Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35432 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 35432 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Melito Di Porto Salvo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; · udita la,relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria difensiva inviata nell’interesse del ricorrente
RITENUTO IN FATTO
1.La difesa di NOME COGNOME impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria, in forza di concordato assunto ex art 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena detentiva irrogata al predetto dal Tribunale di Locri per due episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, entrambi qualificati ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sostituendola con la detenzione domiciliare per anni uno e mesi tre.
Con il ricorso la difesa lamenta l’intervenuta estinzione pèr prescrizione dei reati in contestazione in epoca antecedente la sentenza gravata; estinzione che la Corte avrebbe dovuto comunque rilevare malgrado il concordato raggiunto dalle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è parzialmente fondato.
Giova premettere che i fatti a giudizio, qualificati ai sensi del comma 5 dell’art. 73 citato in narrativa, sono stati commessi 1’8 marzo 2016 (il capo A2 della rubrica) e il 16 gennaio 2017 (il capo Q). Quest’ultimo fatto è stato ritenuto, ex art. 81 cpv. cod. pen., il più grave. Per entrambi i reati, inoltre, è stat contestata e ritenuta la recidiva infra-quinquennale ex art. 99, comma 2, cod. pen.
La situazione sopra rappresentata da conto della fondatezza del ricorso limitatamente, tuttavia, al solo capo A2) della rubrica.
Alla luce del disposto di cui agli artt. 99, comma 2 e 157, comma 1 e 161, comma 2, cod. pen., infatti, il tempo utile alla prescrizione, da computare in anni nove, doveva ritenersi compiutamente decorso alla data della sentenza di appello (20 marzo 2025), con riguardo al citato capo A2 (perento 1’8 marzo 2025), ma non in relazione al capo Q), rispetto al quale, a differenza di quahto sostenuto con il ricorso, l’estinzione addotta non può ritenersi maturata neppure alla data della odierna decisione.
Ciò premesso, vale ribadire che nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente GLYPH alla GLYPH pronuncia GLYPH di GLYPH tale GLYPH sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv..284481); e che l’accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati in continuazione, né essa’ può essere desunta dall’inclusione, nel calcolo della pena ex art. 81 cod. pen, della quota di sanzione per il reato prescritto, posto che, ai sensi dell’art.157, comma 7, cod. proc. pen., la rinuncia deve avere forma espressa, che non ammette equipollenti (Sez. 5 n. 6991 del 13/11/2023, dep. 2024, Rv. 285974)
A differenza di quanto sostenuto nell’arresto da ultimo citato, ritiene, inoltre, il Collegio, che la rilevata estinzione per prescrizione di uno dei fatti porta in continuazione, laddove riguardi un reato diverso da quello ritenuto più grave, non metta in discussione l’intero portato dell’accordo in origine assunto a fondamento del concordato. La pena individuata dalle parti con riferimento agli altri fatti, vieppiù quando, come nella specie, siano sOlo due i reati coperti dalla regiudicanda definita ai sensi dell’art 599 bis cod. pen., rimane infatti insensibile alla espunzione della quota parte di sanzione, computata in aumento, legata al reato prescritto che, in quanto tale, andava escluso dall’accordo, sollecitando sul punto una statuizione ex art 129, comma 1, cod.proc.pen..
Il vizio rilevato si risolve, dunque, in un aspetto – la delimitazione dei fatt giudicati, da valorizzare nell’ottica del perimetro della pena da concordare, al solo
reato più grave tra quelli contestati, per effetto della sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato satellite- che non mette in discussione, in radice, la scelta di accedere ad una definizione concordata della relativa vicenda processuale o i contenuti del possibile accordo: tanto perchè rimane immutato, quantomeno sul versante inerente la posizione dell’imputato – nel caso parte ricorrente- il quadro di riferimento sotteso alla volontà ab origine manifestata a sostegno del concordato. Ragionando diversamente, dovrebbe paradossalmente anche ammettersi la legittimazione dell’imputato ad impugnare per cassazione la sentenza resa ai sensi dell’art. 599-bis cod. pen. nella ipotesi, speculare a quella che occupa, in cui la Corte del merito, avvedendosi della prescrizione del reato satellite, definisca il giudizio, limitando la pena al solo fatto più grave tra quel portati in continuazione, malgrado la diversa prospettazione propugnata dall’accórdo: anche in siffatto caso, la sentenza adottata, per quanto evidentemente di favore rispetto agli interessi dell’imputato, dovrebbe ritenersi parimenti viziata perchè non sarebbe conforme al contenuto del patto (che prevedeva, come nella specie, una condanna anche per il fatto di reato ormai estinto).
Da qui l’espunzione della sola quota-parte di pena irrogata con riguardo al capo A2), con conferma, nel resto, della decisione gravata.
5. Rileva, infine, la Corte che la decisione assunta, riguardando il portato complessivo della pena irrogata, oltre ad influire sulla misura della pena sostitutiva, potrebbe anche incidere sulle determinazioni riguardanti i termini dell’autorizzazione a lasciare il domicilio, allo stato determinati nella misura minima assentita ex art. 56, comma 1, legge n. 689 del 1981, aspetti rimasti estranei al patto (limitato solo alla previsione della sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare). Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna per il capo A2, essendo il reato estinto per prescrizione, e elide il correlato aumento della pena di mesi tre e euro trecento di multa. Trasmette gli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria per le sue eventuali valutazioni ex art. 56 legge n. 689
del 1981.
Così è deciso, 10/09/2025