Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29662 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 3 Num. 29662 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso straordinario proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Forlì il 14-01-1964, avverso la sentenza del 13-11-2024 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, ha proposto, in data 14 gennaio 2025, ricorso straordinario in relazione alla sentenza n. 42954 del 13 novembre 2024, depositata il 26 novembre 2024, con cui la Quarta Sezione di questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto nel suo interesse avverso la sentenza del 28 settembre 2023; con tale decisione, il Tribunale di Ravenna, quale giudice di appello, aveva confermato la pronuncia del Giudice di pace di Ravenna del 21 luglio 2022, con cui egli era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, con riferimento al reato di cui all’art. 590 cod. pen commesso in Ravenna in data 8 agosto 2016 e a lui contestato in relazione alle lesioni personali provocate dal suo cane a NOME COGNOME.
Con l’unico motivo di ricorso, la difesa lamenta la mancata dichiarazione della prescrizione del reato contestato, evidenziando che quest’ultimo, essendo stato commesso 1’8 agosto 2016, si era prescritto 1’8 febbraio 2024, ovvero prima della data della sentenza della Suprema Corte che, non avendo dichiarato inammissibile il ricorso, avrebbe dovuto rilevare la causa estintiva del reato, in assenza di cause di sospensione della prescrizione nei giudizi di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario è inammissibile perché manifestamente infondato.
Come emerge dalla disamina del fascicolo processuale, infatti, la prescrizione del reato non solo non era maturata all’epoca della sentenza della Quarta Sezione n. 42954 del 13 novembre 2024, ma non è maturata neanche al momento dell’odierna decisione, dovendosi tenere conto dei seguenti periodi di sospensione: dal 12 aprile al 15 novembre 2018 per richiesta difensiva; dal 15 novembre 2018 al 28 febbraio 2019 per richiesta difensiva; dal 26 marzo al 25 giugno 2020 per la sospensione prevista dalla normativa emergenziale in tema di Covid-19; dal 24 febbraio al 12 luglio 2022 per richiesta difensiva, dal 12 maggio al 12 luglio 2022 per richiesta difensiva; dal 15 giugno al 29 settembre 2023 per richiesta difensiva, per un totale di 629 giorni di sospensione.
Dunque, tenuto conto di tali sospensioni, la prescrizione del delitto contestato, risalente all’8 agosto 2016, matura il 29 ottobre 2025 (7 anni e 6 mesi più 629 giorni di sospensione), per cui la Quarta Sezione legittimamente ha rigettato l’impugnazione senza dichiarare la prescrizione del reato ascritto all’imputato.
Da ciò consegue che il ricorso straordinario di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno
2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.05.2025