Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24177 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 24177 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RAGUSA il 28/04/1983
avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Catania, che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data
12 settembre 2019, con cui era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art.
217, comma 2, I.fall., ed era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Il ricorrente si duole, con il primo motivo, della violazione di legge e del vizio di motivazione per essere stato ritenuto sussistente l’elemento oggettivo del reato;
e, con il secondo motivo, della violazione di legge e del vizio di motivazione per non essere stato applicato l’art. 131-bis, cod. pen.
2. Il ricorso non è manifestamente infondato con riguardo al primo motivo di censura, alla luce della giurisprudenza di legittimità in tema di bancarotta
documentale semplice (v. Sez. 5, n. 36613 del 15/07/2010, Rv. 248434 – 01).
In assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 24 maggio 2024 è decorso del termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 200 giorni di sospensione.
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché’ il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 07/05/2025.