Prescrizione Reato: La Cassazione Annulla la Condanna per Decorso del Tempo
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 41091 del 2024, offre un chiaro esempio di come la prescrizione del reato possa intervenire a chiudere definitivamente un procedimento penale, anche in presenza di una condanna nei gradi di merito. Questo istituto giuridico, basato sul decorso del tempo, ha portato all’annullamento senza rinvio di una condanna per uso di atto falso, dimostrando la sua centralità nel sistema processuale penale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un imputato da parte della Corte di Appello di Ancona per un delitto previsto dagli articoli 489 e 477 del codice penale, commesso nell’agosto del 2016. A seguito della conferma della condanna in secondo grado, la difesa dell’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la validità della sentenza su più fronti.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato tre principali motivi di doglianza:
1. Nullità della citazione a giudizio: Si lamentavano vizi formali dell’atto, come la mancanza della sottoscrizione del giudice e l’omissione di avvisi importanti, tra cui quello sulla facoltà di accedere a programmi di giustizia riparativa.
2. Insussistenza del reato: La difesa contestava la sussistenza stessa della fattispecie di reato per cui era stata pronunciata la condanna.
3. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Si criticava la decisione dei giudici di merito di non aver escluso la punibilità per la particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Cassazione e l’Impatto della Prescrizione del Reato
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha ritenuto che il primo motivo, relativo ai vizi procedurali della citazione, non fosse manifestamente infondato. Tuttavia, prima di poter analizzare nel dettaglio tale motivo, i giudici hanno proceduto a una verifica preliminare, come imposto dalla legge: l’eventuale presenza di cause di proscioglimento immediato o di estinzione del reato.
Ed è proprio qui che la vicenda processuale ha trovato la sua conclusione. La Corte ha rilevato che, alla data dell’11 giugno 2024, era decorso il termine massimo di prescrizione del reato. Nel calcolo, è stato tenuto conto di un periodo di sospensione totale di 116 giorni, dovuto a rinvii richiesti dalla difesa o causati da impedimenti dell’imputato. Una volta accertata l’estinzione del reato, la Corte non ha potuto fare altro che prenderne atto.
le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: la declaratoria di estinzione del reato prevale su qualsiasi altra valutazione, a meno che non emerga con evidenza l’innocenza dell’imputato (circostanza non riscontrata nel caso di specie). Anche se uno dei motivi di ricorso era potenzialmente fondato (quello sulla nullità della citazione), l’intervento della prescrizione ha reso superfluo il suo esame nel merito. Il decorso del tempo ha, di fatto, “cancellato” il reato, estinguendo la pretesa punitiva dello Stato. Il calcolo preciso dei termini, inclusi i giorni di sospensione, è stato un elemento cruciale che ha determinato l’esito finale del procedimento.
le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando il reato estinto per intervenuta prescrizione. Questa decisione sottolinea come la durata del processo penale sia un fattore determinante. La prescrizione agisce come un meccanismo di garanzia che impedisce che un cittadino resti indefinitamente sotto processo, assicurando la ragionevole durata del giudizio. Per gli operatori del diritto, questo caso ribadisce l’importanza di monitorare costantemente i termini di prescrizione, poiché possono rappresentare una via d’uscita risolutiva per l’imputato, indipendentemente dall’accertamento della sua colpevolezza.
Perché la sentenza di condanna è stata annullata dalla Corte di Cassazione?
La sentenza è stata annullata perché il reato è risultato estinto per prescrizione, ovvero è trascorso il tempo massimo previsto dalla legge per poter perseguire quel crimine.
Come è stata calcolata la prescrizione del reato in questo caso?
La Corte ha calcolato il termine di prescrizione tenendo conto della data di commissione del reato (16 agosto 2016) e aggiungendo 116 giorni di sospensione del processo, dovuti a rinvii richiesti dalla difesa o per impedimento dell’imputato. Il termine è così maturato l’11 giugno 2024.
La Corte ha esaminato i motivi specifici presentati dalla difesa, come la nullità della citazione a giudizio?
No, la Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso. Una volta accertato che il reato era estinto per prescrizione, questa causa di estinzione ha avuto la precedenza su ogni altra valutazione, portando direttamente all’annullamento della sentenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41091 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 41091 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ERCOLANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 489-477 cod. pen., commesso il 16 agosto 2016.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi su:
nullità della citazione a giudizio perché priva della sottoscrizione del giudice, degli avvisi sulla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, della trattazione del processo in camera di consiglio salva diversa richiesta di parte;
insussistenza della fattispecie di reato;
esclusione dell’ipotesi di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Il primo motivo, a differenza degli altri due, non è manifestamente infondato.
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 11 giugno 2024 è decorso del termine di prescrizione del reato, tenuto conto che: la recidiva reiterata e specifica pur contestata non è stata ritenuta dal primo giudice, vanno computati di 116 giorni di sospensione (56 giorni per rinvio su richiesta della difesa dal 11 gennaio 2021 al 8 marzo 2021, 60 giorni per rinvio udienza del 6 dicembre 2021 per impedimento dell’imputato).
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 23/10/2024