Prescrizione Reato Continuato: La Cassazione Sottolinea l’Autonomia dei Singoli Reati
Con la sentenza n. 16700 del 2024, la Corte di Cassazione è intervenuta su un tema tecnico ma di fondamentale importanza: il calcolo della prescrizione reato continuato. La pronuncia chiarisce che, anche in presenza di un unico disegno criminoso che lega più condotte illecite, la prescrizione deve essere valutata autonomamente per ciascun singolo reato. Questa decisione ribadisce un principio cardine del diritto penale, garantendo una corretta applicazione dell’istituto della prescrizione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Arezzo e successivamente confermata dalla Corte di Appello di Firenze. L’imputato era stato ritenuto colpevole per una serie di reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, unificati sotto il vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 81 cpv. del codice penale.
Nonostante la conferma della condanna in secondo grado, la difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio specifico e determinante: la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione di alcuni dei reati contestati.
Il Ricorso in Cassazione e la Questione della Prescrizione Reato Continuato
Il difensore ha articolato un unico motivo di ricorso, centrato sulla violazione di legge. Sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non verificare l’intervenuta prescrizione per ciascuno dei singoli episodi delittuosi (identificati come capi b, c, d, e, f), nonostante questi fossero avvinti dal vincolo della continuazione.
Secondo la tesi difensiva, il fatto che i reati fossero stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso non poteva alterare la loro natura di fattispecie distinte ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere. La Corte territoriale, invece, aveva omesso tale verifica, procedendo come se il reato continuato costituisse un blocco unico e inscindibile anche sotto questo profilo.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo in pieno la tesi difensiva. Gli Ermellini hanno chiarito che la qualificazione dei reati come “continuati” ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen. incide sul trattamento sanzionatorio, ma non altera la struttura dei singoli reati, che rimangono fattispecie autonome.
Il Collegio ha specificato che il vincolo della continuazione non fonde i diversi reati in un’unica entità giuridica a tutti gli effetti. Di conseguenza, per istituti come la prescrizione, è necessario condurre una valutazione separata per ogni singola condotta. La Corte d’Appello, non facendolo, ha commesso un errore di diritto.
La Cassazione ha sottolineato che, anche se nella sentenza impugnata si afferma la sussistenza di un vincolo di continuazione “tra le ipotesi di reato per cui è condanna”, questo non esime il giudice dal verificare la prescrizione per “tutte le plurime cessioni riportate in ciascun capo”. Il calcolo del trattamento sanzionatorio finale come unicum non può precludere la declaratoria di estinzione per i singoli reati che, al momento della decisione, risultino già prescritti.
Le conclusioni
In virtù di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati commessi fino al 13 agosto 2016, dichiarandoli estinti per intervenuta prescrizione. Per i reati non prescritti, la sentenza è stata annullata con rinvio ad un’altra sezione della Corte di Appello di Firenze, che avrà il compito di rideterminare la pena complessiva alla luce dell’estinzione parziale dei reati. Questa decisione riafferma l’importanza di un’analisi puntuale e rigorosa dei termini di prescrizione, un principio di garanzia fondamentale che non può essere derogato neppure in presenza di un reato continuato.
Come si calcola la prescrizione in caso di reato continuato?
La prescrizione deve essere calcolata separatamente per ogni singolo reato che compone il reato continuato. Ciascun episodio delittuoso mantiene la propria autonomia ai fini del computo dei termini di estinzione.
Qual è stato l’errore della Corte d’Appello secondo la Cassazione?
L’errore è stato non verificare se alcuni dei singoli reati, unificati dal vincolo della continuazione, si fossero già estinti per prescrizione al momento della decisione. La Corte d’Appello ha trattato erroneamente il reato continuato come un blocco unico anche ai fini della prescrizione.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza per i reati che ha dichiarato estinti per prescrizione. Ha poi rinviato il caso a un’altra sezione della Corte d’Appello per la sola rideterminazione della pena relativa ai reati non ancora prescritti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16700 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16700 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
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lette le conclusioni del difensore dell’imputato avv.to insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.
APR. 2924
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA in San Giovanni Valdarno; nel procedimento a carico del medesimo; IL avverso la sentenza del 29/11/2022 della Corte di appello di Firenze i visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alle violazioni prescritte alla data della decisione impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per la rideterminazione della pena; NOME COGNOME che ha · uli
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 29 novembre 2022, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del tribunale di Arezzo del 21.10.2021, con cui NOME era stato condannato in relazione ai reati ex art. 73 comma V del DPR 309/90.
Avverso la predetta sentenza COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. GLYPH
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Deduce il vizio di violazione di legge per la mancata declaratoria di intervenuta estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi b), c) e d) già a momento della pubblicazione della sentenza impugnata emergendo plurimi reati avvinti dalla continuazione, per ciascuno dei quali deve essere verificata la intervenuta prescrizione diversamente da quanto fatto dalla Corte di appello.
Il ricorso è fondato, atteso che la intervenuta riqualificazione dei reati, contestati nei vari capi come avvinti dalla continuazione, con espresso richiamo peraltro all’art. 81 cpv. cod. pen., non ne altera la struttura quali fattispec distinte e nel contempo avvinte dal medesimo disegno criminoso. Né vale obiettare, come riportato in sentenza, la circostanza per cui il calcolo del trattamento sanzionatorio finale sarebbe stato operato considerando la continuazione tra singoli unici reati, identificati come tali per ciascun capo trattandosi di scelta che, seppur erronea ma non impugnata, non vale ad alterare la struttura del ritenuto reato continuato di cui a ciascun capo, laddove, del resto, nella stessa sentenza è riportato che è ritenuto sussistente il vincolo della continuazione “tra le ipotesi di reato per cui è condanna”, che sono inequivocabilmente, alla luce della complessiva sentenza, tutte le plurime cessioni riportate in ciascun capo.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, anche con riguardo alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in ordine ai capi b), c), d), e), f) limitatamente ai fa commessi sino alla data del 13 agosto 2016. Con dichiarazione di irrevocabilità della sentenza impugnata, ex art. 624 cod. proc. pen., limitatamente agli altri reati non prescritti alla predetta data.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente ai capi b), c), d), e), f) limitatamente ai fatti commessi sino all data del 13 agosto 2016 perchè i reati sono estinti per prescrizione e rinvia per nuova determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso, il 13.02.2024.