Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21493 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21493 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
1.Con sentenza del 19.10.2022 la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del locale Tribunale che in data 6.12.2017 aveva ritenuto NOME colpevole di una serie di furti commessi in esercizi commerciali e condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso detta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce la mancanza della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in ordine alla sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 625 bis cod.pen. con riferimento ai capi g), m), e n) della rubrica rilevando che la Corte di merito non ha motivato in ordine al capo m).
Con il secondo motivo deduce la carenza della condizione di procedibilità di cui agli artt. 120 cod.pen. e 337 cod.proc.pen. in relazione all’art. 2 comma 1) lett. i) d.lgs. n. 150 del 2022 con riferimento ai capi a), b), d), e), f), g), I), k), I n), o), q) e s) della rubrica atteso che i reati in questione sono divenuti procedibili a querela e tale condizione di procedibilità risulta assente.
Il primo motivo è fondato.
Ed invero, la sentenza impugnata pronunciandosi sul motivo di appello afferente la ricorrenza della circostanza attenuante di cui all’art. 625 bis cod.pen., ha limitato la sua valutazione ai reati di cui ai capi n) e g) senza pronunciarsi i ordine al reato di cui al capo m).
In assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che è decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei di prescrizione del reato di cui al capo m) di talché tale reato è estinto per prescrizione, dovendo conseguentemente procedersi alla rideterminazione della pena.
Ed invero la Corte di cassazione, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, può procedere direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 1, comma 67, legge n. 103 del 2017, sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito.( Sez. 6, n. 12391 del 18.2018, Rv. 272458).
La restante censura è inammissibile.
Ed invero nei reati perseguibili a querela di parte, la persona offesa può esprimere la volontà di punizione senza l’impiego di formule particolari, ed il giudice può desumerne la sussistenza anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, sicché tale volontà può essere riconosciuta anche nell’atto con il quale la persona offesa si costituisce parte civile, come avvenuto nella specie.
3.In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato di cui al capo M) è estinto per prescrizione e conseguentemente la pena va rideterminata in anni quattro, mesi quattro ed Euro 1900,00 di multa. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato di cui al capo M) è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e conseguentemente ridetermina la pena in anni quattro, mesi quattro ed Euro 1900,00 di multa.
Così deciso in Roma, il 17.4.2024