Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21617 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21617 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il 23/03/1975
NOME nato a NAPOLI il 04/06/1978
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO DI CAGLIARI SEZ.DIST. DI SASSARI
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorsi con unico atto avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Sassari per i reati di cui agli artt. 110, 474 (capo A), 648 (capo B) cod. pen., condannando ricorrenti alla pena complessiva di anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa, riconoscendo il vincolo della continuazione fra le condotte e determinando l’aumento per la continuazione per il delitto ex art. 474 cod. pen. – capo A) – nella misura di mesi due di reclusione ed euro 200,0 di multa;
Rilevato che l’impugnazione risulta proposta solo per il delitto sub capo A), cosicché in ordine al capo B) la sentenza di appello è irrevocabile;
Considerato che va emessa sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato contestato al capo A) è estinto per intervenuta prescrizione in data 9 febbraio 2025 (tenendo conto anche delle sospensioni del termine); a ben vedere i motivi di ricorso non possono ritenersi manifestamente infondati, in particolare sul tema della grossolanità, tenuto conto che il test escusso in sede di rinnovazione in appello ha fatto riferimento a tale caratteristica dei capi abbigliamento, a fronte di un una doglianza di appello che richiamava la grossolanità della merce;
Rilevato che non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati.
Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di
assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e
la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di
ictu ()culi,
“constatazione”, ossia di percezione che a quello di “apprezzamento” e sia quindi
incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490
del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze dei ricorrenti, lungi dall’evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del rea
addebitato, risultano in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non so
rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giud del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa
estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275);
Considerato anche che la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle);
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo A) perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa.
Così deciso il 7 maggio 2025
Il Consi liere estensore
Il Presidente