Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 20991 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20991 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Carinola il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 06/10/2023 della Corte di appello di L’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; lelle le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per prescrizione; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila, parzialmente riformando (solo con riguardo all’entità del risarcimento del danno in favore delle parti civili) la sentenza del Tribunale di Pescara, emessa il 15 marzo 2022, ha confermato la condanna del ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa continuata, commessa in concorso con il coniuge COGNOME, per avere, in qualità di socio accomandatario della agenzia di viaggi gestita dalla RAGIONE_SOCIALE, garantito a diversi clienti l’organizzazione di viaggi in realtà mai avvenuta, intascando i relativi pagamenti.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME.
Deduce, con i primi due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.
La Corte avrebbe erroneamente attribuito una condotta concorsuale al ricorrente nonostante tutte le persone offese avessero riferito di avere avuto a che fare, nella pianificazione dei viaggi, esclusivamente con COGNOME COGNOME, coimputata non ricorrente definitivamente condannata per il medesimo fatto ed unica gestrice dell’agenzia di viaggi, l’imputato svolgendo altra attività lavorativa di agente immobiliare in altro luogo.
Si sarebbero valorizzate le sole circostanze relative al fatto che l’imputato era socio accomandatario della società semplice ed avrebbe avuto la consapevolezza dell’ingresso di somme di danaro sul conto corrente intestato alla società, peraltro avvenuto solo in due occasioni, elemento idoneo, al massimo, a configurare una ipotesi di connivenza non punibile.
La Corte avrebbe, inoltre, contraddittoriamente motivato in ordine all’assoluzione definitiva del ricorrente intervenuta in altro parallelo processo per fatti analoghi.
La Corte non avrebbe neanche valutato l’ipotesi del mero inadempimento contrattuale, dovuto alle difficili condizioni finanziare della società successive all stipulazione dei contratti con le persone offese, senza alcuna prova di una preordinazione a monte delle truffe.
Con il terzo motivo si eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza impugnata, non potendo valere neanche la sospensione dei termini per effetto della pandemia da Covid 19, intervenuta tra l’udienza del 20 maggio 2020 ed il 30 giugno 2020.
Con altro motivo ci si duole della mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 cod.pen., e della valutazione del tentativo risarcitorio ai fini di un adeguato trattamento sanzionatorio;
Infine, il ricorrente censura la statuizione della Corte di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno in favore delle
parti civili, avuto riguardo alla mancanza di pericolo di recidiva ed allo stato d incensuratezza.
Non si sarebbe valutata neanche la condizione economica dell’imputato, impossibilitato a risarcire il danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato ifl29Zta3nei limiti qui di seguito evidenziati.
I motivi inerenti al giudizio di responsabilità sono inammissibili in quanto aspecifici.
1.1. Il ricorrente non si confronta con tutta la motivazione della sentenza impugnata, che ha offerto una completa ricostruzione dei fatti di causa senza incorrere in vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede.
Il concorso nel reato del ricorrente non è stato ancorato alla sola circostanza che egli fosse socio accomandatario della società che gestiva per mano della moglie l’agenzia di viaggi, ma sulla base di una serie di ulteriori emergenze, quali il fatto che sul conto corrente della società, a lui personalmente intestato, fossero confluite alcune somme rivenienti dalle truffe e che alcune vittime (indicate in COGNOME, COGNOME e COGNOME, fg. 8 della sentenza impugnata) si erano rivolte all’imputato per cercare di riottenere quanto da loro versato.
E’ stata la valutazione d’insieme di tali elementi, uniti alla qualifica formale rivesti dal ricorrente in seno alla società semplice ed al rapporto familiare con la coimputata COGNOME, a fondare il giudizio di responsabilità dell’imputato, anche sotto il profilo della sussistenza del dolo.
1.2. Il ricorrente non si confronta neanche con quelle parti della sentenza attraverso le quali la Corte ha sottolineato, da un lato, che la condotta illecita era maturata quanto entrambi gli imputati avevano già contezza della situazione economica deficitaria della loro impresa, già inserita dalla società RAGIONE_SOCIALE in una “lista nera” (fg. 7 della sentenza), così da escludere che si fosse trattato di un mero inadempimento contrattuale di natura civilistica dovuto ad eventi successivi ai rapporti intercorsi con le vittime; dall’altro, che la pronunci assolutoria intervenuta in altro processo non era attinente ad analoghe vicende in quanto, in quel caso, era stata provata l’assenza di qualunque contatto tra le persone offese ed i congiunti imputati.
2. E’ fondato il secondo motivo.
Il reato, secondo l’imputazione, risulta commesso dal novembre 2015 al febbraio 2016.
La consumazione di esso non può ritenersi essere avvenuta oltre il primo di febbraio 2016, data che, in mancanza di elementi di segno contrario deducibili
dalla sentenza impugnata e da quella di primo grado, deve essere individuata come dies a quo per il calcolo della decorrenza del termine di prescrizione.
In tema di prescrizione, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certo anno o mese, senza ulteriore specificazione, il termine di prescrizione, in applicazione del principio del “favor rei”, comincia a decorrere dal primo giorno utile dell’anno o del mese indicato. (Nella specie, contestato il reato come commesso “dal 2007 al 2012”, la Corte ha ritenuto che il “dies a quo” per il computo della prescrizione dovesse essere individuato nell’i gennaio 2012). (Sez. 6, n. 16202 del 11/03/2021, Voza, Rv. 280900).
Ne consegue che il termine ordinario, anche tenuto conto della proroga, era decorso Il agosto 2023, data antecedente a quella in cui è stata emessa la sentenza impugnata (6.10.2023).
Non può essere tenuta in considerazione la sospensione dei termini di prescrizione intervenuta all’udienza del 29 maggio 2020 a causa della pandemia da Covid 19, se non nella misura di giorni 31, che non giovano (29 maggio-30 giugno); ciò si ricava dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 2021.
Per il che, la prescrizione è maturata il 2 settembre 2023, data antecedente alla sentenza impugnata.
Pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, con assorbimento dei motivi inerenti alla mancata concessione di circostanze attenuanti, al trattamento sanzionatorio ed alla subordinazione del beneficio della pena sospesa.
Essendo la prescrizione intervenuta in data successiva alla sentenza di primo grado ed avendo rilevato la correttezza del giudizio in ordine alla refluenza delle condotte del ricorrente agli effetti della responsabilità civile, devono essere confermate le statuizioni civili, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen..
Non si ritiene di liquidare alcunché in favore delle parti civili COGNOME NOME COGNOME NOME, non avendo costoro apportato, con le loro memorie, alcun contributo alla soluzione delle questioni proposte con il ricorso (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, COGNOME, in motivazione).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Conferma le statuizioni civili.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali formulata nell’interesse delle parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.04.2024.
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Il Consigliere estensore NOME COGNOME GLYPH
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