Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17856 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17856 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso presentato da
COGNOME NOME, nato a Caltagirone il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/05/2023 della Corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; letta la memoria dell’Avv. NOME COGNOME, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia di primo grado del 6 giugno 2022 con la quale il
Tribunale di Gela aveva condannato NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 388, secondo comma, cod. pen., per avere, il 10 ottobre 2014, compito atti idonei e diretti in modo non equivoco ad evitare l’esecuzione del provvedimento di sequestro conservativo disposto dall’autorità giudiziaria civile a difesa del diritto di credito fatto valere nei riguardi prevenuto da NOME COGNOME.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla richiesta che la difesa dell’imputato e il Pubblico Ministero avevano fatto di declaratoria di prescrizione del reato, intervenuta prima che la stessa Corte emanasse la sentenza.
2.2. Vizio di motivazione, per manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di riduzione della pena inflitta o di sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito erroneamente negato all’imputato il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME vada accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguit precisati.
Il primo motivo del ricorso è fondato.
Bisogna prendere atto che il reato di tentata mancata esecuzione dolosa di un provvedimento di un giudice, contestato all’odierno ricorrente e accertato come commesso il 10 ottobre 2014, si è estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di secondo grado: tenuto conto del termine massimo di sette anni e mezzo, di cui al combinato disposti degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., al quale vanno aggiunti i periodi di sospensione durante il giudizio di primo grado (224 giorni per il rinvio, disposto su richiest
della difesa, dall’udienza del 5 giugno 2018 a quella del 15 gennaio 2019; 64 giorni, dal 7 marzo all’il maggio 2020 per la sospensione ex lege dovuta alla emergenza sanitaria da Covid-19; 60 giorni per il rinvio, per impedimento del difensore, dall’udienza del 22 dicembre 2020 a quella del 20 aprile 2021: dovendo limitare a 60 giorni una sospensione per impedimento non assoluto e genericamente indicato perdurante nel tempo), la causa estintiva si è verificata il 15 marzo 2023.
Non sono riscontrabili, nella sentenza della Corte distrettuale, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell’innocenza dell’imputato, né, in generale, l’incontrovertibile insussistenza del fatto o la non attribuibilità medesimo all’imputato.
Nel riconoscimento della fondatezza del primo motivo resta assorbito l’esame dei restanti due motivi del ricorso, attinenti alle sole statuizioni penali.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conferma delle statuizioni civili, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., mancanza di censure sul punto formulate dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Così deciso il 17/04/2024