Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7950 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7950 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CESENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione con conferma delle statuizioni civili
il difensore di parte civile ha presentato conclusioni e nota spese
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co D.L. n. 137/2020
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Motivi della decisione
Ricorre per cassazione COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che il 31 ottobre 2022 ha confermato la sentenza del tribunale di Frosinone del 30 marzo2015 che lo aveva condanNOME per concorso in truffa continuata in danno di RAGIONE_SOCIALE. Fatti commessi dalle 3 settembre 2009 fino al 9 novembre 2009.
Deduce ricorrente mancata declaratoria di prescrizione. Rileva che il reato è prescritto dal maggio 2017.
Il ricorso è fondato.
I reati effettivamente erano prescritti alla data della sentenza della Corte d’appello, considerando anche il periodo di sospensione di mesi undici, essi si sono prescritti nell’arco temporale che va dal 3 marzo 2017 al 30 maggio 2017.
Devono essere confermate le statuizioni civili essendo stata accertata la condotta truffaldina.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione e confermate le situazioni civili. L’imputato deve essere condanNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che vengono liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Condanna l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in complessivi euro 500,00 oltre accessori di legge.
Roma, 22/11/2023
Il giudice estensore
NOME COGNOME
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La presidente
NOME COGNOME