Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3041 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3041 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a San Felice a Cancello il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a San Felice a Cancello il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data 14/02/2025 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare
inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dagli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 14 giugno 2022 dal Tribunale di Santa AVV_NOTAIO Capua Vetere, ha rideterminato la pena inflitta ai predetti riconosciuti responsabili di due ipotesi di violazione dell’art. 336 cod. pen. La stessa sentenza ha invece assolto i predetti imputati dalle accuse di abuso di ufficio per la sopravvenuta abrogazione della
fattispecie incriminatrice e ha dichiarato estinta per prescrizione una contravvenzione relativa a violazioni dell’art. 44 d.P.R. n. 380/2001.
Secondo la ricostruzione del giudice di merito, i fatti oggetto di giudizio si verificano nel contesto dell’attività amministrativa – nel settore edilizia e urbanistica – del Comune di San Felice a Cancello: i due imputati avevano interesse al rilascio di alcuni titoli abilitativi (permessi di costruire in sanatoria) per corroborare le proprie pretese, avevano commesso le violazioni dell’art. 336 cod. pen. descritte al capo C), contestato ad entrambi gli imputati, in relazione alle condotte minatorie in danno del funzionario comunale del settore urbanistica NOME COGNOME, e al capo D), contestato al solo NOME COGNOME, accusato di avere usato violenza e minaccia in danno dell’Ing. NOME COGNOME, libero professionista che aveva predisposto dei progetti nell’interesse di COGNOME, ma, al contempo, componente della Commissione edilizia del Comune di San Felice a Cancello.
I predetti imputati, con distinti atti del rispettivo difensore, hanno proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, articolando motivi di ricorso in larga parte sovrapponibili, sicché di essi si dà conto congiuntamente, nei limiti previsti dall’art. 173 disp.att. cod. proc. pen..
2.1. Con un primo motivo di ricorso, riferibile solo al ricorrente NOME COGNOME, si deduce violazione di legge penale e vizio di motivazione con riferimento al delitto di violenza e minaccia a pubblico ufficiale, contestato – con riferimento alle condotte in danno dell’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME – al capo D).
Le condotte ascritte a NOME COGNOME al capo D) non hanno rilievo penale o, comunque, debbono essere diversamente qualificate come percosse e minacce, con conseguente improcedibilità dell’azione penale, per mancata proposizione della querela. Invero, la persona offesa, ing. NOME COGNOME, era effettivamente componente della Commissione edilizia, ma era anche – e soprattutto – il professionista che, nell’ambito dell’esercizio dell’attività libero-professionale, aveva redatto il progetto delle opere che il Comune di San Felice a Cancello riteneva abusive e che avrebbero dovuto essere demolite. L’ing. NOME COGNOME, dunque, è stato minacciato e percosso da NOME COGNOME, non per condizionarne l’attività di pubblico ufficiale, bensì come privato cittadino, per sfogare su questi la rabbia conseguente ai ritenuti errori progettuali commessi dal libero professionista; tanto più che l’ing. COGNOME, in quanto progettista dell’elaborato tecnico controverso, non avrebbe certo potuto partecipare alle sedute della Commissione edilizia del Comune di San Felice a Cancello.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso per NOME COGNOME e il primo motivo di ricorso per NOME COGNOME, si deduce mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso per NOME COGNOME e il secondo motivo di ricorso per NOME COGNOME, si deduce mancanza di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, così come modificata dalla c.d. riforma Cartabia.
Il procedimento è stato deciso all’udienza del 12 dicembre 2025, in camera di consiglio con le conclusioni scritte di cui in epigrafe, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In presenza di ricorsi non inammissibili, si deve disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, risultando i reati contestati ai due ricorrenti estinti per intervenuta prescrizione.
Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è ammissibile. Esso lamenta un vizio di motivazione in relazione alla ritenuta veste pubblicistica attribuita all’ing. COGNOME, destinatario delle percosse del ricorrente.
Ritiene questa Corte che, dalla sentenza di secondo grado, emerga che l’Ing. COGNOME aveva svolto la propria opera libero-professionale su incarico dei ricorrenti e che il progetto da lui elaborato dovesse essere presentato presso i competenti uffici tecnici comunali. Dalla stessa sentenza emerge altresì che l’Ing. COGNOME – componente della commissione edilizia, oltre che libero professionista – non ha partecipato, né avrebbe potuto partecipare, alle deliberazioni dell’organo comunale che riguardavano un progetto da lui elaborato.
A seguito della mancata approvazione di detto progetto, l’Ing. COGNOME è stato aggredito da NOME COGNOME: secondo l’accusa, per costringerlo a persuadere i componenti della Commissione edilizia a rivedere la posizione negativa; secondo la difesa, come violenta ritorsione per la scarsa qualità dell’opera libero-professionale prestata.
Il tema era stato esplicitamente dedotto all’attenzione della Corte di appello che, sul punto, dà una risposta puramente assertiva. A pagina 20 della sentenza impugnata, si legge replica al tema proposto con l’atto di appello: la Corte di appello, dopo avere dato atto dell’ambivalenza del ruolo di Ing. COGNOME
(componente della commissione edilizia, ma anche libero professionista), scrive che «era evidente che la minaccia nei suoi confronti era funzionale a far sì che la commissione edilizia di cui era componente vagliasse positivamente l’istanza di variante in corso d’opera presentata, dunque nella sua qualità di pubblico ufficiale o comunque di incaricato di pubblico servizio». Sennonché, l’affermazione di “evidenza” della conclusione raggiunta, senza un più analitico esame delle ragioni logiche che consentono di ritenere dimostrato un simile risultato probatorio, rende insufficiente la motivazione della sentenza impugnata.
Con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso, con essi i ricorrenti lamentano la mancata risposta della Corte di appello a due specifici motivi di impugnazione, in tema di trattamento sanzionatorio, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all’applicazione di una pena sostitutiva in luogo della pena principale applicata agli imputati.
Va ancora dato atto del fatto che i ricorrenti avevano proposto, nei motivi di appello, la sostituzione della pena detentiva con la sanzione sostitutiva della libertà controllata; ciò in ragione del fatto che l’atto di appello è stato proposto prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che ha riformato le pene sostitutive.
Tuttavia, nel formulare le conclusioni durante il giudizio di appello, il difensore degli imputati aveva sollecitato la Corte di appello a sostituire la pena detentiva eventualmente applicata con la pena pecuniaria sostitutiva introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, richiesta che non postula il previo conferimento di procura speciale al difensore dell’interessato.
Sicché i temi relativi al trattamento sanzionatorio erano stati esplicitamente devoluti alla cognizione della Corte di appello.
Questo Collegio ritiene che, sul punto, la sentenza impugnata sia affetta da vizio di assenza di motivazione. La Corte di appello è del tutto silente su tali temi e non affronta né il tema del riconoscimento delle attenuanti generiche, né il tema della possibile sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, sottraendosi ad un dovere di motivazione che, a mente dell’art. 132 cod. pen. e dell’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per quanto anche sinteticamente, deve comunque essere assolto.
I ricorsi, dunque, non sono affetti da vizi originari di inammissibilità. Ciò impone di verificare se i reati oggetto della sentenza impugnata siano – o meno estinti per intervenuta prescrizione. Tanto il capo C), quanto il capo D), sono relativi a delitti, puniti con pena massima di cinque anni di reclusione, commessi in data 12 maggio 2016. Si applica, pertanto, la disciplina della prescrizione vigente al momento del fatto, in quanto maggiormente favorevole rispetto a quelle
sopravvenute. Non essendo contestate agli imputati recidive qualificate, il termine di prescrizione è pari ad anni sei, incrementabile, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. pen., di un ulteriore anno e mezzo.
Occorre tuttavia tenere conto dei periodi in cui il corso della prescrizione è stato sospeso. Durante il giudizio di primo grado, il corso della prescrizione è stato sospeso per 460 giorni. Durante il giudizio di secondo grado, il corso della prescrizione è stato sospeso per 287 giorni (dal 29 marzo 2024 al 10 gennaio 2025). Sicché, tenuto conto della data di commissione del reato (12 maggio 2016), del termine massimo di prescrizione e dei periodi di sospensione del corso della prescrizione maturati in primo e secondo grado (747 giorni, complessivamente), si ricava che i reati ascritti ai due ricorrenti si sono estinti per sopravvenuta prescrizione in data 29 novembre 2025.
Da quanto sopra, consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo i reati contestati ai due ricorrenti estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai capi Ce De nei confronti di COGNOME NOME in relazione al capo C perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 12/12/2025