Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12640 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12640 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA in Cina COGNOME nato il DATA_NASCITA in Cina
avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che la sentenza venga annullata senza rinvio per intervenuto decorso del termine di prescrizione quanto al delitto di cui all’art. 648 cod.pen.;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 18/10/2022, in parziale riforma della sentenza del 10/07/2018 del Tribunale di Firenze del 10/07/2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME e COGNOME per il delitto ascritto ex art. 474 cod. pen. perché estinti per intervenuto decorso del termine di prescrizione, con conferma nel resto della sentenza impugnata.
NOME COGNOME e COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del loro difensore, deducendo violazione di legge ed omessa motivazione, atteso che, nonostante l’intervenuta dichiarazione di estinzione del reato ex art. 474 cod. pen., la Corte di appello non aveva provveduto a rideterminare la pena per il reato restante di cui all’art. 648 cod. pen. che era riunito al reato estinto dal vincolo della continuazione.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio per intervenuto decorso del termine di prescrizione quanto al delitto di cui all’art. 648 cod.pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato.
La sentenza di primo grado aveva condannato i due imputati alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e 600 euro di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod.pen. e 474 cod.pen., ritenendoli avvinti dal vincolo della continuazione.
Una volta riscontrata l’estinzione per decorso del termine di prescrizione del reato di cui all’art. 474 cod. pen. la Corte d’appello avrebbe dovuto ridurre l’entità della pena inflitta, eliminando la quota a titolo di aumento per la continuazione. La mancata riduzione del trattamento sanzionatorio implicherebbe, di conseguenza, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Tuttavia, in considerazione dell’epoca di consumazione del reato di cui all’art. 648 cod.pen. (15/04/2013), deve essere rilevato il decorso il termine massimo di prescrizione (15/04/2023), con conseguente annullamento, senza rinvio,
della sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il reato di cui all’art. 648 cod.pen., perché lo stesso si è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 29 febbraio 2024.