Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME COGNOME
nata a Lecce il 12/05/1974
COGNOME NOME COGNOME
nato a Lecce il 31/12/1992
avverso la sentenza del 17/01/2024 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto alla Corte di cassazione di voler dichiarare inammissibili i ricorsi con le conseguenti statuizioni.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 17 gennaio 2024 la Corte di appello di Lecce confermava la decisione nella parte in cui Tribunale di Lecce, ad esito del giudizio ordinario, aveva riconosciuto NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli del reato di indebito utilizzo di una carta bancomat; in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale, assolti gli imputati dal reato di furto della bors contenente anche detta carta, li condannava – per il solo reato oggi previsto dall’art. 493-ter cod. pen. – alla pena di un anno, tre mesi di reclusione e 400,00 euro di multa ciascuno.
Hanno proposto ricorso i due imputati, a mezzo del comune difensore Avv. NOME COGNOME chiedendo l’annullamento della sentenza.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è articolato in tre motivi.
3.1. Mancanza della motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di concordato e alla mancata applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
La Corte d’appello, nel rigettare tale richiesta, non ha spiegato perché la pena concordata non fosse congrua e ha ritenuto non applicabile la pena sostituiva sulla base soltanto di un precedente penale risalente, che di per sé non può essere ostativo alla sostituzione della pena detentiva.
3.2. Vizio della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità dell’imputata al di là di ogni ragionevole dubbio.
NOME COGNOME è stata ritenuta colpevole sulla base solo delle immagini del sistema di videosorveglianza installato presso la banca ove fu effettuato il prelievo con la carta bancomat e del riconoscimento effettuato dalla persona offesa, che ben potrebbe essere incorsa in un errore di percezione.
3.3. Vizio della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche che la Corte territoriale non ha riconosciuto all’imputata nonostante la pres di elementi positivi quali le sue precarie condizioni di vita e la minima entità del fatto commesso.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME lamenta il vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità e al diniego delle attenuanti generiche.
I due motivi sono sovrapponibili a quelli proposti dalla coimputata sui medesimi punti.
Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamente infondati, mentre l’ammissibilità di quello proposto nell’interesse di NOME COGNOME impone il rilievo della sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
Il motivo di ricorso proposto nel ricorso di COGNOME in punto di responsabilità è generico e privo di ogni fondamento.
La difesa non si è confrontata con un dato fondamentale evidenziato dalla Corte di appello per avvalorare l’affidabilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa: quest’ultima conosceva bene i due imputati, vicini di casa che la stessa sosteneva aiutandoli con qualche elargizione.
Il ricorrente, inoltre, ha anche obliterato la valenza probatoria delle immagini del sistema di videosorveglianza, pure evidenziato nella sentenza, la cui motivazione è immune dai vizi cumulativamente denunciati.
Non sussiste alcuno dei vizi della motivazione neppure in relazione al diniego delle attenuanti generiche, il cui mancato riconoscimento può essere giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610 – 01).
La Corte territoriale ha osservato che la richiesta era stata fondata solo sulla asserita “minima entità dei fatti” e ha escluso, con incensurabile motivazione, che l’utilizzo di una carta bancomat che era stata precedentemente sottratta alla titolare, con prelievi per un importo complessivo di 450 euro, fosse un fatto di tale entità, tra l’altro commesso in danno di una persona che in passato li aveva aiutati economicamente.
Il motivo di ricorso di NOME COGNOME in punto di responsabilità è sovrapponibile a quello del coimputato e quindi è privo di ogni fondamento.
La sentenza impugnata, però, va annullata ai soli effetti penali, stante la non manifesta infondatezza del motivo relativo al rigetto della proposta di concordato, che rende ammissibile l’impugnazione sul punto e rilevabile l’estinzione del reato, commesso il 31 agosto 2016, per sopravvenuta prescrizione, maturata il 29 febbraio 2024, in assenza di cause di sospensione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.
Infatti, in ordine alla impugnabilità del provvedimento di rigetto del concordato, unitamente alla sentenza resa all’esito del giudizio, nella giurisprudenza di legittimità si registra un contrato di orientamenti (per la ricorribilità cfr., ad es., Sez. 5, n. 33454 del 25/06/2024, V., Rv. 286889 – 01; Sez. 3, n. 16692 del 16/01/2024, Azza, Rv. 286181 – 01; Sez. 2, n. 30624 del 07/06/2023, Suma, Rv. 284869 – 01; in senso contrario vds., ad es., Sez. 4, n. 25082 del 23/04/2024, S., Rv. 286585 – 01; Sez. 2, n. 3124 del 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285819 – 01; Sez. 1, n. 41553 del 13/06/2023, Andone, Rv. 285393 – 01).
Inoltre, di recente questa Corte ha affermato che, ai fini della esclusione della pena sostitutiva «si richiede un giudizio prognostico circa una pericolosità qualificata ed un concreto pericolo di violazione delle condizioni imposte che, certamente potrà pure tenere conto dei precedenti, ma che non può esaurirsi solo nella valutazione degli stessi» (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce Rv. 286006 – 01), pur essendosi successivamente precisato che «il giudice di merito, per giustificare la prognosi negativa sull’adempimento delle prescrizioni da parte dell’imputato, non può far riferimento solo ai suoi precedenti penali, ma può tuttavia trarre elementi di valutazione dalla natura e dal numero degli stessi, considerando altresì la loro epoca (Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, COGNOME in corso di massimazione).
Pertanto, il motivo inerente al rigetto della proposta di concordato da parte della Corte di appello, fondato solo sulla esistenza di un unico precedente penale della ricorrente risalente all’anno 2007, non risulta manifestamente infondato né in punto di ricorribilità né in relazione alla doglianza proposta.
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata nei confronti di NOME COGNOME perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
Alla inammissibilità della impugnazione proposta da NOME COGNOME segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perché il reato è estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2024.