Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11704 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11704 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BUONABITACOLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a POLLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza che ha riformato la sentenza del Tribunale di Lagonegro di condanna per il delitto in concorso di falsità deologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico e abuso di ufficio, dichiarando di non doversi procedere ordine al reato di abuso di ufficio;
Rilevato che, avverso la sentenza, ricorrono gli imputati, proponendo quattro motivi di ricorso:
vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 47 comma 2 cod.pen. mai contestata agli imputati;
violazione di legge e inosservanza di norme penali quanto all’esclusione del decorso del termine prescrizionale per effetto di un aggravante non ritenuta dal giudice di primo grado e non applicabile al giudizio di appello in assenza di impugnazione da parte dell’Ufficio de pubblico ministero;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’attribuzione della natura fidefacente verbale di concordamento dei prezzi dell’08/01/2015;
vizio di motivazione quanto al diniego della richiesta rinnovazione dell’istruzio dibattimentale;
É fondato il motivo di ricorso che attiene al decorso del termine pi -escrizionale.
Correttamente i ricorrenti hanno lamentato che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto che la sentenza di primo grado avesse condannato i ricorrenti per falso in att pubblico di fede privilegiata, nonostante la specifica indicazione, nel c:apo di imputazione, primo comma dell’art. 476 cod. pen., ad onta dell’assenza, nel medesimo capo di imputazione, di formule evocative della fidefacenza dell’atto che si assume falso e a dispetto dell’assenza nella sentenza di primo grado, di qualsiasi riferimento che lasciasse ritenere che il Giudice prime cure avesse condannato gli imputati per l’ipotesi di cui agli artt. 479, 476, comma 2 cod pen.; deponendo, anzi, in senso contrario, la motivazione circa il trattamento sanzionatorio, che non menziona aggravanti e che giunge ad una pena incompatibile con la cornice sanzionatoria del secondo comma dell’art. 476 cod. pen.
Tale impostazione è vieppiù corretta se si pensa che le Sezioni Unite di questa Corte, proprio in tema di atto pubblico fidefacente, hanno sancito il principio secondo cui «In tema di reato d falso in atto pubblico, non può ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all’art. 476, comma secondo cod. pen., qualora nel capo d’imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell’atto, direttamente, o mediante l’impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l’indicazione dell relativa norma. (In applicazione del principio le Sezioni unite hanno escluso che la mera
fine in quanto l’attribuzione ad esso della qualità di documento `idefacente costituisce risultato di una valutazione). (Sez. U , n. 24906 del 18/04/2019 (dep. 04/06/2019 ) Rv.
275436 – 01 Imp. SORGE).
Da quanto sopra consegue che il termine prescrizionale del reato per cui si procede è pari ad anni sette e mesi sei e che esso è decorso il 6 settembre 2022, decorsi sette anni e sei mesi dall’8 gennaio 2015, data di emissione del provvedimento che si assume falso, cui vanno aggiunti i 60 giorni di sospensione legati al rinvio per legittimo impedimento dal 2 febbra 2018.
Quanto all’eventuale proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma della disposizione predetta soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenz del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274). Nel caso di specie, escluso che gli altri motivi di ricorso contengano censure dotate della suindicata portata demolitoria, le doglianze in tema di mancata rinnovazione di cui sopra, lungi dall’evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicat della insussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presen di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabdi in sede di legittimità vizi di motivazi della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275).
Da tanto discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato prima della sentenza di appello;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2024.