Prescrizione del Reato di Bancarotta: Quando il Tempo Annulla la Condanna
La prescrizione del reato è un istituto fondamentale del nostro ordinamento che sancisce come il tempo possa estinguere la pretesa punitiva dello Stato. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10034 del 2024, offre un chiaro esempio di questa dinamica, annullando una condanna per bancarotta semplice a causa del decorso dei termini. Analizziamo come si è giunti a questa decisione e quali principi ha riaffermato la Suprema Corte.
I Fatti del Processo: Dalla Bancarotta Fraudolenta a Quella Semplice
Il caso ha origine da un’accusa di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva. Il Tribunale di primo grado aveva emesso una sentenza di condanna. Successivamente, la Corte d’Appello, in parziale riforma, ha modificato l’inquadramento giuridico dei fatti. I giudici di secondo grado hanno infatti assolto l’imputato dall’ipotesi di bancarotta distrattiva e hanno derubricato l’accusa di bancarotta fraudolenta documentale in quella, meno grave, di bancarotta semplice.
Nonostante l’esito più favorevole in appello, l’imputato ha deciso di ricorrere in Cassazione, lamentando diverse violazioni di legge e vizi di motivazione.
I Motivi del Ricorso e la Prescrizione del Reato
L’imputato ha presentato diversi motivi di ricorso alla Suprema Corte, tra cui:
1. La violazione di legge relativa al pregiudizio derivante dalla derubricazione.
2. La presunta erroneità della valutazione sulla sua responsabilità penale.
3. La mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
4. La richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p.
Tuttavia, prima di poter esaminare nel merito tali doglianze, la Corte di Cassazione ha dovuto compiere una verifica preliminare e dirimente: il controllo sul decorso della prescrizione del reato.
La Decisione della Cassazione: il Tempo Vince sul Merito
La Suprema Corte ha rilevato che, alla data del 3 settembre 2023, era già maturato il termine massimo di prescrizione per il reato di bancarotta semplice. Questo evento processuale ha reso superfluo l’esame della maggior parte dei motivi di ricorso.
Il Codice di procedura penale (art. 129) impone al giudice di dichiarare immediatamente le cause di non punibilità, come la prescrizione, a meno che non emerga con evidenza una causa di proscioglimento nel merito (ad esempio, la prova che l’imputato non ha commesso il fatto). In assenza di tali elementi evidenti per un’assoluzione piena, la Corte non ha potuto fare altro che prendere atto dell’estinzione del reato.
È interessante notare che la Corte ha comunque valutato il motivo relativo alla particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), dichiarandolo inammissibile a causa dei precedenti penali dell’imputato. Ciò non ha però impedito l’applicazione della prescrizione, che rappresenta una causa di estinzione del reato più radicale.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale. Una volta accertato il decorso del termine di prescrizione, il giudice è obbligato a dichiarare l’estinzione del reato. Questo obbligo prevale sull’analisi dei motivi di ricorso, a meno che non sussistano le condizioni per una pronuncia di proscioglimento più favorevole all’imputato, come un’assoluzione nel merito per non aver commesso il fatto. In questo caso, non essendoci elementi per una tale decisione, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è diventata un atto dovuto che ha assorbito ogni altra questione.
Le Conclusioni
La sentenza in esame dimostra in modo emblematico il funzionamento e l’importanza della prescrizione del reato. Anche a fronte di un procedimento che ha attraversato due gradi di giudizio, il decorso del tempo ha avuto l’effetto di annullare la condanna in via definitiva. Questo caso ci ricorda che la giustizia non è solo una questione di merito, ma anche di tempi: superata una certa soglia temporale, lo Stato rinuncia alla sua potestà punitiva, garantendo la certezza del diritto e ponendo un limite alla durata dei processi penali.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza senza esaminare tutti i motivi del ricorso?
Perché il reato si era estinto per prescrizione. Questa causa di estinzione del procedimento prevale sull’analisi dei motivi di appello, a meno che non emergano prove evidenti per un’assoluzione piena nel merito, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Cosa significa che il reato è estinto per prescrizione?
Significa che è trascorso il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire e punire quel determinato reato. Di conseguenza, lo Stato perde il potere di applicare una sanzione e il procedimento penale deve essere chiuso, con l’annullamento di eventuali condanne non ancora definitive.
La richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto è stata accolta?
No, la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) a causa dei precedenti penali del ricorrente, che ostacolavano la concessione di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10034 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 10034 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
-Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 19 gennaio 2023, che in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, ha derubricato l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta semplice e lo ha assolto dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva.
Rilevato che con il primo motivo lamenta violazione di legge quanto al pregiudizio derivatogli dalla derubricazione; con il secondo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità; con il terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
-Rilevato che il quarto e ultimo motivo di ricorso – con cui il ricorrente chiede il proscioglimento ex art. 131 bis Cod. Pen. – non è inammissibile alla luce della natura dei precedenti penali dai quali risulta gravato.
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 3 settembre 2023 è decorso il termine di prescrizione del reato
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 7 febbraio 2024
Il Consigliere e ensore
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Il Presidente