Prescrizione reato: la Cassazione annulla la condanna
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha riaffermato un principio fondamentale del diritto penale: l’obbligo di dichiarare l’estinzione di un reato per intervenuta prescrizione reato, anche quando il ricorso presentato dall’imputato contiene altri motivi inammissibili. Questo caso offre uno spaccato interessante sulla distinzione tra vizi di legittimità, che la Suprema Corte può esaminare, e questioni di fatto, che non possono essere rivalutate in sede di cassazione.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna di primo grado a carico di due individui per i reati di minaccia aggravata e violazioni in materia di armi. La Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva confermato la responsabilità penale solo per il reato di minaccia aggravata (capo A), assolvendo gli imputati dalle accuse relative alle armi (capo B) e rideterminando la pena.
Contro questa decisione, entrambi gli imputati hanno proposto un ricorso congiunto in Cassazione, affidandosi a due distinti motivi.
Il Ricorso in Cassazione e la questione della prescrizione reato
I motivi di ricorso presentati alla Suprema Corte erano di natura differente:
1. Per un solo imputato: Si eccepiva l’avvenuta estinzione del reato per il decorso del termine massimo di prescrizione, maturato in una data anteriore alla pronuncia della sentenza d’appello.
2. Per entrambi gli imputati: Si denunciava un vizio di motivazione per “travisamento del fatto”, sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente interpretato le prove a loro carico.
La Cassazione ha esaminato i due motivi seguendo un ordine logico, partendo da quello relativo alla responsabilità.
Inammissibilità del motivo sulla responsabilità
La Corte ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, comune a entrambi i ricorrenti. I giudici hanno sottolineato che invocare un “travisamento del fatto” equivale a chiedere alla Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove, un’attività preclusa in sede di legittimità. Il ruolo della Suprema Corte non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Accoglimento del motivo sulla prescrizione reato
Al contrario, il primo motivo, sollevato nell’interesse di uno solo degli imputati, è stato ritenuto fondato. La Cassazione ha verificato che il reato, commesso il 19 aprile 2017, vedeva maturare il termine massimo di prescrizione il 19 ottobre 2024. Poiché la sentenza della Corte d’Appello era stata emessa il 19 novembre 2024, cioè un mese dopo, il reato era già estinto.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che sollevare l’eccezione di prescrizione maturata prima della sentenza impugnata costituisce un motivo di ricorso pienamente legittimo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) del codice di procedura penale. È un errore di diritto che il giudice di merito non l’abbia rilevata e dichiarata.
Di conseguenza, la sentenza d’appello è stata annullata senza rinvio nei confronti dell’imputato che aveva sollevato l’eccezione, proprio perché il reato si era estinto. È importante notare che, in virtù dell’art. 578 c.p.p., l’annullamento ha riguardato solo gli effetti penali della condanna. Le statuizioni civili (come il risarcimento dei danni) sono rimaste valide, dato che il motivo di ricorso relativo alla responsabilità era stato giudicato inammissibile. Per l’altro imputato, al quale era stata applicata la recidiva con conseguente allungamento dei termini di prescrizione, il ricorso è stato dichiarato interamente inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le conclusioni
Questa sentenza evidenzia due aspetti cruciali. In primo luogo, l’importanza di un’attenta verifica dei termini di prescrizione in ogni fase del procedimento, poiché la loro maturazione determina l’estinzione del reato. In secondo luogo, ribadisce la netta separazione tra il giudizio di merito (sui fatti) e quello di legittimità (sul diritto). Anche se un ricorso è debole nel contestare la ricostruzione dei fatti, può avere successo se individua un chiaro errore di diritto, come la mancata dichiarazione di una prescrizione reato già compiuta.
È possibile eccepire la prescrizione per la prima volta in Cassazione?
Sì, è ammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito. Tale doglianza integra un motivo valido ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.
Cosa succede alle statuizioni civili se il reato viene dichiarato prescritto in Cassazione?
Se il reato è dichiarato prescritto, ma il motivo di ricorso che contesta la responsabilità dell’imputato è dichiarato inammissibile, le statuizioni civili (come il risarcimento del danno) rimangono valide, come previsto dall’art. 578 del codice di procedura penale.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, tra le altre cose, si tenta di ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione giudica solo la corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36166 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36166 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VISCIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con un unico atto a firma del comune difensore, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha confermato la condanna dei predetti imputati soltanto per il reato di minaccia aggravata di cui al capo A), mentre li ha assolti dai delitti in materia di armi di cui al capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
Per ragione di ordine logico va esaminato, anzitutto, il secondo motivo di ricorso, comune ai due imputati, con il quale si denuncia vizio di motivazione per “travisamento del fatto” in punto di responsabilità.
Il motivo è inammissibile, in quanto invoca un vizio non deducibile e, in ogni caso, si sostanzia nella rilettura del materiale probatorio.
È fondato, invece, il primo motivo proposto nell’interesse del solo COGNOME NOME (nei confronti di COGNOME NOME è stata applicata la recidiva di cui al quarto comma dell’art. 99 cod. pen.) volto ad eccepire il decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla sentenza di appello.
3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01).
3.2. Nella specie l’eccezione di prescrizione è fondata poiché il 19 ottobre 2024 è maturato il termine massimo di prescrizione del reato, commesso il 19 aprile 2017, non risultando periodi di sospensione.
3.3. Pertanto, agli effetti penali, va rilevato l’intervenuto decorso del termine prescrizionale nei confronti di COGNOME NOME; ferme le statuizioni civili ex art. 578 cod. proc. pen. in ragione della inammissibilità del motivo sulla responsabilità.
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di COGNOME NOME perché il reato è estinto per prescrizione.
Il ricorso di COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perché il reato è estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025