Prescrizione del Reato: Condanna Penale Annullata, ma il Risarcimento Resta
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 18584/2024) chiarisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: cosa accade quando interviene la prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado. Il caso in esame dimostra come la giustizia penale e quella civile possano percorrere strade diverse, con l’imputato prosciolto dalla pena ma non dall’obbligo di risarcire la vittima.
I Fatti del Caso: dalla Condanna all’Appello
Il procedimento nasce da una condanna in primo grado per il reato previsto dall’art. 341 bis del codice penale. L’imputata era stata condannata a una pena di un mese di reclusione, con sospensione condizionale, e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.
Successivamente, la Corte di Appello di Napoli, pur confermando la sentenza di condanna, aveva evidenziato nella propria motivazione un elemento cruciale: il reato si era ormai estinto per prescrizione. Nonostante questa constatazione, il dispositivo della sentenza d’appello si limitava a confermare la decisione precedente, senza dichiarare formalmente l’estinzione del reato. Contro questa decisione, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando proprio tale contraddizione.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Prescrizione del Reato
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno evidenziato l’errore commesso dalla Corte territoriale, offrendo importanti chiarimenti sul funzionamento della prescrizione nel processo penale e sui suoi effetti sulle statuizioni civili.
L’Errore della Corte d’Appello
Il punto centrale della decisione della Cassazione risiede nella corretta applicazione delle norme sulla prescrizione del reato. La Corte di Appello aveva correttamente calcolato i termini e riconosciuto che il reato era estinto. Tuttavia, invece di riformare la sentenza di primo grado e dichiarare il proscioglimento dell’imputata per tale causa, l’aveva inspiegabilmente confermata.
La Cassazione ha ribadito che, una volta accertata l’intervenuta prescrizione, il giudice d’appello ha il dovere di annullare la sentenza di condanna. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’estinzione del reato per prescrizione.
La Sorte delle Statuizioni Civili
Un aspetto fondamentale, che spesso genera confusione, riguarda il destino del risarcimento del danno. L’annullamento della condanna penale per prescrizione cancella automaticamente anche l’obbligo di risarcire la vittima? La risposta, fornita dall’art. 578 del codice di procedura penale, è no.
Quando la prescrizione matura dopo una sentenza di condanna di primo grado, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare estinto il reato, è tenuto a decidere ugualmente sulle questioni civili. Questo significa che, se non emergono elementi per un proscioglimento nel merito (ad esempio, perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso), le decisioni relative al risarcimento del danno vengono confermate. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva già valutato la responsabilità dell’imputata ai fini civili, e la Cassazione ha ritenuto tale valutazione corretta, confermando le statuizioni civili.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte di Cassazione è lineare e didattica. Viene sottolineato che la constatazione dell’avvenuta prescrizione, intervenuta dopo la sentenza di primo grado, impone l’annullamento della condanna penale. Non è possibile, per il giudice d’appello, confermare una pena per un reato che la legge considera ormai estinto. Allo stesso tempo, la Corte territoriale aveva correttamente adempiuto al suo dovere di valutare la responsabilità dell’imputata ai soli fini civili, come richiesto dall’art. 578 c.p.p., giungendo alla conclusione che non vi fossero i presupposti per un proscioglimento nel merito. Tale valutazione, non contestata specificamente nel ricorso, ha portato alla conferma delle disposizioni civili, ovvero il risarcimento del danno alla parte lesa.
Le Conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio di equilibrio tra le esigenze della giustizia penale e la tutela della vittima del reato. La prescrizione del reato estingue la pretesa punitiva dello Stato, ma non cancella l’illecito civile e il conseguente diritto della persona danneggiata a ottenere un risarcimento. Per l’imputato, ciò significa che, pur non subendo la pena detentiva, l’obbligo di risarcire il danno rimane pienamente valido, a condizione che la sua responsabilità sia stata accertata nel giudizio di primo grado e non vi siano motivi per un’assoluzione piena.
Cosa succede se un reato si prescrive dopo la condanna in primo grado?
Il giudice dell’appello deve dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione e annullare la condanna penale. Non può confermare la pena inflitta in primo grado.
Se la condanna penale viene annullata per prescrizione, l’imputato deve ancora risarcire la vittima?
Sì. Se la prescrizione interviene dopo la sentenza di condanna di primo grado, il giudice dell’impugnazione, pur annullando la condanna penale, deve decidere sulle richieste della parte civile e, se non ci sono motivi per un’assoluzione nel merito, conferma l’obbligo di risarcimento del danno.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza d’appello?
Perché la Corte d’Appello, pur avendo correttamente rilevato nelle motivazioni che il reato era estinto per prescrizione, ha commesso l’errore di confermare la sentenza di condanna invece di annullarla e dichiarare il proscioglimento per intervenuta prescrizione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18584 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18584 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata a Capua il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 27/01/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga accolto, con annullamento senza rinvio de sentenza impugnata per essere il reato prescritto.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 2 febbraio), ha confermato la sentenza di primo grado che ha condannato NOME alla pena di mesi uno di reclusione, con la sospensione condizionale, per violazione dell’art. 341 bis cod. pen., condannando altresì l’imputata al risarcimento dei da al pagamento delle spese di giudizio in favore della costituita Parte civile RAGIONE_SOCIALE.
Avverso detta sentenza l’imputata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale eccepisce che la Corte di appello, nonostante nella motivazione abbia rilevato l’intervenu prescrizione, ha “confermato la sentenza di condanna” senza riformarla e dichiarare l’estinzion del reato.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conc come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La sentenza di appello a pag. 3 ha evidenziato che “il reato de quo risulta estinto per intervenuta prescrizione. Ed invero, il reato ascritto all’imputata, perfezionatosi i 20.09.2009, si è prescritto allo scadere del termine breve di sei anni dalla sentenza (emessa il 14.04.2014), in data 14.94.2020”. Peraltro, nel dispositivo ha dispost conferma della sentenza di primo grado appellata dalla COGNOME.
Risultando pacifica l’estinzione del reato all’imputata ascritto, intervenuta dopo la pron di condanna del Tribunale, la sentenza di appello deve essere annullata senza rinvio pe l’intervenuta prescrizione del reato.
La Corte territoriale ha dato atto in motivazione dell’insussistenza dei presupposti pe proscioglimento nel merito – richiesto dalla COGNOME nei motivi di appello – e ha affrontato il della responsabilità dell’imputata, in ragione dell’azione civile esercitata, agli effetti de cod. proc. pen. (profilo, questo, in alcun modo contestato dalla ricorrente). Pertanto, dev essere confermate le statuizioni civili.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizion confermando le statuizioni civili.
Il C nsigliere ste COGNOME re iqente Così deciso il 21 marzo 2024