Prescrizione Reato: Fa Fede il Dispositivo o il Deposito della Sentenza?
La determinazione del momento esatto in cui si interrompe la prescrizione reato è un tema cruciale nel diritto penale, con implicazioni dirette sull’esito di un processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante conferma su un principio giurisprudenziale consolidato, chiarendo se a rilevare sia la data di lettura del dispositivo in udienza o quella successiva del deposito delle motivazioni della sentenza. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue fondamenta giuridiche e le conseguenze pratiche.
Il Caso: Un Ricorso Basato sui Tempi della Giustizia
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Palermo per reati risalenti al maggio 2019, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza era la presunta estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Secondo la tesi difensiva, il termine massimo di prescrizione sarebbe scaduto nell’intervallo di tempo intercorso tra la lettura del dispositivo della sentenza di condanna d’appello e il successivo deposito della sua motivazione scritta.
La Questione sulla Prescrizione Reato: Lettura vs. Deposito
La questione giuridica sollevata è fondamentale: quale dei due momenti processuali determina l’interruzione definitiva del corso della prescrizione? La difesa sosteneva che, non essendo la sentenza completa fino al deposito delle motivazioni, solo quest’ultimo atto potesse avere efficacia interruttiva. Se questa tesi fosse stata accolta, i reati contestati all’imputato sarebbero risultati estinti, vanificando la condanna di secondo grado.
Il Principio di Diritto sulla Prescrizione Reato
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso manifestamente infondato, ha rigettato completamente la tesi difensiva. Gli Ermellini hanno ribadito un orientamento giurisprudenziale pacifico e consolidato, citando un precedente specifico (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019). Il principio affermato è chiaro e inequivocabile: ai fini del computo della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello, successivo, del deposito della stessa.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura stessa dell’atto processuale della lettura del dispositivo. Questo momento rappresenta la decisione del giudice, l’atto con cui l’organo giurisdizionale definisce il giudizio e stabilisce la colpevolezza e la pena. Sebbene la motivazione espliciti il ragionamento logico-giuridico che sorregge la decisione, è con la pubblica lettura del dispositivo che la volontà del giudice si manifesta e produce i suoi effetti giuridici immediati, inclusa l’interruzione del termine di prescrizione. Nel caso di specie, la Corte ha verificato che alla data del 24 aprile 2024, giorno in cui la Corte d’Appello ha letto il dispositivo di condanna, il termine necessario per la prescrizione dei reati (commessi il 23 maggio 2019) non era ancora spirato. Pertanto, l’argomentazione del ricorrente è stata ritenuta priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Le Conclusioni: Un Punto Fermo per il Calcolo dei Termini
La decisione in commento consolida una certezza fondamentale per tutti gli operatori del diritto. Stabilire che la prescrizione si interrompe con la lettura del dispositivo garantisce uniformità e previene manovre dilatorie o incertezze legate ai tempi, talvolta lunghi, necessari per il deposito delle motivazioni. Per l’imputato, ciò significa che l’esito del processo è segnato al momento della decisione letta in aula. Per il sistema giudiziario, rappresenta un baluardo contro l’estinzione dei reati per cavilli procedurali. L’ordinanza, dichiarando inammissibile il ricorso, ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, riaffermando con forza un principio cardine della procedura penale.
Per calcolare la prescrizione di un reato, quale momento è decisivo: la lettura del dispositivo o il deposito della sentenza?
Secondo la Corte di Cassazione, il momento decisivo ai fini del computo della prescrizione è la lettura del dispositivo della sentenza di condanna in udienza, e non il successivo deposito delle motivazioni.
Può un reato estinguersi per prescrizione nel periodo tra la lettura del dispositivo e il deposito delle motivazioni?
No. La Corte ha escluso questa possibilità, ribadendo che l’effetto interruttivo della prescrizione si produce al momento della lettura del dispositivo. Pertanto, se il reato non è prescritto a quella data, non può estinguersi successivamente in attesa del deposito della sentenza.
Qual è stato l’esito del ricorso basato sulla presunta prescrizione maturata dopo la lettura del dispositivo?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9729 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9729 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERMINI IMERESE il 21/05/1998
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso con il quale si lamenta la mancata declaratoria di estinzione dei reati ex art. 707 e 651 cod. pen. pen. ascritti all’odierno ricorrente per decorso del termine di prescrizione, intervenuto prima della data del deposito della motivazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, dovendosi a tal riguardo ribadire il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «Ai fini del computo della prescrizione rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che il reato si fosse prescritto, in quanto il termine relativo era decorso nelle more tra la lettura del dispositivo e il deposito della sentenza)» (così, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, COGNOME, Rv. 277593 – 02);
che, nel caso di specie, dunque, deve constatarsi come il 24 aprile del 2024, data della lettura del dispositivo del provvedimento impugnato, non fosse ancora spirato il termine necessario per la prescrizione dei suddetti reati, la cui commissione, in base a quanto riportato nei capi di imputazione e a quanto accertato dai giudici di merito, risale al 23 maggio 2019;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17/12/2024.