Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2409 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2409 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIDERNO il 08/08/1996
avverso la sentenza del 08/01/2019 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Trattazione scritta
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, e lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa di euro 1.000 di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, nel contempo ordinando la confisca e distruzione di quanto in sequestro (coltello a serramanico).
NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME ha presentato appello, convertito in ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di ricorso con il quale denuncia la nullità della sentenza per violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 546 co.1 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla violazione della norma contenuta nell’art. 178 co.1 lett. c) cod. proc. pen..
Espone il ricorrente come, nel corso del giudizio dibattimentale, GLYPH all’udienza del 04/06/2018, il procedimento veniva rinviato all’udienza del 03/12/2018 al fine di consentire alla difesa di citare il teste inserito nella propria lista; il 22/10/2018, difensore riceveva sulla propria casella di posta elettronica una comunicazione, da parte della cancelleria penale del Tribunale di Locri, con la quale si comunicava che l’udienza prevista per il 03/12/2018 sarebbe stata rinviata ex officio alla data del 20/02/2019 e, pertanto, si invitava il difensore a citare i testi della difesa direttamente per quella udienza. Tuttavia, all’udienza del 03/12/2018, il Giudice rinviava non già al 20/02/2019, bensì al 08/01/2019, e per tale udienza veniva programmata come attività l’escussione dell’unico teste della difesa a pena di decadenza dal diritto di prova. All’udienza del 08/01/2019, assente il difensore di fiducia, il Giudice faceva decadere dal diritto alla prova la difesa, dichiarava chiusa l’istruttoria dibattimentale e, esaurita la discussione, emetteva sentenza.
Così ricostruita la sequenza procedimentale il difensore si duole della grave violazione dei diritti di difesa, con conseguente nullità della sentenza.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. NOME COGNOME ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME Il ricorso non è affetto da inammissibilità: questo preliminare rilievo comporta l’obbligo di prendere atto che il reato di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, per cui si procede è estinto per prescrizione.
Secondo quanto riportato in rubrica, infatti, il tempo di commissione del reato è fissato al 22/01/2015; il termine ordinario di prescrizione, vigente per le contravvenzioni, è, come noto, pari a quattro anni ed è aumentabile fino ad un massimo di cinque anni, in presenza di atti interruttivi. Tale termine massimo di prescrizione risulta, quindi, vanamente spirato in data 22/01/2020.
Con l’unico motivo di ricorso, il COGNOME lamenta la violazione del diritto di difesa conseguente alla celebrazione dell’udienza del 08/01/2019 in assenza del difensore di fiducia, il quale era stato avvisato, con comunicazione di cancelleria, che la precedente udienza del 03/12/2018, sarebbe stata rinviata al 20/02/2019.
Osserva il Collegio come l’udienza tenutasi il 08/01/2019, e la sentenza di condanna a quella data emessa, non risultino, come denunciato, affette da radicale nullità: l’udienza conclusiva del processo risulta infatti fissata a seguito di rituale udienza di rinvio (del 03/12/2018), alla quale il Difensore, pur avvisato che essa si sarebbe risolta in un mero differimento, aveva comunque l’onere di partecipare; in sua assenza fu infatti nominato un difensore d’ufficio prontamente reperito ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen., il quale agiva in nome e per conto di quello di fiducia sostituito, rappresentando la parte processuale interessata al corretto andamento del processo (Sez. 5, n. 26168 del 11/05/2010, Terlizzi, Rv. 247897; Sez. 2, n. 51427 del 05/12/2013, COGNOME, Rv. 258065); il difensore presente in udienza aveva anche l’obbligo di comunicare al difensore di fiducia, da lui sostituito, la data del rinvio dell’udienza.
Se quindi il motivo di ricorso deve essere disatteso, esso tuttavia non è affetto da inammissibilità, avendo prospettato una questione di diritto non manifestamente infondata, attesa l’obiettiva incertezza, certamente non ascrivibile al ricorrente, venutasi a creare in considerazione del tenore della prima comunicazione di cancelleria che indicava una precisa udienza di rinvio, peraltro corredata dalla comunicazione che a tale udienza dovevano essere citati, per l’escussione, i testi della difesa, e la diversa determinazione assunta dal Giudice che, all’udienza 03/12/2018, differiva il processo ad altra data, non già successiva a quella indicata nella comunicazione di cancelleria, ma antecedente.
Pertanto, non essendo il ricorso per cassazione inammissibile, e non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. per una pronuncia più favorevole, come sopra detto, va preso atto dell’intervenuto decorso del termine massimo prescrizionale.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per prescrizione.
GLYPH Resta ferma la confisca del coltello in sequestro ordinatet dal Tribunale ai sensi dell’art. 240, secondo comma, cod. pen., richiamato dall’art. 6, legge 22 maggio 1975, n. 152, dettato per tutti i reati concernenti le armi, nonché ogni altro oggetto atto ad offendere, le munizioni e gli esplosivi, essendosi al cospetto di un’ipotesi di confisca obbligatoria operante anche in caso di estinzione del reato e da escludere soltanto in caso di assoluzione nel merito o di appartenenza dell’arma a persona estranea al reato (cfr. Sez. 1, n. 20508 del 12/4/2016, COGNOME, Rv. 266894-01; Sez. 1, n. 49969 del 9/10/2015, COGNOME, Rv. 265409-01).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Conferma la confisca del coltello in sequestro.
Così deciso il 29/10/2024