Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44827 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44827 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni delle parti sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nata a Trapani il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/06/2022 della Corte di appello di Palermo; civili;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese legali.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30 giugno 2022 con la quale la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza emessa, in data 14 dicembre 2020, con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trapani, l’ha condannata alla pena di 9 mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 55, comma 9, d. I.gs. 231/2017.
La ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, lamenta l’inosservanza dell’art. 157 cod. pen. conseguente alla mancata declaratoria di estinzione del
reato per intervenuta prescrizione, in data anteriore all’emissione della sentenza di appello, delle condotte commesse fino al 30 dicembre 2014.
Il difensore delle parti civili costituite, in data 27 settembre 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve esser accolto in quanto le condotte poste in essere fino al 26 ottobre 2015 si sono prescritte in data anteriore alla definizione del giudizio di appello.
Preliminarmente deve essere ribadito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in base al quale deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266819 – 01)
Il Collegio intende dare seguito all’univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di reato continuato, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione, ma il tempo necessario a prescrivere è quello previsto per i singoli reati in continuazione (Sez. U, n. 2780 del 24/1/1996, COGNOME, Rv. 203977 – 01; Sez. 1, n. 11538 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 274994 – 01).
Se avesse applicato correttamente detto principio di diritto, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione per prescrizione delle condotte poste in essere fino alla data del 26 ottobre 2015. L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni inerenti alla prescrizione, comprova che il termine massimo di prescrizione in relazione a tali condotte, in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione conseguente al rinvio delle udienze dell’08 ottobre 2019, 19 novembre 2019 e 10 marzo 2020 (per complessivi 166 giorni), è infatti spirato prima della emissione della sentenza di appello.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle condotte poste in essere fino al 26 ottobre 2015 perchè estinte per prescrizione.
L’accertata prescrizione dei reati commessi fino al 26 ottobre 2015 comporta la necessità di rideterminare la pena in relazione ai residui reati commessi fino al maggio 2016. Il Collegio non può procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in quanto la possibilità di procedere direttamente alla determinazione della pena, riconosciuta ai giudici di legittimità dall’art. 620, let
L), cod. proc. pen., deve ritenersi circoscritta alle ipotesi, non ravvisabili nel caso di specie, in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di diversi apprezzamenti di fatto, che rimangono, in quanto tali, operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (Sez. 5, n. 6782 del 06/12/2016, COGNOME, Rv. 269450 – 01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, non massimata).
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto. Ai sensi dell’art. 624, comma 2, cod. proc. pen. deve esser dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità dell’imputato in considerazione del fatto che l’annullamento è stato disposto per motivi che non riguardano l’affermazione di responsabilità del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte commesse fino al 26 ottobre 2015, per essere detti reati estinti per prescrizione e, per l’effetto, rinvia per la determinazione della pena sulle residue condotte ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputata.
Così deciso il 10 ottobre 2023
Il Con gftere estensore