Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36166 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36166 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VISCIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con un unico atto a firma del comune difensore, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha confermato la condanna dei predetti imputati soltanto per il reato di minaccia aggravata di cui al capo A), mentre li ha assolti dai delitti in materia di armi di cui al capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
Per ragione di ordine logico va esaminato, anzitutto, il secondo motivo di ricorso, comune ai due imputati, con il quale si denuncia vizio di motivazione per “travisamento del fatto” in punto di responsabilità.
Il motivo è inammissibile, in quanto invoca un vizio non deducibile e, in ogni caso, si sostanzia nella rilettura del materiale probatorio.
È fondato, invece, il primo motivo proposto nell’interesse del solo COGNOME NOME (nei confronti di COGNOME NOME è stata applicata la recidiva di cui al quarto comma dell’art. 99 cod. pen.) volto ad eccepire il decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla sentenza di appello.
3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01).
3.2. Nella specie l’eccezione di prescrizione è fondata poiché il 19 ottobre 2024 è maturato il termine massimo di prescrizione del reato, commesso il 19 aprile 2017, non risultando periodi di sospensione.
3.3. Pertanto, agli effetti penali, va rilevato l’intervenuto decorso del termine prescrizionale nei confronti di COGNOME NOME; ferme le statuizioni civili ex art. 578 cod. proc. pen. in ragione della inammissibilità del motivo sulla responsabilità.
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di COGNOME NOME perché il reato è estinto per prescrizione.
Il ricorso di COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perché il reato è estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025