Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24432 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24432 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME nato a SOSPIROLO il 05/10/1953 nel procedimento a carico di:
COGNOME nato a SAN CATALDO il 18/02/1963
NOME nata a TERAMO il 05/07/1968
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE d’APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento della sentenza limitatamente agli effetti civili relativi al capo a) con rinvio per nuovo giudizio.
uditi i difensori: l’Avv. NOME COGNOME del Foro di ROMA in difesa di NOME COGNOME che si è riporto alla memoria difensiva chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
l’Avv. NOME COGNOME del Foro di ROMA in difesa di NOME COGNOME che si è associato alle conclusioni dell’Avv. COGNOME chiedendo l’inammissibilità del ricorso o, in via subordinata, il rigetto con la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di L’Aquila ha
parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 26 maggio 2022 dal Tribunale Teramo con cui gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stat condannati alla pena di giustizia per il reato di truffa e (il solo NOME) di ai danni di NOME COGNOME.
La sentenza d’appello, esclusa un’aggravante del reato di truffa, ne decr l’improcedibilità ‘per difetto di tempestiva querela’ e, esclusa nei conf Bruno la contestata recidiva, dichiarava estinta la calunnia per inter prescrizione, confermando solamente, in relazione a quest’ultima ipo delittuosa, le statuizioni civili.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la parte civil
2.1 Il primo ed il secondo motivo riguardano la contestazione dell’aggrava di cui all’art. 61 n. 7, cod. pen., ritenuta dal primo giudice impli riconnpresa nella descrizione del fatto, ma esclusa dal giudice d’appello.
Viene innanzitutto contestata, nel prisma della violazione di legge (art lett. b e c, cod. proc. pen.) l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. essendosi verificato alcun effetto preclusivo rilevabile dal giudice ‘ora per ma semplicemente l’esplicitazione di una modalità del fatto (l’elevata dell’importo illecitamente sottratto alla persona offesa dagli imputati per dell’attività truffaldina) già presente e compiutamente descritto nel imputazione e già inserito nel contraddittorio processuale.
In secondo luogo, con il motivo successivo, si contesta che, come inv sostenuto in sentenza, vi sia stato alcun vulnus delle facoltà difensive degli imputati, che avrebbero potuto esercitare ogni prerogativa riconosc dall’ordinamento.
2.3 Con il terzo motivo, formulato in relazione a violazione di legge (art. 606 lett. c, nonché 417 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, si deduce l’er della valutazione espressa dal giudice d’appello, da un lato, sulla imprecision originaria imputazione e, dall’altro, sulla rilevanza (esclusa nei fatti) dell danno, valutata in maniera parziale e con un criterio soggettivo.
Con memoria inviata per mail, la difesa dell’imputata COGNOME h chiesto l’inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso con confer sentenza d’appello, anche in relazione alle statuizioni civili.
Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale vengono ribadi ulteriormente illustrati i motivi di ricorso.
Infine, il Sostituto Procuratore generale ha inviato memoria con la qual chiesto l’accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza in rela alle statuizioni civili e rinvio per nuovo giudizio.
L’eccezione preliminare formulata dalla difesa dell’imputata COGNOME respinta ma il ricorso va rigettato per la intervenuta prescrizione del reato in epoca anteriore alla pronuncia di primo grado.
Quanto al tema sollevato con la memoria inviata per mali dall’Avv. COGNOME sia sufficiente evidenziare che il ricorso deduce, come ripo sopra, la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla escl da ritenersi sussistente, nella prospettiva della parte civile) circostanza a del danno di particolare rilevanza, con profili tanto attinenti al diritto c (travisamento della prova testimoniale della persona offesa).
Deve allora ribadirsi quanto già affermato dalle Sezioni Unite di questa C secondo cui la sussistenza del carattere di concretezza dell’interesse del civile ad impugnare una pronuncia di proscioglimento o, come nel caso trattazione, di esclusione di una circostanza aggravante “va, naturalm verificata tenendo conto degli specifici effetti favorevoli che, nella c vicenda, la parte civile si ripromette di ottenere dall’impugnazione e valut il suo accoglimento davvero le arrecherebbe una situazione di vantaggio eliminerebbe una situazione pregiudizievole” (Sez. U, n. 40049 del 29/05/20 Guerra).
Nello specifico, al di là dei riflessi risarcitori (quantum) che il riconoscimento della circostanza aggravante comporterebbe in favore della parte civile (si soltanto al mutamento del parametro risarcitorio del danno morale, per una grave caratterizzazione del fatto), il fatto che il riconoscimento della cir aggravante comporti la procedibilità ex officio del reato, risulta sufficiente ad integrare l’interesse concreto atto a giustificare il ricorso della parte civ
Quanto al ricorso, esso va rigettato per intervenuta prescrizione del in contestazione in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di primo gr
Infatti, l’accesso agli atti del processo (consentito a questa C relazione alla natura processuale della questione: Sez. U, n. 4279 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto) permette di rilevare che, ai fi calcolo della prescrizione, vadano considerati i 64 giorni per la ‘sospensione C obbligatoria’ (cioè, quella prevista ex art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2 18, come modificato dall’art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23) nonché giorni di sospensione per legittimo impedimento riconosciuto all’udienza 24 giu 2021, fino all’udienza successiva del 10 marzo 2022, ma non anche l’a temporale (165 giorni) intercorrente tra l’udienza del 2 luglio 2020 e quella
dicembre 2020, rinvio assunto in base alle linee-guida del Presidente del Trib
di Teramo del 7 maggio 2020 in forza del disposto del comma 9 del citato artico
comma successivamente dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Cor
Costituzionale 25 maggio 2021, n. 140.
Ebbene, il reato di truffa, contestato come realizzato ‘in epoca compres
il dicembre 2012 e il gennaio 2014′, si è prescritto il 15 maggio 2022
settimana prima della pronuncia della sentenza di primo grado. A tale conclusi
si perviene, partendo dall’inizio di gennaio 2014 (data determinata in b
principio del
favor rei,
in ragione dell’insuperabile incertezza dell’indicazione d
capo di imputazione, cfr. Sez. 3, n. 7245 del 12/01/2024, COGNOME, Rv. 28595
01), aggiungendo il termine di prescrizione ‘interrotto’ di sette anni e
(giacché la recidiva applicata nei confronti del Bruno in primo grado è
disapplicata in secondo grado) e considerando i complessivi 323 (64 + 259) gio
di sospensione.
8. Per i motivi predetti, il ricorso va respinto, con conseguente aggrav
la parte proponente delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
Così deciso il 9 maggio 2025
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Corte di Cassazione – copia non ufficiale