.
Il Calcolo della Prescrizione Reato su Documenti Falsi
Il cuore della questione giuridica ruotava attorno a un punto specifico: è possibile determinare l’inizio della prescrizione reato basandosi su un calcolo ipotetico, quando i documenti in questione sono completamente falsi? La difesa ha tentato di costruire un’argomentazione basata su una presunzione, ovvero che i documenti fossero stati creati in coincidenza con la loro presunta data di emissione.
Questo approccio, se accolto, avrebbe portato a considerare il reato prescritto, con la conseguente estinzione dello stesso e l’annullamento della relativa condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile.
Le Motivazioni
I giudici hanno sottolineato che il ragionamento del ricorrente era puramente “presuntivo”. L’ipotesi che i documenti falsi (nello specifico, una tessera sanitaria e una carta d’identità) fossero stati creati in corrispondenza di una data di emissione calcolata a ritroso non aveva alcun fondamento probatorio. La Corte ha chiarito che la “completa falsità” di tali documenti impedisce di dare seguito a un simile ragionamento. Poiché non esiste un riferimento temporale preciso e certo a cui ancorare il calcolo, la richiesta di prescrizione non può essere accolta. In altre parole, non si può presumere una data di inizio del reato per far scattare la prescrizione quando le prove materiali non offrono alcun appiglio concreto.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Suprema Corte riafferma un principio di rigore e certezza nel diritto processuale penale. La prescrizione è un istituto di garanzia, ma la sua applicazione deve basarsi su dati oggettivi e non su congetture. Per i reati di falso, soprattutto quando riguardano documenti interamente contraffatti, l’onere di provare il decorso del tempo ricade su chi lo eccepisce, e tale prova non può consistere in semplici ipotesi. La decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, confermando la solidità dell’impianto accusatorio e delle sentenze precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato, in quanto basato su un ragionamento presuntivo e ipotetico anziché su prove concrete riguardo alla data di commissione del reato.
Su quale base l’imputato ha chiesto la dichiarazione di prescrizione del reato?
L’imputato ha chiesto la prescrizione sostenendo che la data di creazione dei documenti falsi dovesse essere calcolata a ritroso a partire dalla loro data di scadenza, un calcolo che, a suo dire, avrebbe dimostrato l’avvenuto superamento dei termini di legge.
È possibile calcolare la prescrizione di un reato di falso basandosi su una data di emissione presunta se un documento è completamente falso?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la completa falsità di un documento impedisce di stabilire un riferimento temporale preciso per la sua creazione. Pertanto, un calcolo della prescrizione basato su una data di emissione solo ipotizzata è considerato inattendibile e non può essere accolto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39059 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39059 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ANGERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 05 novembre 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 56-640, 61 n. 7 cod. pen. (capo A); artt. 494, 61 n.2 cod. pen. (capo B); 81 cpv., 477-482, 61 n.2 cod. pen. (capo B); artt. 495 cod. pen. (capo D);
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – che deduce violazione di legge per omessa declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di contraffazion della tessera sanitaria e della carta di identità, in conseguenza di un erroneo calcolo della d di commissione del fatto – è manifestamente infondato in quanto il ricorso si fonda su un ragionamento presuntivo.
Considerato che il ragionamento del ricorrente è presuntivo perché ipotizza che i documenti falsi (la NUMERO_DOCUMENTO e la NUMERO_DOCUMENTO) siano stat formati alla data di emissione (calcolata a ritroso da quella di scadenza), mentre la complet falsità di essi impedisce di dar seguito ad un ragionamento di tal fatta e di sostenere che, quin vi sia un riferimento temporale preciso cui ancorare il calcolo della prescrizione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05 novembre 2025
Il consigliew estensore
-F5’rente